Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 25
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancato deposito degli avvisi di accertamento esecutivi

    La Corte rileva che il motivo non rientra nella fattispecie di errore di fatto ex art. 395 c.p.c. poiché la questione del mancato o invalido deposito degli atti era già stata oggetto di controversia e decisione nella sentenza impugnata. Inoltre, anche qualora vi fosse stato un diverso accertamento, non ne deriverebbe alcuna conseguenza favorevole al ricorrente, dato che la sentenza revocanda si fonda autonomamente sulla notifica di una precedente intimazione non impugnata.

  • Rigettato
    Infondatezza della prova di notifica a mezzo PEC

    La Corte ritiene che questo motivo non integri un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto non si afferma un fatto incontrastabilmente escluso, ma si contesta l'ammissibilità, utilizzabilità e valutazione di un documento probatorio. Tali questioni rientrano negli "errores in procedendo et iudicando", estranei all'istituto della revocazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 25
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo