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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 636/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3883/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259010779708000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120023394185000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140037694218000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150035092221000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160001163978000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TE6M00269
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 25 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) ed alla Camera di Commercio di Caserta (di seguito, per brevità, anche semplicemente “CCIAA”), l'avvocato Ricorrente_1 impugna parzialmente l'intimazione di pagamento n. 02820259010779708000 notificata il 22 settembre 2025 di complessivi €.6.754,62 comprensiva di sanzioni ed interessi.
L'impugnazione è limitata ai seguenti atti di competenza del Giudice tributario:
a) cartella n. 02820120023394185000 notificata il 24/05/2013 avente per oggetto i diritti camerali per €.
135,52;
b) cartella n. 02820140037694218000, notificata il 31/07/2015 avente per oggetto i diritti camerali per €.
122,37;
c) cartella n. 02820150035092221000, notificata il 25/02/2016 avente per oggetto i diritti camerali per €. 99,81;
d) cartella n. 02820160001163978000, notificata il 01/06/2016 avente per oggetto i diritti camerali per €.
868,63;
e) avviso di accertamento n. TE6M00269, notificato il 18/02/2013 avente per oggetto l'IRPEF e relative addizionali per l'anno d'imposta 2007 per complessivi €.5.485,54.
Con l'unico motivo del ricorso viene eccepita la prescrizione della pretesa.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 25 settembre 2025. In data 20 ottobre 2025 si costituisce in giudizio la Camera di Commercio di Caserta sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento nonché di atti interruttivi notificati dall'ADER. Conclude con la richiesta di rigetto dl ricorso con vittoria di spese di lite.
In data 01 novembre 2025 si costituisce in giudizio l'ADER eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza delle Parti convenute.
Nel merito eccepisce l'infondatezza del ricorso sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di atti interruttivi ed in particolare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02876201600000200000 notificata il 8.2.16 e l'intimazione di pagamento n. 02820259010779708000 del
12.9.25.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 21 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza delle Parti convenute.
L'eccezione è infondata. La parte ricorrente ha notificato il ricorso all'ADER ed alla CCIAA ed entrambe le convenute risultano regolarmente costituite in giudizio senza che sia stata sollevato il difetto di legittimazione passiva. L'eccezione è quindi rigettata.
Con l'unico motivo del ricorso è stata eccepita la prescrizione della pretesa.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Le cartelle di pagamento relativi a crediti della CCIAA per i quali la prescrizione è quinquennale sottostanti l'intimazione impugnata sono state notificate tra il 2013 ed il 2016 ovvero oltre cinque anni prima della notifica dell'intimazione impugnata.
L'avviso di accertamento n. TE6M00269 notificato il 18/02/2013 ha per oggetto l'IRPEF e relative addizionali ovvero imposte per le quali il termine di prescrizione è decennale. Ma anche tale termine risulta spirato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Sul punto bisogna osservare che l'ADER ha dedotto di aver notificato degli atti interruttivi ovvero la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201600000200000 notificata il 8.2.16 e l'intimazione di pagamento n. 02820259010779708000 del 12.9.25. Tuttavia per tali atti l'ADER non ha depositato in giudizio le relative notifiche. Ne consegue che non vi è prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Il ricorso è quindi accolto.
Nei confronti dell'ADER le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nei confronti della CCIAA ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.
In particolare le ragioni dell'accoglimento del ricorso inerenti l'attività dell'ADER che non ha prodotto in giudizio documentazione inerente l'interruzione della prescrizione, circostanza non addebitabile alla CCIAA.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti. Compensa le spese con la Camera di Commercio di Caserta.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 21 gennaio 2026.
Il giudice
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3883/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259010779708000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120023394185000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140037694218000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150035092221000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160001163978000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TE6M00269
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 25 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) ed alla Camera di Commercio di Caserta (di seguito, per brevità, anche semplicemente “CCIAA”), l'avvocato Ricorrente_1 impugna parzialmente l'intimazione di pagamento n. 02820259010779708000 notificata il 22 settembre 2025 di complessivi €.6.754,62 comprensiva di sanzioni ed interessi.
L'impugnazione è limitata ai seguenti atti di competenza del Giudice tributario:
a) cartella n. 02820120023394185000 notificata il 24/05/2013 avente per oggetto i diritti camerali per €.
135,52;
b) cartella n. 02820140037694218000, notificata il 31/07/2015 avente per oggetto i diritti camerali per €.
122,37;
c) cartella n. 02820150035092221000, notificata il 25/02/2016 avente per oggetto i diritti camerali per €. 99,81;
d) cartella n. 02820160001163978000, notificata il 01/06/2016 avente per oggetto i diritti camerali per €.
868,63;
e) avviso di accertamento n. TE6M00269, notificato il 18/02/2013 avente per oggetto l'IRPEF e relative addizionali per l'anno d'imposta 2007 per complessivi €.5.485,54.
Con l'unico motivo del ricorso viene eccepita la prescrizione della pretesa.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 25 settembre 2025. In data 20 ottobre 2025 si costituisce in giudizio la Camera di Commercio di Caserta sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento nonché di atti interruttivi notificati dall'ADER. Conclude con la richiesta di rigetto dl ricorso con vittoria di spese di lite.
In data 01 novembre 2025 si costituisce in giudizio l'ADER eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza delle Parti convenute.
Nel merito eccepisce l'infondatezza del ricorso sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di atti interruttivi ed in particolare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02876201600000200000 notificata il 8.2.16 e l'intimazione di pagamento n. 02820259010779708000 del
12.9.25.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 21 gennaio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza delle Parti convenute.
L'eccezione è infondata. La parte ricorrente ha notificato il ricorso all'ADER ed alla CCIAA ed entrambe le convenute risultano regolarmente costituite in giudizio senza che sia stata sollevato il difetto di legittimazione passiva. L'eccezione è quindi rigettata.
Con l'unico motivo del ricorso è stata eccepita la prescrizione della pretesa.
L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
Le cartelle di pagamento relativi a crediti della CCIAA per i quali la prescrizione è quinquennale sottostanti l'intimazione impugnata sono state notificate tra il 2013 ed il 2016 ovvero oltre cinque anni prima della notifica dell'intimazione impugnata.
L'avviso di accertamento n. TE6M00269 notificato il 18/02/2013 ha per oggetto l'IRPEF e relative addizionali ovvero imposte per le quali il termine di prescrizione è decennale. Ma anche tale termine risulta spirato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Sul punto bisogna osservare che l'ADER ha dedotto di aver notificato degli atti interruttivi ovvero la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876201600000200000 notificata il 8.2.16 e l'intimazione di pagamento n. 02820259010779708000 del 12.9.25. Tuttavia per tali atti l'ADER non ha depositato in giudizio le relative notifiche. Ne consegue che non vi è prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Il ricorso è quindi accolto.
Nei confronti dell'ADER le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nei confronti della CCIAA ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.
In particolare le ragioni dell'accoglimento del ricorso inerenti l'attività dell'ADER che non ha prodotto in giudizio documentazione inerente l'interruzione della prescrizione, circostanza non addebitabile alla CCIAA.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in €.250,00 oltre accessori di legge, se spettanti. Compensa le spese con la Camera di Commercio di Caserta.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 21 gennaio 2026.
Il giudice