Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 10/12/2025, n. 22285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22285 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22285/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13233/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13233 del 2025, proposto da
UM AV, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Iacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Roma del 18.7.2025 con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. IO NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 18.7.2025 con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; il provvedimento è dipeso dal fatto che il ricorrente, dopo aver fatto ingresso in Italia il 26.10.2022, negli otto giorni successivi non si è recato presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno;
Letti gli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e gli artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, che si occupano di tale adempimento e delle conseguenze che ne derivano laddove il lavoratore non provveda a quanto sopra;
Ritenuto che l’amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, poiché l’istanza di permesso di soggiorno proposta è stata avanzata in deroga alla normativa vigente o meglio senza aver rispettato l’iter previsto dalle norme anzidette, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso la Prefettura, Sportello Unico dell’Immigrazione; dunque, è mancato un requisito rispetto alla richiesta avanzata alla Questura di Roma, che, pertanto, non poteva concludere diversamente il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno;
Considerato che nel ricorso viene sostenuto che, in realtà, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno sarebbe dipesa, prevalentemente, dall’inerzia del datore di lavoro, ma ciò non può incidere sulla legittimità dell’operato della Questura, che, per quanto indicato, ha fatto corretta applicazione della legge (si veda per un caso analogo a quello in questione TAR Lazio, Roma, sez. I ter, sent. n. 17706/2025);
Considerato, peraltro, che della condotta asseritamente omissiva tenuta dal datore di lavoro non c’è alcuna prova agli atti, né il ricorrente, pur avendo fatto ingresso in Italia nel 2022, ha mai segnalato la circostanza;
Ritenuto che, in ragione di quanto sopra, il ricorso è infondato;
Ritenuto di poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE AN, Presidente
IO NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NE | IE AN |
IL SEGRETARIO