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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPALBO FERRUCCIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2187/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Teano - C/o Casa Comunale 81057 Teano CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 676 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento
Resistente: l'ufficio si riporta ai propri atti e chiede il rigetto del ricorso. Alle ore 11:27 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 con ricorso notificato al comune di TEANO ha impugnato avviso n. 676 del 03/12/2024, prot. 41430 del 18.12.2024, notificatogli in data 10.02.2025, relativo all'omesso pagamento IMU anno 2022 sui cespiti di seguito elencati:
- fabbricato censito nel Comune di Teano e sito alla Frazione Scalo alla Indirizzo_1 snc ed identificato al Catasto Urbano al dati catastali_1;
- fabbricato sito in Teano al Indirizzo_2 identificato al Catasto Urbano al dati catsastali_2 – identificata come abitazione principale;
- fabbricato generico censito nel Comune di Teano alla via circumvallazione ed identificato al Catasto al dati catastali_3
Contesta la illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento sulla base dei seguenti motivi di doglianza:
inesistenza della notificazione, in quanto eseguita a mezzo servizio postale privato non abilitato;
illegittimità della pretesa erariale con riferimento al cespite sito in Teano al Indirizzo_2 identificato al Catasto Urbano al dati catsastali_2, in quanto trattasi di abitazione principale;
illegittimità della pretesa erariale anche con riferimento ai restanti due cespiti, non rientrando nella titolarità del ricorrente nell'anno oggetto di imposizione,
erroneità, comunque, delle quote di proprietà attribuite con il suddetto avviso di accertamento, non dovendo essere pari al 33%, come indicato, bensì alla metà del medesimo 33% in quanto si tratterebbe di bene in comproprietà con i genitori dello stesso;
inoltre non si sarebbe tenuto conto che per il cespite di cui al foglio
73, costituiva, all'epoca, abitazione principale di altro soggetto, il sig benedetto Barra;
difetto di sottoscrizione autografa del responsabile.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara antistatario;
Si e costituito il comune di TEANO eccependo:
la regolarità della notifica effettuata da società regolarmente autorizzata dal MIMIT;
eccepisce, in proposito, comunque la sanatoria di goni eventuale vizio a seguito del raggiungimento dello scopo;
nel merito ribadisce la legittimità dell'impugnato avviso di accertamento:
quanto all'immobile sito in Teano al Indirizzo_2 identificato al Catasto Urbano al dati catsastali_2, evidenzia che non è stata richiesta alcuna imposta, riconoscendolo come abitazione principale;
quanto ai restanti due cespiti, deduce che gli stessi risultano di comproprietà del ricorrente nella misura del 33,33%, a decorrere dal decesso di entrambi i genitori, più in particolare dal 14.02.2020, data di decesso della madre, con riparto della titolarità in capo ai tre figli;
deduce la legittima sostituzione della firma autografa con indicazione a stampa del responsabile dell'ufficio tributi;
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale contesta il difetto di legittimazione processuale in capo al dirigente tramite cui si è costituito il comune di Teano, trattandosi di soggetto qualificatosi come titolare di un presunto ufficio affari legali in realtà non esistente. Rinvia in proposito al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune in parola, reperito su fonti aperte, dal quale si desumerebbe la inesistenza di un ufficio legale, idoneo a difendere in giudizio l'ente, essendo previsto, viceversa, solo un ufficio di consulenza legale, cui non sarebbe affidata tale specifica funzione. Inoltre quell'ufficio sarebbe anche incardinato all'interno dell'area finanziaria e quindi privo della autonomia ed indipendenza che deve necessariamente avere siffatta tipologia di ufficio. Non risulterebbe peraltro depositata la delibera di giunta municipale, richiamata nella procura, istitutiva dell'ufficio stesso e contenente le prescrizioni per esercitare le difese per l'ente. Rileverebbe, infine, un contrasto con la delibera 100/24, prodotta in atti, con cui il comune di Teano avrebbe individuato in capo al funzionario dell'ufficio tributi il potere di stare in giudizio;
insiste per la inesistenza della notificazione.
Con ordinanza questo giudice ha assegnato termine alla parte convenuta per costituirsi mediante persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza oppure per comprovare l'effettivo potere di rappresentanza in capo all'attuale rappresentante o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Le parti in ottemperanza alla suddetta ordinanza hanno depositato memorie integrative con documentazione a corredo.
