Ordinanza presidenziale 20 gennaio 2026
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00656/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunata Mercedes Cammera, Tommaso Caserta, Emanuela Olga Pazzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- – -OMISSIS- di prot. 2020 del -OMISSIS- assunto e notificato in pari data, dal Comando Legione Carabinieri e Valle -OMISSIS- – -OMISSIS- – Ufficio Personale nella persona del Comandante Gen. D. -OMISSIS-, con il quale nei confronti del ricorrente è stato accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 – ter, comma 3 D.L. 44/2021, disposta la conseguente sospensione “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa …per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento e, comunque denominati nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. EA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, Luogotenente C.S. in servizio presso l’Ufficio del Personale del Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-”, ha impugnato il provvedimento di sospensione dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale di cui al d.l. n. 44/2021.
2. Si è costituito il Ministero intimato, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
3. Con atto depositato il 20 febbraio 2026, i difensori del ricorrente hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso al legale di parte ricorrente, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della possibilità di definire il giudizio con dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
5. Il ricorso è improcedibile.
L'art. 84 co. 1 c.p.a. dispone che:
“ 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”.
Nel caso in esame i difensori di parte ricorrente non hanno dato prova di aver notificato l’atto di rinuncia alle altre parti del giudizio.
Tuttavia, la previsione di cui all’art. 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
Come chiarito dalla giurisprudenza, una dichiarazione di rinuncia, seppur irrituale, costituisce comunque un qualificato ed univoco argomento di prova circa la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del gravame a norma del comma 4 del richiamato art. 84 c.p.a., posto che tale norma può applicarsi al caso dell'atto di rinuncia irrituale perché non notificato alle controparti (cfr. Cons. Stato, III, 7 aprile 2023, n. 3631; T.A.R. Lombardia, Milano, V, 28 maggio 2024, n. 1624);
Pertanto, il Collegio non può che dichiarare ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a. l’improcedibilità del ricorso.
6. La definizione in rito della controversia e il contegno processuale serbato dall’Amministrazione resistente, che non si è formalmente opposta all’istanza di controparte in punto spese, giustificano l’integrale compensazione dei costi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EA RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA RI | OS NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.