CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 08/07/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LI ANGELA, Giudice monocratico in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 356704 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 349/2025 depositato il 10/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente: disporre l'annullamento l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese e compensi.
Non è costituito in giudizio il comune di Olbia.
Con tempestivo ricorso la Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento n. 356704 notificato il 24.12.2024 con il quale il Comune di Olbia ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro
1729,00=, di cui Euro 759,30 per imposta, a motivo di preteso omesso versamento Tari anno 2018, oltre interessi e sanzioni per omessa denuncia eccependo il difetto di presupposto impositivo e l'llegittimità della pretesa.
Premetteva di svolgere l'attività di noleggio auto senza conducente l'esercizio di noleggio auto senza conducente con contratto di sub concessione di area situati all'interno del parcheggio principale Rent a Car dell'aeroporto Costa Smeralda di Olbia, per la gestione dell'attività, non in via esclusiva, di noleggio autovetture con la Società_1 S.p.A., concessionaria di sedime demaniale nella zona aeroportuale, nella
Indirizzo 1 per l'esercizio dell'attività che avrebbe gestito non in forma esclusiva ma limitato ad uno spazio esterno di mq.25, previa approvazione alla Società 1 di un modulo prefabbricato ad uso ufficio.
Per tale motivo riteneva non dovuta la Tari richiesta dal comune di Olbia per l'annualità 2018.
Non è costituito in giudizio il comune di Olbia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre prendere atto che al SIGIT risulta indicato il comune di Sassari in luogo di quello correttamente notificato al comune di Olbia, Ente Impositore, come da ricevuta di consegna del ricorso in data 19.2.2025, circostanza ulteriormente confermata in udienza dal rappresentante della ricorrente, Avv. Difensore 1.
All'esito della documentazione in atti la causa va decisa nel merito.
E allora il riferimento non può che essere al contratto di subconcessione, spazi, tra la Società_1 SpA e la
Ricorrente_1 Srl firmato il 15 febbraio 2022, che all'art.2 dispone che è valida per n.° 3 (tre) anni, più precisamente dal 1° Aprile 2022 e fino al 31 Marzo 2025, con possibilità di ulteriore proroga per un periodo di tempo da convenirsi di comune accordo tra le Parti esclusivamente per iscritto". Va da se che nel 2018, annualità per la quale è richiesta la tassa, l'area di riferimento non era nella disponibilità dell'odierna ricorrente, avuto riguardo al presupposto impositivo della tassa che é costituito dalla detenzione o occupazione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani(art.1, comma 641, primo periodo, della legge n.147 del 2013).
Il ricorso pertanto fondato e va accolto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Nulla sulle spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 08/07/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LI ANGELA, Giudice monocratico in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 356704 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 349/2025 depositato il 10/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente: disporre l'annullamento l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese e compensi.
Non è costituito in giudizio il comune di Olbia.
Con tempestivo ricorso la Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento n. 356704 notificato il 24.12.2024 con il quale il Comune di Olbia ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro
1729,00=, di cui Euro 759,30 per imposta, a motivo di preteso omesso versamento Tari anno 2018, oltre interessi e sanzioni per omessa denuncia eccependo il difetto di presupposto impositivo e l'llegittimità della pretesa.
Premetteva di svolgere l'attività di noleggio auto senza conducente l'esercizio di noleggio auto senza conducente con contratto di sub concessione di area situati all'interno del parcheggio principale Rent a Car dell'aeroporto Costa Smeralda di Olbia, per la gestione dell'attività, non in via esclusiva, di noleggio autovetture con la Società_1 S.p.A., concessionaria di sedime demaniale nella zona aeroportuale, nella
Indirizzo 1 per l'esercizio dell'attività che avrebbe gestito non in forma esclusiva ma limitato ad uno spazio esterno di mq.25, previa approvazione alla Società 1 di un modulo prefabbricato ad uso ufficio.
Per tale motivo riteneva non dovuta la Tari richiesta dal comune di Olbia per l'annualità 2018.
Non è costituito in giudizio il comune di Olbia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre prendere atto che al SIGIT risulta indicato il comune di Sassari in luogo di quello correttamente notificato al comune di Olbia, Ente Impositore, come da ricevuta di consegna del ricorso in data 19.2.2025, circostanza ulteriormente confermata in udienza dal rappresentante della ricorrente, Avv. Difensore 1.
All'esito della documentazione in atti la causa va decisa nel merito.
E allora il riferimento non può che essere al contratto di subconcessione, spazi, tra la Società_1 SpA e la
Ricorrente_1 Srl firmato il 15 febbraio 2022, che all'art.2 dispone che è valida per n.° 3 (tre) anni, più precisamente dal 1° Aprile 2022 e fino al 31 Marzo 2025, con possibilità di ulteriore proroga per un periodo di tempo da convenirsi di comune accordo tra le Parti esclusivamente per iscritto". Va da se che nel 2018, annualità per la quale è richiesta la tassa, l'area di riferimento non era nella disponibilità dell'odierna ricorrente, avuto riguardo al presupposto impositivo della tassa che é costituito dalla detenzione o occupazione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani(art.1, comma 641, primo periodo, della legge n.147 del 2013).
Il ricorso pertanto fondato e va accolto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Nulla sulle spese.