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel rispetto del criterio logico giuridico (art. 276, comma 2, cpc, art. 1 dlgs 546/92), da ultimo confermato anche dalle SSUU 24172/25, che, di regola, prevede l'esame, dapprima delle questioni pregiudiziali, indi delle preliminari di merito ed infine del merito in senso stretto (ssuu 26242 14), occorre preliminarmente scrutinare l'eccepito difetto di legittimazione processuale in capo al dirigente tramite cui si è costituito il comune di Teano.
L'eccezione è priva di fondamento.
Come noto, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune. Laddove, dunque, lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura,
Ove, viceversa, una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
In tal ultimo caso potrà conferire procura anche ad avvocato interno, senza preventiva delibera autorizzativa di giunta (Cass., Sez. I, n. 11516 del 17/5/2007; Sez. 6 – 2, n. 5802 del 23/03/2016; Sez. 1, n. 16457 del
21/06/2018).
Nel caso all'esame, il convenuto comune di Teano ha adeguatamente comprovato, mediante deposito in atti di tutta la documentazione dal medesimo richiamata, la effettiva esistenza, nel proprio organigramma, della figura del servizio avvocatura, dotato, come da regolamento comunale vigente, dei requisiti di autonomia ed indipendenza.
Rileva, altresì, regolare e legittima procura alle liti conferita dal sindaco al costituito avvocato comunale.
A tal specifico riguardo giova anche ribadire che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel processo tributario il difetto di legittimazione ad causam della persona fisica che agisce in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator (Sez. 5, n. 5110 del 21/02/2019, Rv. 652955 - 01). Anche in sede tributaria, difatti, trova applicazione l'art. 182, secondo comma, cod.proc.civ., secondo cui, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
Nel passare all'esame del merito, il ricorso è privo di fondamento e deve rigettarsi.
Quanto alla doglianza con la quale si contesta l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato in quanto eseguita a mezzo servizio postale privato non abilitato, è sufficiente rilevare che avendo, comunque, consentito la sua conoscenza da parte del relativo destinatario mettendolo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, ha raggiunto il suo scopo, con il conseguente superamento, ai sensi dell'art 156 cpc, di qualsivoglia contestazione sotto tale specifico profilo.
Le sezioni unite della Cassazione hanno, infatti, precisato che la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cpc . ( cfr
Cass. SSUU 40543/21).
Con riferimento poi al cespite sito in Teano al Indirizzo_2 identificato al Catasto Urbano al dati catsastali_2, il comune ha comprovato che, trattandosi di abitazione principale, non è oggetto della imposizione di cui all'avviso di accertamento impugnato.
Quanto, infine, ai restanti due cespiti, oggetto dell'atto impositivo impugnato, è destituita di fondamento la doglianza secondo la quale non rientrerebbero nella titolarità del ricorrente nell'anno oggetto di imposizione,
e, comunque, risulterebbe erroneamente determinata la quota non dovendo essere pari al 33%, come indicato, bensì alla metà del medesimo 33% in quanto si tratterebbe di bene in comproprietà con i genitori dello stesso.
Il convenuto comune di Teano ha comprovato che, in realtà, i cespiti in parola, secondo quanto evinto dalle visure catastali versate in atti, erano, quello di cui al Fabbricato dati catastali_1, via dei giusti snc, di proprietà di entrambi i genitori del ricorrente, in contitolarità al 50%, quello di cui al dati catastali_3, via circumvallazione, era, invece, di proprietà di uno solo dei genitori del ricorrente, nella specie il padre.
A seguito del decesso dei predetti legittimi proprietari, avvenuto in data 31.03.2013, per il padre del ricorrente ed in data 14.02.2020 per la madre, come da certificato dello stato di famiglia versato in atti, la proprietà dei cespiti in parola è transitata, per successione, in capo al ricorrente, nella qualità di figlio, nella misura del
33,33%, dovendo suddividersi in capo a tre figli.
A tal specifico proposito il ricorrente non ha controdedotto alcunchè.
Priva di ogni fondamento, infine, è anche la doglianza con la quale si contesta il difetto di sottoscrizione autografa del responsabile.
