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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 3239/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - NE - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7264/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 9 e pubblicata il 27/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170015055443 000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190035237520 000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200003436351 000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804427/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804427/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804427/2012 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804427/2012 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804427/2012 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804428/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804428/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804428/2012 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804428/2012 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804428/2012 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804429/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804429/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804429/2012 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804429/2012 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804429/2012 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800216/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800216/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800216/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800216/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800221/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800221/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800221/2016 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800221/2016 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800223/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800223/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800223/2016 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800223/2016 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800219/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800219/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800219/2017 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800219/2017 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7496/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:si riporta agli atti. Resistente/Appellato: ----------
Visto e letto l'istanza per revocazione della sentenza n. 7264/2024, pubblicata mediante Ricorrente 1deposito il 27 dicembre 2014, proposta da , con atto notificato il 31 marzo 2025 e depositato il 30 aprile 2025; letta la sentenza revocanda innanzi indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di EN delle AT NE (AD); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresi la memoria illustrativa e i documenti allegati depositati dalla difesa istante in data 22 ottobre 2025 ed integrati con memoria depositata il 24 ottobre 2025, la memoria e i documenti depositati il 22 ottobre 2025 e la memoria di replica della difesa istante depositato il 3 novembre 2025 ; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza revocanda ha parzialmente accolto l'appello contribuente in controversia avente ad oggetto la impugnazione di intimazione di pagamento per pluralità di titoli, ritenendo prescritte le pretese recate dalle cartelle nn. 10020110036050509000 e 10020120025375809000, rigettandolo nel resto, così confermando le pretese impositive e la intimazione impugnata per tutte le altre pretese;
-che la parte contribuente ha proposto istanza di revocazione ordinaria, a quanto è dato comprendere dall'atto, per ritenuti errori di fatto, consistiti in:
1) “ mancato deposito degli avvisi di accertamento esecutivi N. TF9010804427/2012, N. TF9010804428/2012, N. TF9010804429/2012, N. TF9010800216/2016, N. TF9010800221/2016, N. TF9010800223/2016, N. TF9010800219/2017, sottostanti all ' impugnata intimazione di pagamento, al quale si allude erroneamente nell' impugnata sentenza alla pag. 4 (quattro) ” ;
2) “ INFONDATEZZA DELLA PROVA IN ATTI DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC, IN DATA 12.10.2018, DELL' INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 10020189012112673000, IN QUANTO NON E' STATA DEPOSITATA LA NECESSARIA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE UNITAMENTE AL FILE IN “ EML” DELLA RICEVUTA DI CONSEGNA (SOLTANTO SCANSIONATA IN “PDF”), VISTO CHE ILLO TEMPORE NON CI FU CONOSCENZA DELL' ATTO E DI CONSEGUENZA NON FU IMPUGNATA ” ;
-che l'AD si è costituita sottolineando in particolare la inammissibilità della istanza, specie riguardo al secondo motivo, perché introducente motivi nuovi per profili mai prima dedotti e non oggetto della decisione;
-che con memorie illustrative del 22 ottobre 2025 e del 24 ottobre 2025, la parte contribuente istante eccepisce che la documentazione inerente l'intimazione n. 10020189012112673000 e relativa notifica a mezzo pec sarebbe stata depositata con certificato di firma scaduto del Nominativo_2difensore nei due gradi di giudizio originari avv. e la assenza comunque di deposito di prova delle notificazioni a mezzo pec avvenuta per file scansionati pdf invece che nel duplicato informatico (.eml ovvero .msg);
-che l'AD a sua volta ha depositato memorie illustrative;
ritenuto
-che la istanza di revocazione -ai limiti della ammissibilità, tempestiva e a contraddittorio regolare- sia infondata;
-che quanto alla prima ritenuta svista, per aver accertato la sentenza revocanda un fatto escluso dal compendio documentale, nella specie l'accertamento della notifica degli avvisi di accertamento, perché non presenti agli atti gli avvisi, va detto che il motivo proposto: a) da un lato, non rientra nella tassativa fattispecie di cui al n. 4 dell'art. 395 cpc, perché, dalla lettura della sentenza revocanda, risulta che il fatto della omessa o invalida notificazione era controverso tra le parti e la sentenza ha pronunziato sullo stesso;
