CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 492/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2759/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 S.p.a. In Liquidazione - Difensore_5
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00367038 33 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate NE Messina e Difensore_4 S.p.A. (ME) in Liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00367038 33 000, notificata il 15.02.2025, di euro 526,88 per tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008, 2009 e 2011 eccependo l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento, la notificazione doveva essere effettuata entro e non oltre il 31.12.2013 (per la TARSU 2008), entro il 31.12.2014 (per la TARSU 2009) ed entro il 31.12.2016 (per la TARSU 2011) ma, poiché ciò è avvenuto solo in data 15.02.2025, il diritto ad ottenere il chiesto pagamento è irrimediabilmente prescritto;
mancata notifica degli atti prodromici – mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti;
mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione.
Agenzia delle Entrate NE Messina deduceva la carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione;
il ruolo è stato consegnato il 25/04/2024 e la cartella di pagamento opposta è stata notificata in data 15/02/2025, un'eventuale prescrizione, qualora realmente maturata, sarebbe imputabile unicamente all'ente impositore, al quale spetta dimostrare di aver posto in essere eventuali atti interruttivi.
Con memorie illustrative i difensori del ricorrente evidenziavano come l'Ente impositore Difensore_4 s.p.a., non si sia costituito, con le conseguenze del caso, insiste nelle conclusioni spiegate nell'atto introduttivo, con condanna delle resistenti, in solido, al pagamento delle spese sostenute (Euro 30,00 a titolo di C.U.T.)
e dei compensi (aumentati del 33% per manifesta fondatezza) come da allegato prospetto, da DISTRARSI in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ATO ME1 in liquidazione, contumace, non ha documentato la notifica di alcun atto interruttivo sottostante la cartella (in particolare, l'intimazione di pagamento richiamata nella cartella impugnata, prodotta in giudizio, senza la prova della relativa notifica).
Appaiono evidentemente fondate le ragioni di illegittimità della Cartella di pagamento impugnata e della inesistente, nulla ed irregolare notifica di atti prodromici alla Cartella che possa giustificare l'adozione di una procedura esecutiva.
Ciò importa l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente, avuto riguardo agli anni d'imposta pretesi, con assorbimento di ogni altra questione.
Si compensano le spese con Agenzia delle Entrate NE in ragione della estraneità della stessa alle eccezioni proposte ed accolte;
a carico dell'ATO ME1 in liquidazione, contumace, come in dispositivo, vanno poste le spese del presente giudizio, atteso che, alla data di consegna del ruolo, ma invero anche alla data di presunta notifica della intimazione riportata nella motivazione della cartella, le pretese intimate erano già prescritte.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Società_1 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 450,00 oltre spese accessorie di legge e CU se versato da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Spese compensate con Agenzia delle Entrate NE.
Così deciso in Messina, lì 09/01/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2759/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 S.p.a. In Liquidazione - Difensore_5
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00367038 33 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate NE Messina e Difensore_4 S.p.A. (ME) in Liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00367038 33 000, notificata il 15.02.2025, di euro 526,88 per tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008, 2009 e 2011 eccependo l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento, la notificazione doveva essere effettuata entro e non oltre il 31.12.2013 (per la TARSU 2008), entro il 31.12.2014 (per la TARSU 2009) ed entro il 31.12.2016 (per la TARSU 2011) ma, poiché ciò è avvenuto solo in data 15.02.2025, il diritto ad ottenere il chiesto pagamento è irrimediabilmente prescritto;
mancata notifica degli atti prodromici – mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti;
mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione.
Agenzia delle Entrate NE Messina deduceva la carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione;
il ruolo è stato consegnato il 25/04/2024 e la cartella di pagamento opposta è stata notificata in data 15/02/2025, un'eventuale prescrizione, qualora realmente maturata, sarebbe imputabile unicamente all'ente impositore, al quale spetta dimostrare di aver posto in essere eventuali atti interruttivi.
Con memorie illustrative i difensori del ricorrente evidenziavano come l'Ente impositore Difensore_4 s.p.a., non si sia costituito, con le conseguenze del caso, insiste nelle conclusioni spiegate nell'atto introduttivo, con condanna delle resistenti, in solido, al pagamento delle spese sostenute (Euro 30,00 a titolo di C.U.T.)
e dei compensi (aumentati del 33% per manifesta fondatezza) come da allegato prospetto, da DISTRARSI in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ATO ME1 in liquidazione, contumace, non ha documentato la notifica di alcun atto interruttivo sottostante la cartella (in particolare, l'intimazione di pagamento richiamata nella cartella impugnata, prodotta in giudizio, senza la prova della relativa notifica).
Appaiono evidentemente fondate le ragioni di illegittimità della Cartella di pagamento impugnata e della inesistente, nulla ed irregolare notifica di atti prodromici alla Cartella che possa giustificare l'adozione di una procedura esecutiva.
Ciò importa l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ricorrente, avuto riguardo agli anni d'imposta pretesi, con assorbimento di ogni altra questione.
Si compensano le spese con Agenzia delle Entrate NE in ragione della estraneità della stessa alle eccezioni proposte ed accolte;
a carico dell'ATO ME1 in liquidazione, contumace, come in dispositivo, vanno poste le spese del presente giudizio, atteso che, alla data di consegna del ruolo, ma invero anche alla data di presunta notifica della intimazione riportata nella motivazione della cartella, le pretese intimate erano già prescritte.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Società_1 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 450,00 oltre spese accessorie di legge e CU se versato da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Spese compensate con Agenzia delle Entrate NE.
Così deciso in Messina, lì 09/01/2026