Nell'atto impugnato è sostituita la firma autografa con la indicazione a stampa del responsabile del servizio, autore dell'atto medesimo.
Al riguardo occorre richiamare innanzitutto la norma di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 rubricato
“Avviso di accertamento”, a tenore della quale gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti “dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”
Rileva, poi, nello specifico ambito dei tributi locali, da un lato, la norma di cui all'articolo 1, comma 162, L.
296/2006, secondo cui, «Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo», dall'altro la norma di cui all'articolo 11, comma 4, D.Lgs. 504/1992, secondo la quale «Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi».
Come noto, il responsabile del tributo può anche sostituire la firma autografa con la firma a stampa.
Ai sensi, infatti, dell'art. 1 comma 87 l. 549/95 “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Si è, altresì, precisato che, in via interpretativa, la norma può ritenersi valida anche nell'ipotesi di gestione dell'avviso di accertamento da parte di un concessionario e, in questo caso, sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del concessionario persona fisica, del rappresentante legale del concessionario persona giuridica o del soggetto che il concessionario abbia nominato "responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo". ( Cass. 31707/18; 2181/20). Nel caso concreto all'esame, nell'atto è indicato il nominativo del responsabile unitamente alla specifica della apposizione di firma a stampa.
Fermo restando quanto sopra e la già accertata legittimità dell'atto impugnato sotto questo specifico profilo, giova comunque evidenziare che la sottoscrizione non è ritenuto elemento essenziale dell'atto amministrativo.
Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità precisa, infatti, che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del Funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. Ciò in quanto l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del Dpr. n. 602/73, la cartella va predisposta secondo il Modello approvato con
Decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'Esattore, ma solo la sua intestazione ( cass. Sentenza n. 10258 del 27 aprile 2018). Nel caso all'esame la intestazione dell'atto ed il fatto stesso che il ricorrente ha indirizzato esattamente il ricorso avverso il comune di Teano, vale a diradare ogni dubbio in merito alla chiara riferibilità dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria provinciale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna a parte soccombente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che si quantificano in complessivi euro 300/00, oltre IVA e CPA se dovute per legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPALBO FERRUCCIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2187/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Teano - C/o Casa Comunale 81057 Teano CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 676 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento
Resistente: l'ufficio si riporta ai propri atti e chiede il rigetto del ricorso. Alle ore 11:27 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 con ricorso notificato al comune di TEANO ha impugnato avviso n. 676 del 03/12/2024, prot. 41430 del 18.12.2024, notificatogli in data 10.02.2025, relativo all'omesso pagamento IMU anno 2022 sui cespiti di seguito elencati:
- fabbricato censito nel Comune di Teano e sito alla Frazione Scalo alla Indirizzo_1 snc ed identificato al Catasto Urbano al dati catastali_1;
- fabbricato sito in Teano al Indirizzo_2 identificato al Catasto Urbano al dati catsastali_2 – identificata come abitazione principale;
- fabbricato generico censito nel Comune di Teano alla via circumvallazione ed identificato al Catasto al dati catastali_3
Contesta la illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento sulla base dei seguenti motivi di doglianza:
inesistenza della notificazione, in quanto eseguita a mezzo servizio postale privato non abilitato;
illegittimità della pretesa erariale con riferimento al cespite sito in Teano al Indirizzo_2 identificato al Catasto Urbano al dati catsastali_2, in quanto trattasi di abitazione principale;
illegittimità della pretesa erariale anche con riferimento ai restanti due cespiti, non rientrando nella titolarità del ricorrente nell'anno oggetto di imposizione,
erroneità, comunque, delle quote di proprietà attribuite con il suddetto avviso di accertamento, non dovendo essere pari al 33%, come indicato, bensì alla metà del medesimo 33% in quanto si tratterebbe di bene in comproprietà con i genitori dello stesso;
inoltre non si sarebbe tenuto conto che per il cespite di cui al foglio