così dice invero la sentenza revocanda alla pag. 4: “ Difatti risulta documentato in atti che sia le cartelle di pagamento che gli avvisi di accertamento sono stati notificati a mezzo pec presso l' indirizzo di posta elettronica certificata Email_3, presso cui è stato notificato la stessa intimazione di pagamento qui tempestivamente opposta dall'appellante, in luogo di quella Email_4 di cui alla certificazione INI-PEC prodotta in atti. L' appellante ha eccepito che tale indirizzo PEC non sarebbe contenuto in pubblici registri, ma non ha fornito prova sufficiente a sostegno di tale tesi in quanto l'attestazione INI-PEC estratta nell'anno 2023 non ha valore storico, non indicando che per le annualità in contestazione relative alla notifica degli atti presupposti la pec fosse già quella e non quella utilizzata dall'Ufficio. ” ; b) da altro lato, assorbentemente, non vi è alcun interesse della parte istante al diverso accertamento, posto che non ne conseguirebbe alcuna conseguenza ad essa favorevole in quanto la sentenza revocanda poggia il suo deciso autonomamente sulla seguente autosufficiente ragione, che rende irrilevante l'accertamento della notificazione degli avvisi (pag. 6): “ Deve peraltro osservarsi che sussiste prova in atti della notifica di precedente intimazione di pagamento n. 10020189012112673000 notificata a mezzo pec il 12/10/2018 e richiamante buona parte degli atti presupposti presenti anche nell'intimazione qui impugnata. Tale atto non risulta impugnato. Giurisprudenza recente della Suprema Corte (Cass 10736/2024) ritiene che tale circostanza consolidi la definitività degli atti (tesi contrastata da altra Cass. 16743/2024). ” ;
-che quindi è precluso a questa Corte l'accesso per la verifica, riguardo a tale motivo revocatorio, al compendio istruttorio in atti ai fini della rescissione;
-che la seconda ritenuta svista denunziata -ossia, l'aver ritenuto provata la notificazione a mezzo pec della intimazione di pagamento n. 10020189012112673000 in presenza di sola ricevuta di consegna scansionata pdf prodotta con certificato di firma scaduto dell'avvocato difensore producente e non mediante duplicato del file del gestore- non rientra nell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 cpc, perché non viene affermato dalla sentenza un fatto incontrastabilmente escluso (la notificazione della intimazione), ma si afferma un fatto ricostruito sulla base del compendio istruttorio, sicchè la denunzia qui proposta riguarda l'ammissibilità, l'utilizzabilità e la valutazione del documento dal quale la sentenza appellata ha ritenuto provato il fatto, cioè si denunziano errores in procedendo et iudicando, estranei all'istituto della revocazione;
-che dunque anche per questo motivo di revocazione è precluso l'accesso al merito della stessa sua fondatezza ai fini della rescissione a questa Corte;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente procedimento possono compensarsi integralmente tra le parti, sussistendo ragioni legali nella novità delle questioni e nella stessa difficoltà interpretativa della sentenza revocanda;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di revocazione. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 3239/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - NE - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7264/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 9 e pubblicata il 27/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020229006676044000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170015055443 000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190035237520 000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200003436351 000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804427/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804427/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804427/2012 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804427/2012 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804427/2012 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804428/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804428/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804428/2012 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804428/2012 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804428/2012 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804429/2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804429/2012 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804429/2012 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804429/2012 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804429/2012 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800216/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800216/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800216/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800216/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800221/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800221/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800221/2016 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800221/2016 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800223/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800223/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800223/2016 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800223/2016 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800219/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800219/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800219/2017 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010800219/2017 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7496/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:si riporta agli atti. Resistente/Appellato: ----------
