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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2024, n. 16392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16392 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RE BI nato a [...] il [...] AL IL IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/07/2023 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi;
ricorsi trattati ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con ordinanza del 12/7/2023, dichiarava inammissibile - perché tardiva - l'istanza di ricusazione proposta da AB ED e LO PP SI. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 38, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., nonchè la manifesta illogicità della motivazione. Osservano che la Corte territoriale erra laddove individua la causa della ricusazione del Presidente del Collegio nell'aver questi svolto la funzione di giudice delegato al fallimento della ditta TI Renato, atteso che il magistrato era stato invece ricusato per essersi già pronunciato sull'idem factum del processo principale, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16392 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 04/04/2024 vale a dire sulla natura asseritamente usuraria del contratto stipulato con ir TI;
che i giudici di appello errano anche laddove affermano che la causa di ricusazione sia divenuta nota all'udienza del 28/2/2023, atteso che gli atti pregiudicanti compiuti dal giudice ricusato non hanno mai fatto ingresso nel processo penale principale, ma sono stati scoperti dal difensore degli imputati solo in data 18/5/2023, al di fuori del processo principale, essendo venuti in essere nella procedura fallimentare cui il ED ed il SI erano estranei;
che, invero, solo a seguito di una mail del 14/4/2023 proveniente dalla cancelleria della Corte di appello, con cui si comunicava il rinvio dell'udienza del 18/4/2023 per impedimento del Presidente del Collegio ad altra udienza, il difensore ne apprendeva il nome;
che, mentre si preparava per le repliche faceva caso al nome del giudice delegato al fallimento, il dott. Giancosimo Mura, che coincideva con quello del Presidente del Collegio;
che, dunque, si rivolgeva al legale dell'istituto di credito Comifin s.p.a. per prendere visione dei provvedimenti emessi nell'ambito della procedura fallimentare, in tal modo apprendendo in data 18/5/2023 che il dott. Mura si era già espresso in sede fallimentare sul contratto oggetto del processo penale e sulla ritenuta natura usuraria degli interessi pattuiti;
che nei tre giorni successivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., avanzava istanza di ricusazione. 2.1 Con il secondo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 38, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., nonchè la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui fa ricorso al concetto di ordinaria diligenza, riempiendolo di contenuti abnormi. Rilevano che il richiamo all'ordinaria diligenza è il frutto della impropria assimilazione della mera conoscibilità dell'atto pregiudicante alla conoscenza effettiva ed integrale della causa di ricusazione;
che dai verbali del processo emerge come la sostituzione dei componenti dei vari Collegi di volta in volta avvicendatisi fosse molto frequente e non comunicata alle parti;
che lo stesso verbale del 29/11/2022 non dava atto della nuova composizione rispetto all'udienza precedente, né comunicava che l'udienza successiva del 28/2/2023 sarebbe stata tenuta da un Collegio di cui avrebbe fatto parte anche il dott. Mura;
che, in definitiva, agli atti vi è la prova contraria della totale mancanza di preventiva obbiettiva pubblicità a difensori e parti della diversa composizione del Collegio giudicante per l'udienza del 28/2/2023; che nello stesso verbale di tale ultima udienza non si dava atto del cambiamento di Collegio rispetto all'udienza precedente. 2.2 In data 21/3/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva di replica, con cui si contestano le argomentazioni espresse dal Procuratore Generale e si insiste nell'accoglimento dei ricorsi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono destituiti di fondamento. 1.1 I due motivi - che, essendo tra loro strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente - non sono fondati, atteso che, pur applicando il disposto di cui al comma 2 dell'art. 38 cod. proc. pen., invocato dalla difesa, l'istanza di ricusazione risulta tardiva. Si osserva in proposito che è lo stesso difensore che a pag. 4 del ricorso evidenzia che, nel preparare le repliche (non specifica in che data, ma in ogni caso dopo la mail del 14/4/2023), esaminando la sentenza di fallimento della ditta TI Renato, si avvedeva che giudice delegato era stato il dott. Mura, cognome questo che gli richiamava quello del Presidente del Collegio di cui alla mali della cancelleria di cui sopra;
che, dunque, in data 18/5/2023 faceva contattare la cancelleria per conoscere i nominativi dei componenti del Collegio giudicante, ricevendo la conferma che il Presidente del Collegio ed il giudice delegato nella procedura fallimentare erano la stessa persona;