73, costituiva, all'epoca, abitazione principale di altro soggetto, il sig benedetto Barra;
difetto di sottoscrizione autografa del responsabile.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara antistatario;
Si e costituito il comune di TEANO eccependo:
la regolarità della notifica effettuata da società regolarmente autorizzata dal MIMIT;
eccepisce, in proposito, comunque la sanatoria di goni eventuale vizio a seguito del raggiungimento dello scopo;
nel merito ribadisce la legittimità dell'impugnato avviso di accertamento:
quanto all'immobile sito in Teano al Indirizzo_2 identificato al Catasto Urbano al dati catsastali_2, evidenzia che non è stata richiesta alcuna imposta, riconoscendolo come abitazione principale;
quanto ai restanti due cespiti, deduce che gli stessi risultano di comproprietà del ricorrente nella misura del 33,33%, a decorrere dal decesso di entrambi i genitori, più in particolare dal 14.02.2020, data di decesso della madre, con riparto della titolarità in capo ai tre figli;
deduce la legittima sostituzione della firma autografa con indicazione a stampa del responsabile dell'ufficio tributi;
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale contesta il difetto di legittimazione processuale in capo al dirigente tramite cui si è costituito il comune di Teano, trattandosi di soggetto qualificatosi come titolare di un presunto ufficio affari legali in realtà non esistente. Rinvia in proposito al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del comune in parola, reperito su fonti aperte, dal quale si desumerebbe la inesistenza di un ufficio legale, idoneo a difendere in giudizio l'ente, essendo previsto, viceversa, solo un ufficio di consulenza legale, cui non sarebbe affidata tale specifica funzione. Inoltre quell'ufficio sarebbe anche incardinato all'interno dell'area finanziaria e quindi privo della autonomia ed indipendenza che deve necessariamente avere siffatta tipologia di ufficio. Non risulterebbe peraltro depositata la delibera di giunta municipale, richiamata nella procura, istitutiva dell'ufficio stesso e contenente le prescrizioni per esercitare le difese per l'ente. Rileverebbe, infine, un contrasto con la delibera 100/24, prodotta in atti, con cui il comune di Teano avrebbe individuato in capo al funzionario dell'ufficio tributi il potere di stare in giudizio;
insiste per la inesistenza della notificazione.
Con ordinanza questo giudice ha assegnato termine alla parte convenuta per costituirsi mediante persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza oppure per comprovare l'effettivo potere di rappresentanza in capo all'attuale rappresentante o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Le parti in ottemperanza alla suddetta ordinanza hanno depositato memorie integrative con documentazione a corredo.
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel rispetto del criterio logico giuridico (art. 276, comma 2, cpc, art. 1 dlgs 546/92), da ultimo confermato anche dalle SSUU 24172/25, che, di regola, prevede l'esame, dapprima delle questioni pregiudiziali, indi delle preliminari di merito ed infine del merito in senso stretto (ssuu 26242 14), occorre preliminarmente scrutinare l'eccepito difetto di legittimazione processuale in capo al dirigente tramite cui si è costituito il comune di Teano.
L'eccezione è priva di fondamento.
Come noto, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune. Laddove, dunque, lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura,
Ove, viceversa, una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
In tal ultimo caso potrà conferire procura anche ad avvocato interno, senza preventiva delibera autorizzativa di giunta (Cass., Sez. I, n. 11516 del 17/5/2007; Sez. 6 – 2, n. 5802 del 23/03/2016; Sez. 1, n. 16457 del
21/06/2018).
Nel caso all'esame, il convenuto comune di Teano ha adeguatamente comprovato, mediante deposito in atti di tutta la documentazione dal medesimo richiamata, la effettiva esistenza, nel proprio organigramma, della figura del servizio avvocatura, dotato, come da regolamento comunale vigente, dei requisiti di autonomia ed indipendenza.
Rileva, altresì, regolare e legittima procura alle liti conferita dal sindaco al costituito avvocato comunale.
A tal specifico riguardo giova anche ribadire che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel processo tributario il difetto di legittimazione ad causam della persona fisica che agisce in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator (Sez. 5, n. 5110 del 21/02/2019, Rv. 652955 - 01). Anche in sede tributaria, difatti, trova applicazione l'art. 182, secondo comma, cod.proc.civ., secondo cui, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
Nel passare all'esame del merito, il ricorso è privo di fondamento e deve rigettarsi.
