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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
FAZZINI ELISA, RE
DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2723/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 513/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230001407567000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: come da atto di appello;
Appellato: come da memoria di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato e notificato, Ricorrente_1 agiva in giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
II di Milano avverso la cartella di pagamento n. 09720230001407567000, asserendo di non avere mai ricevuto l'atto presupposto, ossia l'atto di contestazione n. T9DCOPH00104/2022 per l'anno di imposta 2016. Il ricorrente lamentava la violazione del suo diritto alla difesa e di conoscibilità degli atti impoesattivi a lui destinati.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 513/2024, depositata il 31.01.2024, ha rigettato il ricorso.
Contro tale sentenza, Ricorrente_1 ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base del seguente motivo:
1) Erroneità della sentenza laddove non ha rilevato la illegittimità della notifica dell'atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lombardia, all'udienza del 9.02.2026, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte rileva che è circostanza pacifica che dalla relata di notifica dell'atto presupposto alla cartella oggetto di impugnazione emerge che il contribuente, presso il domicilio fiscale dichiarato e sito in Milano, Indirizzo_1
, fosse assente per “irreperibilità del destinatario”, come dichiarato dal custode dello stabile identificato nella persona di Nominativo_1. La notifica risulta, dunque, essere stata correttamente effettuata dal messo comunale attraverso il rito degli irreperibili, ex art. 60, comma 1, lett. e) DPR 600/1973.
Nessuna rilevanza assume quanto eccepito da parte appellante, secondo cui la procedura degli irreperibili sarebbe stata illegittimamente adottata, dovendosi distinguere tra irreperibilità assoluta e quella relativa, stante l'assenza di verifiche da parte del messo notificatore idonee a dimostrare l'irreperibilità assoluta.
Nel caso di specie, infatti, si ritiene che gli accertamenti effettuati dal messo notificatore siano risultati corretti e sufficienti, in quanto sono circostanze pacifiche che anche la precedente notifica, effettuata a mezzo posta, non fosse andata a buon fine sempre per “irreperibilità del destinatario” e che fosse risultato anche dagli accertamenti in loco assunti dal messo notificatore, appositamente delegato, che il destinatario si era trasferito in un luogo sconosciuto. Si evidenzia, peraltro, che non risulta che il Ricorrente_1 abbia proposto querela di falso contro le attestazioni dell'agente notificatore in ordine al mancato reperimento del destinatario e in ordine alle verifiche compiute in loco e presso l'anagrafe fiscale al fine di accertare il trasferimento del contribuente presso un altro domicilio noto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, applicando i parametri medi per tutte le fasi, fatta eccezione di quella cautelare e di quella istruttoria, non svoltesi, applicando la riduzione del 20% ex art. 15, comma 2 sexies d.lgs. 546/1992, già tenuto conto del rimborso delle spese generali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia così decide:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.733,00 per compensi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Il Presidente
EL NI RI TE AF
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
FAZZINI ELISA, RE
DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2723/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 513/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230001407567000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: come da atto di appello;
Appellato: come da memoria di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato e notificato, Ricorrente_1 agiva in giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
II di Milano avverso la cartella di pagamento n. 09720230001407567000, asserendo di non avere mai ricevuto l'atto presupposto, ossia l'atto di contestazione n. T9DCOPH00104/2022 per l'anno di imposta 2016. Il ricorrente lamentava la violazione del suo diritto alla difesa e di conoscibilità degli atti impoesattivi a lui destinati.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 513/2024, depositata il 31.01.2024, ha rigettato il ricorso.
Contro tale sentenza, Ricorrente_1 ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base del seguente motivo:
1) Erroneità della sentenza laddove non ha rilevato la illegittimità della notifica dell'atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lombardia, all'udienza del 9.02.2026, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte rileva che è circostanza pacifica che dalla relata di notifica dell'atto presupposto alla cartella oggetto di impugnazione emerge che il contribuente, presso il domicilio fiscale dichiarato e sito in Milano, Indirizzo_1
, fosse assente per “irreperibilità del destinatario”, come dichiarato dal custode dello stabile identificato nella persona di Nominativo_1. La notifica risulta, dunque, essere stata correttamente effettuata dal messo comunale attraverso il rito degli irreperibili, ex art. 60, comma 1, lett. e) DPR 600/1973.
Nessuna rilevanza assume quanto eccepito da parte appellante, secondo cui la procedura degli irreperibili sarebbe stata illegittimamente adottata, dovendosi distinguere tra irreperibilità assoluta e quella relativa, stante l'assenza di verifiche da parte del messo notificatore idonee a dimostrare l'irreperibilità assoluta.
Nel caso di specie, infatti, si ritiene che gli accertamenti effettuati dal messo notificatore siano risultati corretti e sufficienti, in quanto sono circostanze pacifiche che anche la precedente notifica, effettuata a mezzo posta, non fosse andata a buon fine sempre per “irreperibilità del destinatario” e che fosse risultato anche dagli accertamenti in loco assunti dal messo notificatore, appositamente delegato, che il destinatario si era trasferito in un luogo sconosciuto. Si evidenzia, peraltro, che non risulta che il Ricorrente_1 abbia proposto querela di falso contro le attestazioni dell'agente notificatore in ordine al mancato reperimento del destinatario e in ordine alle verifiche compiute in loco e presso l'anagrafe fiscale al fine di accertare il trasferimento del contribuente presso un altro domicilio noto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, applicando i parametri medi per tutte le fasi, fatta eccezione di quella cautelare e di quella istruttoria, non svoltesi, applicando la riduzione del 20% ex art. 15, comma 2 sexies d.lgs. 546/1992, già tenuto conto del rimborso delle spese generali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia così decide:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.733,00 per compensi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.02.2026.
Il Giudice Il Presidente
EL NI RI TE AF