che gli imputati non sarebbero potuti venire prima a conoscenza di tale circostanza, essendo estranei alla procedura fallimentare. Ebbene, tutto questo il difensore e gli imputati avrebbero potuto apprenderlo all'udienza del 28/2/2023, se solo si fossero informati sulla composizione del Collegio, anche in considerazione del fatto che - provenendo da altro foro - il difensore non aveva conoscenza dei consiglieri della Corte di appello. Ed invero, la sentenza di fallimento - risultata decisiva per il difensore ai fini della richiesta degli atti della procedura fallimentare al legale dell'istituto di credito al quale facevano riferimento i due odierni ricorrenti - risulta depositata in atti dalla costituita parte civile già all'udienza 13/6/2017. È vero che dalla sentenza di fallimento non era dato desumere l'atto pregiudicante, ma è altrettanto vero che già dal 28/2/2023 il difensore avrebbe potuto chiedere in visione gli atti della procedura fallimentare al legale della Comifin s.p.a. e non aspettare la preparazione delle memorie di replica per intuire che Presidente del Collegio giudicante e giudice delegato al fallimento erano la stessa persona. In altri termini, detta conoscenza avrebbe potuto essere acquisita a distanza di pochi giorni dall'udienza del 28/2/2023 e non dopo quasi tre mesi. Sul punto, giova evidenziare che l'istituto della ricusazione attiene alla imparzialità del giudice e che il legislatore ha previsto - a tutela delle esigenze di speditezza del processo - un sistema di termini finalizzato ad evitare che si creino situazioni di incertezza che possano pregiudicarne il corretto e celere svolgimento. Nel caso di specie, dunque, il termine di tre giorni, previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. per il caso in cui la causa di ricusazione sia sorta o divenuta nota dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1 dello stesso articolo, decorreva dopo il 3 tempo ragionevolmente necessario per acquisire la documentazione relativa alla procedura fallimentare, non certo dopo quasi tre mesi. Quanto al profilo della diligenza, si osserva che il difensore - al fine di avere un quadro completo della situazione processuale - era onerato della conoscenza della composizione del Collegio giudicante e non presenziare all'udienza al buio;
che a tal fine era sufficiente la ordinaria diligenza, potendo attingere in Cancelleria agevolmente l'informazione; che, in conclusione, la conoscenza tardiva e casuale della coincidenza tra il giudice delegato (risultante dalla sentenza di fallimento presente in atti dall'udienza del 13/6/2017) e il Presidente del Collegio giudicante dell'udienza del 28/2/2023, che ha fatto sorgere il sospetto di una situazione di incompatibilità, non può che derivare da una negligenza inescusabile, ascrivibile esclusivamente alle parti ricorrenti. 2. Al rigetto dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 4 aprile 2024.
ricorsi trattati ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con ordinanza del 12/7/2023, dichiarava inammissibile - perché tardiva - l'istanza di ricusazione proposta da AB ED e LO PP SI. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 38, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., nonchè la manifesta illogicità della motivazione. Osservano che la Corte territoriale erra laddove individua la causa della ricusazione del Presidente del Collegio nell'aver questi svolto la funzione di giudice delegato al fallimento della ditta TI Renato, atteso che il magistrato era stato invece ricusato per essersi già pronunciato sull'idem factum del processo principale, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16392 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 04/04/2024 vale a dire sulla natura asseritamente usuraria del contratto stipulato con ir TI;
che i giudici di appello errano anche laddove affermano che la causa di ricusazione sia divenuta nota all'udienza del 28/2/2023, atteso che gli atti pregiudicanti compiuti dal giudice ricusato non hanno mai fatto ingresso nel processo penale principale, ma sono stati scoperti dal difensore degli imputati solo in data 18/5/2023, al di fuori del processo principale, essendo venuti in essere nella procedura fallimentare cui il ED ed il SI erano estranei;
che, invero, solo a seguito di una mail del 14/4/2023 proveniente dalla cancelleria della Corte di appello, con cui si comunicava il rinvio dell'udienza del 18/4/2023 per impedimento del Presidente del Collegio ad altra udienza, il difensore ne apprendeva il nome;
che, mentre si preparava per le repliche faceva caso al nome del giudice delegato al fallimento, il dott. Giancosimo Mura, che coincideva con quello del Presidente del Collegio;
che, dunque, si rivolgeva al legale dell'istituto di credito Comifin s.p.a. per prendere visione dei provvedimenti emessi nell'ambito della procedura fallimentare, in tal modo apprendendo in data 18/5/2023 che il dott. Mura si era già espresso in sede fallimentare sul contratto oggetto del processo penale e sulla ritenuta natura usuraria degli interessi pattuiti;