Visto e letto l'istanza per revocazione della sentenza n. 7264/2024, pubblicata mediante Ricorrente 1deposito il 27 dicembre 2014, proposta da , con atto notificato il 31 marzo 2025 e depositato il 30 aprile 2025; letta la sentenza revocanda innanzi indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di EN delle AT NE (AD); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresi la memoria illustrativa e i documenti allegati depositati dalla difesa istante in data 22 ottobre 2025 ed integrati con memoria depositata il 24 ottobre 2025, la memoria e i documenti depositati il 22 ottobre 2025 e la memoria di replica della difesa istante depositato il 3 novembre 2025 ; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza revocanda ha parzialmente accolto l'appello contribuente in controversia avente ad oggetto la impugnazione di intimazione di pagamento per pluralità di titoli, ritenendo prescritte le pretese recate dalle cartelle nn. 10020110036050509000 e 10020120025375809000, rigettandolo nel resto, così confermando le pretese impositive e la intimazione impugnata per tutte le altre pretese;
-che la parte contribuente ha proposto istanza di revocazione ordinaria, a quanto è dato comprendere dall'atto, per ritenuti errori di fatto, consistiti in:
1) “ mancato deposito degli avvisi di accertamento esecutivi N. TF9010804427/2012, N. TF9010804428/2012, N. TF9010804429/2012, N. TF9010800216/2016, N. TF9010800221/2016, N. TF9010800223/2016, N. TF9010800219/2017, sottostanti all ' impugnata intimazione di pagamento, al quale si allude erroneamente nell' impugnata sentenza alla pag. 4 (quattro) ” ;
2) “ INFONDATEZZA DELLA PROVA IN ATTI DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC, IN DATA 12.10.2018, DELL' INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 10020189012112673000, IN QUANTO NON E' STATA DEPOSITATA LA NECESSARIA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE UNITAMENTE AL FILE IN “ EML” DELLA RICEVUTA DI CONSEGNA (SOLTANTO SCANSIONATA IN “PDF”), VISTO CHE ILLO TEMPORE NON CI FU CONOSCENZA DELL' ATTO E DI CONSEGUENZA NON FU IMPUGNATA ” ;
-che l'AD si è costituita sottolineando in particolare la inammissibilità della istanza, specie riguardo al secondo motivo, perché introducente motivi nuovi per profili mai prima dedotti e non oggetto della decisione;
-che con memorie illustrative del 22 ottobre 2025 e del 24 ottobre 2025, la parte contribuente istante eccepisce che la documentazione inerente l'intimazione n. 10020189012112673000 e relativa notifica a mezzo pec sarebbe stata depositata con certificato di firma scaduto del Nominativo_2difensore nei due gradi di giudizio originari avv. e la assenza comunque di deposito di prova delle notificazioni a mezzo pec avvenuta per file scansionati pdf invece che nel duplicato informatico (.eml ovvero .msg);
-che l'AD a sua volta ha depositato memorie illustrative;
ritenuto
-che la istanza di revocazione -ai limiti della ammissibilità, tempestiva e a contraddittorio regolare- sia infondata;
-che quanto alla prima ritenuta svista, per aver accertato la sentenza revocanda un fatto escluso dal compendio documentale, nella specie l'accertamento della notifica degli avvisi di accertamento, perché non presenti agli atti gli avvisi, va detto che il motivo proposto: a) da un lato, non rientra nella tassativa fattispecie di cui al n. 4 dell'art. 395 cpc, perché, dalla lettura della sentenza revocanda, risulta che il fatto della omessa o invalida notificazione era controverso tra le parti e la sentenza ha pronunziato sullo stesso;
così dice invero la sentenza revocanda alla pag. 4: “ Difatti risulta documentato in atti che sia le cartelle di pagamento che gli avvisi di accertamento sono stati notificati a mezzo pec presso l' indirizzo di posta elettronica certificata Email_3, presso cui è stato notificato la stessa intimazione di pagamento qui tempestivamente opposta dall'appellante, in luogo di quella Email_4 di cui alla certificazione INI-PEC prodotta in atti. L' appellante ha eccepito che tale indirizzo PEC non sarebbe contenuto in pubblici registri, ma non ha fornito prova sufficiente a sostegno di tale tesi in quanto l'attestazione INI-PEC estratta nell'anno 2023 non ha valore storico, non indicando che per le annualità in contestazione relative alla notifica degli atti presupposti la pec fosse già quella e non quella utilizzata dall'Ufficio. ” ; b) da altro lato, assorbentemente, non vi è alcun interesse della parte istante al diverso accertamento, posto che non ne conseguirebbe alcuna conseguenza ad essa favorevole in quanto la sentenza revocanda poggia il suo deciso autonomamente sulla seguente autosufficiente ragione, che rende irrilevante l'accertamento della notificazione degli avvisi (pag. 6): “ Deve peraltro osservarsi che sussiste prova in atti della notifica di precedente intimazione di pagamento n. 10020189012112673000 notificata a mezzo pec il 12/10/2018 e richiamante buona parte degli atti presupposti presenti anche nell'intimazione qui impugnata. Tale atto non risulta impugnato. Giurisprudenza recente della Suprema Corte (Cass 10736/2024) ritiene che tale circostanza consolidi la definitività degli atti (tesi contrastata da altra Cass. 16743/2024). ” ;
-che quindi è precluso a questa Corte l'accesso per la verifica, riguardo a tale motivo revocatorio, al compendio istruttorio in atti ai fini della rescissione;
-che la seconda ritenuta svista denunziata -ossia, l'aver ritenuto provata la notificazione a mezzo pec della intimazione di pagamento n. 10020189012112673000 in presenza di sola ricevuta di consegna scansionata pdf prodotta con certificato di firma scaduto dell'avvocato difensore producente e non mediante duplicato del file del gestore- non rientra nell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 cpc, perché non viene affermato dalla sentenza un fatto incontrastabilmente escluso (la notificazione della intimazione), ma si afferma un fatto ricostruito sulla base del compendio istruttorio, sicchè la denunzia qui proposta riguarda l'ammissibilità, l'utilizzabilità e la valutazione del documento dal quale la sentenza appellata ha ritenuto provato il fatto, cioè si denunziano errores in procedendo et iudicando, estranei all'istituto della revocazione;
-che dunque anche per questo motivo di revocazione è precluso l'accesso al merito della stessa sua fondatezza ai fini della rescissione a questa Corte;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente procedimento possono compensarsi integralmente tra le parti, sussistendo ragioni legali nella novità delle questioni e nella stessa difficoltà interpretativa della sentenza revocanda;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di revocazione. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.