Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42852
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Sentenza 22 novembre 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, la quale aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di truffa, includendo il risarcimento del danno nei confronti della parte civile. L'imputato, attraverso il suo ricorso, sollevava un unico motivo di censura, incentrato sulla presunta nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello. Tale nullità sarebbe derivata dalla mancata comunicazione all'imputato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, circostanza ritenuta rilevante in quanto il reato contestato era procedibile a querela della persona offesa. Nell'interesse del ricorrente era stata depositata una memoria difensiva volta a ribadire l'eccezione sollevata.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. In linea con la giurisprudenza di legittimità più recente, il Collegio ha statuito che la facoltà del giudice di disporre d'ufficio l'invio delle parti a un centro di mediazione, ai fini della giustizia riparativa, costituisce una valutazione discrezionale e non un obbligo. Pertanto, l'eventuale mancata attivazione del percorso riparativo o l'omissione dell'avviso alle parti circa la possibilità di accedervi, ai sensi dell'art. 419, comma 3-bis, del codice di procedura penale, non determina alcuna nullità del procedimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42852
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42852
    Data del deposito : 22 novembre 2024

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