che nei tre giorni successivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., avanzava istanza di ricusazione. 2.1 Con il secondo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 38, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., nonchè la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui fa ricorso al concetto di ordinaria diligenza, riempiendolo di contenuti abnormi. Rilevano che il richiamo all'ordinaria diligenza è il frutto della impropria assimilazione della mera conoscibilità dell'atto pregiudicante alla conoscenza effettiva ed integrale della causa di ricusazione;
che dai verbali del processo emerge come la sostituzione dei componenti dei vari Collegi di volta in volta avvicendatisi fosse molto frequente e non comunicata alle parti;
che lo stesso verbale del 29/11/2022 non dava atto della nuova composizione rispetto all'udienza precedente, né comunicava che l'udienza successiva del 28/2/2023 sarebbe stata tenuta da un Collegio di cui avrebbe fatto parte anche il dott. Mura;
che, in definitiva, agli atti vi è la prova contraria della totale mancanza di preventiva obbiettiva pubblicità a difensori e parti della diversa composizione del Collegio giudicante per l'udienza del 28/2/2023; che nello stesso verbale di tale ultima udienza non si dava atto del cambiamento di Collegio rispetto all'udienza precedente. 2.2 In data 21/3/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva di replica, con cui si contestano le argomentazioni espresse dal Procuratore Generale e si insiste nell'accoglimento dei ricorsi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono destituiti di fondamento. 1.1 I due motivi - che, essendo tra loro strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente - non sono fondati, atteso che, pur applicando il disposto di cui al comma 2 dell'art. 38 cod. proc. pen., invocato dalla difesa, l'istanza di ricusazione risulta tardiva. Si osserva in proposito che è lo stesso difensore che a pag. 4 del ricorso evidenzia che, nel preparare le repliche (non specifica in che data, ma in ogni caso dopo la mail del 14/4/2023), esaminando la sentenza di fallimento della ditta TI Renato, si avvedeva che giudice delegato era stato il dott. Mura, cognome questo che gli richiamava quello del Presidente del Collegio di cui alla mali della cancelleria di cui sopra;
che, dunque, in data 18/5/2023 faceva contattare la cancelleria per conoscere i nominativi dei componenti del Collegio giudicante, ricevendo la conferma che il Presidente del Collegio ed il giudice delegato nella procedura fallimentare erano la stessa persona;
che gli imputati non sarebbero potuti venire prima a conoscenza di tale circostanza, essendo estranei alla procedura fallimentare. Ebbene, tutto questo il difensore e gli imputati avrebbero potuto apprenderlo all'udienza del 28/2/2023, se solo si fossero informati sulla composizione del Collegio, anche in considerazione del fatto che - provenendo da altro foro - il difensore non aveva conoscenza dei consiglieri della Corte di appello. Ed invero, la sentenza di fallimento - risultata decisiva per il difensore ai fini della richiesta degli atti della procedura fallimentare al legale dell'istituto di credito al quale facevano riferimento i due odierni ricorrenti - risulta depositata in atti dalla costituita parte civile già all'udienza 13/6/2017. È vero che dalla sentenza di fallimento non era dato desumere l'atto pregiudicante, ma è altrettanto vero che già dal 28/2/2023 il difensore avrebbe potuto chiedere in visione gli atti della procedura fallimentare al legale della Comifin s.p.a. e non aspettare la preparazione delle memorie di replica per intuire che Presidente del Collegio giudicante e giudice delegato al fallimento erano la stessa persona. In altri termini, detta conoscenza avrebbe potuto essere acquisita a distanza di pochi giorni dall'udienza del 28/2/2023 e non dopo quasi tre mesi. Sul punto, giova evidenziare che l'istituto della ricusazione attiene alla imparzialità del giudice e che il legislatore ha previsto - a tutela delle esigenze di speditezza del processo - un sistema di termini finalizzato ad evitare che si creino situazioni di incertezza che possano pregiudicarne il corretto e celere svolgimento. Nel caso di specie, dunque, il termine di tre giorni, previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. per il caso in cui la causa di ricusazione sia sorta o divenuta nota dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1 dello stesso articolo, decorreva dopo il 3 tempo ragionevolmente necessario per acquisire la documentazione relativa alla procedura fallimentare, non certo dopo quasi tre mesi. Quanto al profilo della diligenza, si osserva che il difensore - al fine di avere un quadro completo della situazione processuale - era onerato della conoscenza della composizione del Collegio giudicante e non presenziare all'udienza al buio;
che a tal fine era sufficiente la ordinaria diligenza, potendo attingere in Cancelleria agevolmente l'informazione; che, in conclusione, la conoscenza tardiva e casuale della coincidenza tra il giudice delegato (risultante dalla sentenza di fallimento presente in atti dall'udienza del 13/6/2017) e il Presidente del Collegio giudicante dell'udienza del 28/2/2023, che ha fatto sorgere il sospetto di una situazione di incompatibilità, non può che derivare da una negligenza inescusabile, ascrivibile esclusivamente alle parti ricorrenti. 2. Al rigetto dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 4 aprile 2024.