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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1009/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2312/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021182000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259011735637000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2695/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste nel ricorso e nelle memorie da ultimo depositate, rappresentando che la cartella di pagamento allo stato non risulta sgravata.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 296 80 2025 00021182000 notificata in data 03.04.2025 di complessive € 426,95 nonché l'intimazione di pagamento n. 296 2025 011735637 000 notificata in data
24.04.2025 di complessive € 427,64, entrambe aventi ad oggetto la cartella di pagamento n. 296 2021
0065524184 000 notificata in data 14.04.2023 e relativa a tasse automobilistiche.
Ha eccepito l'illegittimità degli atti impugnati in quanto la sottesa cartella di pagamento è stata annullata da questa Corte con la sentenza n. 309/2025, depositata il 21.01.2025.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed ha chiesto dichiararsi “la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92, avuto riguardo alla sentenza n. 309/2025 pronunciata in data 20/12/2024 dalla CGT di 1° grado di Palermo, depositata in data 21/01/2025”.
Con memoria illustrativa, parte ricorrente si è opposta alla richiesta di estinzione in quanto “oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 296 80
2025 00021182000 e quindi anche il paventato fermo amministrativo nonché l'intimazione di pagamento n.
296 2025 011735637 000 emesse in forza di un atto già annullato e non già, sic et simpliciter, la cartella di pagamento n. 296 2021 0065524184 opposta nel giudizio RGR 4582/2023 definito con la sentenza n.
309/2025”.
Ha precisato, inoltre, che “come si evince dall'estratto di ruolo prodotto agli atti dalla stessa difesa avversaria, ad oggi, la cartella di pagamento n. 296 2021 0065524184 e anche il relativo ruolo non sono stati annullati nonostante con la richiamata sentenza n. 309/2025 sia stata riconosciuta la fondatezza del ricorso e la prescrizione triennale della pretesa tributaria e l'assenza di prova della notifica di atto interruttivo”.
All'udienza del 27.10.2025 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può dichiararsi, come richiesto da ADER, la cessazione della materia del contendere la quale presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass., 3, n. 16150 dell'8/7/2010,
Cass., L, n. 2063 del 30/1/2014; Cass., 6-5 n. 5188 del 16/3/2015).
Ciò posto, va rilevato che:
- la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 296 80 2025 00021182000 nonché l'intimazione di pagamento n. 296 2025 011735637 000, come è dato evincere dal dettaglio del debito di cui ai richiamati atti, sono state disposte in forza del mancato pagamento degli importi portati dalla cartella n. 296 2021
0065524184, notificata in data 14.04.2023, richiesti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a tasse automobilistiche anno 2015;
-la predetta cartella, propedeutica agli atti in contestazione, è stata opposta con ricorso iscritto a ruolo con
RGR 4582/2023 ed il giudizio è stato definito con la sentenza n. 309/2025 depositata il 21.01.2025 , di totale annullamento per intervenuta prescrizione del debito;
sentenza oggi passata in autorità di giudicato non essendo stata impugnata nei termini di legge.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso poiché, essendo stata annullata dal giudice la cartella di pagamento sottesa agli atti della riscossione qui impugnati, la pretesa tributaria non è sorretta da alcun titolo.
Infine, tenuto conto della peculiarità del caso di specie, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che, ex art. 15, 2° comma, D.lgs 546/1992, giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2312/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021182000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259011735637000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2695/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste nel ricorso e nelle memorie da ultimo depositate, rappresentando che la cartella di pagamento allo stato non risulta sgravata.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 296 80 2025 00021182000 notificata in data 03.04.2025 di complessive € 426,95 nonché l'intimazione di pagamento n. 296 2025 011735637 000 notificata in data
24.04.2025 di complessive € 427,64, entrambe aventi ad oggetto la cartella di pagamento n. 296 2021
0065524184 000 notificata in data 14.04.2023 e relativa a tasse automobilistiche.
Ha eccepito l'illegittimità degli atti impugnati in quanto la sottesa cartella di pagamento è stata annullata da questa Corte con la sentenza n. 309/2025, depositata il 21.01.2025.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed ha chiesto dichiararsi “la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92, avuto riguardo alla sentenza n. 309/2025 pronunciata in data 20/12/2024 dalla CGT di 1° grado di Palermo, depositata in data 21/01/2025”.
Con memoria illustrativa, parte ricorrente si è opposta alla richiesta di estinzione in quanto “oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 296 80
2025 00021182000 e quindi anche il paventato fermo amministrativo nonché l'intimazione di pagamento n.
296 2025 011735637 000 emesse in forza di un atto già annullato e non già, sic et simpliciter, la cartella di pagamento n. 296 2021 0065524184 opposta nel giudizio RGR 4582/2023 definito con la sentenza n.
309/2025”.
Ha precisato, inoltre, che “come si evince dall'estratto di ruolo prodotto agli atti dalla stessa difesa avversaria, ad oggi, la cartella di pagamento n. 296 2021 0065524184 e anche il relativo ruolo non sono stati annullati nonostante con la richiamata sentenza n. 309/2025 sia stata riconosciuta la fondatezza del ricorso e la prescrizione triennale della pretesa tributaria e l'assenza di prova della notifica di atto interruttivo”.
All'udienza del 27.10.2025 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può dichiararsi, come richiesto da ADER, la cessazione della materia del contendere la quale presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass., 3, n. 16150 dell'8/7/2010,
Cass., L, n. 2063 del 30/1/2014; Cass., 6-5 n. 5188 del 16/3/2015).
Ciò posto, va rilevato che:
- la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 296 80 2025 00021182000 nonché l'intimazione di pagamento n. 296 2025 011735637 000, come è dato evincere dal dettaglio del debito di cui ai richiamati atti, sono state disposte in forza del mancato pagamento degli importi portati dalla cartella n. 296 2021
0065524184, notificata in data 14.04.2023, richiesti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a tasse automobilistiche anno 2015;
-la predetta cartella, propedeutica agli atti in contestazione, è stata opposta con ricorso iscritto a ruolo con
RGR 4582/2023 ed il giudizio è stato definito con la sentenza n. 309/2025 depositata il 21.01.2025 , di totale annullamento per intervenuta prescrizione del debito;
sentenza oggi passata in autorità di giudicato non essendo stata impugnata nei termini di legge.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso poiché, essendo stata annullata dal giudice la cartella di pagamento sottesa agli atti della riscossione qui impugnati, la pretesa tributaria non è sorretta da alcun titolo.
Infine, tenuto conto della peculiarità del caso di specie, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni che, ex art. 15, 2° comma, D.lgs 546/1992, giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.