Quanto alla doglianza con la quale si contesta l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato in quanto eseguita a mezzo servizio postale privato non abilitato, è sufficiente rilevare che avendo, comunque, consentito la sua conoscenza da parte del relativo destinatario mettendolo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, ha raggiunto il suo scopo, con il conseguente superamento, ai sensi dell'art 156 cpc, di qualsivoglia contestazione sotto tale specifico profilo.
Le sezioni unite della Cassazione hanno, infatti, precisato che la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cpc . ( cfr
Cass. SSUU 40543/21).
Con riferimento poi al cespite sito in Teano al Indirizzo_2 identificato al Catasto Urbano al dati catsastali_2, il comune ha comprovato che, trattandosi di abitazione principale, non è oggetto della imposizione di cui all'avviso di accertamento impugnato.
Quanto, infine, ai restanti due cespiti, oggetto dell'atto impositivo impugnato, è destituita di fondamento la doglianza secondo la quale non rientrerebbero nella titolarità del ricorrente nell'anno oggetto di imposizione,
e, comunque, risulterebbe erroneamente determinata la quota non dovendo essere pari al 33%, come indicato, bensì alla metà del medesimo 33% in quanto si tratterebbe di bene in comproprietà con i genitori dello stesso.
Il convenuto comune di Teano ha comprovato che, in realtà, i cespiti in parola, secondo quanto evinto dalle visure catastali versate in atti, erano, quello di cui al Fabbricato dati catastali_1, via dei giusti snc, di proprietà di entrambi i genitori del ricorrente, in contitolarità al 50%, quello di cui al dati catastali_3, via circumvallazione, era, invece, di proprietà di uno solo dei genitori del ricorrente, nella specie il padre.
A seguito del decesso dei predetti legittimi proprietari, avvenuto in data 31.03.2013, per il padre del ricorrente ed in data 14.02.2020 per la madre, come da certificato dello stato di famiglia versato in atti, la proprietà dei cespiti in parola è transitata, per successione, in capo al ricorrente, nella qualità di figlio, nella misura del
33,33%, dovendo suddividersi in capo a tre figli.
A tal specifico proposito il ricorrente non ha controdedotto alcunchè.
Priva di ogni fondamento, infine, è anche la doglianza con la quale si contesta il difetto di sottoscrizione autografa del responsabile.
Nell'atto impugnato è sostituita la firma autografa con la indicazione a stampa del responsabile del servizio, autore dell'atto medesimo.
Al riguardo occorre richiamare innanzitutto la norma di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 rubricato
“Avviso di accertamento”, a tenore della quale gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti “dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”
Rileva, poi, nello specifico ambito dei tributi locali, da un lato, la norma di cui all'articolo 1, comma 162, L.
296/2006, secondo cui, «Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo», dall'altro la norma di cui all'articolo 11, comma 4, D.Lgs. 504/1992, secondo la quale «Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi».
Come noto, il responsabile del tributo può anche sostituire la firma autografa con la firma a stampa.
Ai sensi, infatti, dell'art. 1 comma 87 l. 549/95 “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Si è, altresì, precisato che, in via interpretativa, la norma può ritenersi valida anche nell'ipotesi di gestione dell'avviso di accertamento da parte di un concessionario e, in questo caso, sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del concessionario persona fisica, del rappresentante legale del concessionario persona giuridica o del soggetto che il concessionario abbia nominato "responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo". ( Cass. 31707/18; 2181/20). Nel caso concreto all'esame, nell'atto è indicato il nominativo del responsabile unitamente alla specifica della apposizione di firma a stampa.
Fermo restando quanto sopra e la già accertata legittimità dell'atto impugnato sotto questo specifico profilo, giova comunque evidenziare che la sottoscrizione non è ritenuto elemento essenziale dell'atto amministrativo.
Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità precisa, infatti, che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del Funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. Ciò in quanto l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del Dpr. n. 602/73, la cartella va predisposta secondo il Modello approvato con
Decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'Esattore, ma solo la sua intestazione ( cass. Sentenza n. 10258 del 27 aprile 2018). Nel caso all'esame la intestazione dell'atto ed il fatto stesso che il ricorrente ha indirizzato esattamente il ricorso avverso il comune di Teano, vale a diradare ogni dubbio in merito alla chiara riferibilità dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria provinciale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna a parte soccombente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che si quantificano in complessivi euro 300/00, oltre IVA e CPA se dovute per legge.