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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 55/2025
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza del 5.11.2025, sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 7.1.2025 da
(avv. del Balzo) Parte_1
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'avviso di addebito n.317 2024 00013507 83, è fondata. Il ricorrente espone d'esser stato iscritto d'ufficio dall' alla CP_1 gestione commercianti quale socio amministratore della Parte_2 ma che “non ha mai partecipato personalmente al lavoro aziendale della predetta compagine societaria con carattere di abitualità e prevalenza, men che meno nel periodo ottobre 2022/ settembre 2023 oggetto di contribuzione”. Disattesa l'eccezione sollevata dall'ente convenuto di tardività dell'opposizione dal momento che, a seguito di notifica dell'avviso in data 26.11.2024, il termine di 40 giorni non era scaduto allorché il giorno 7.1.2025 -dopo due giornate festive- venne proposta l'impugnazione (che erroneamente l' asserisce esser avvenuta in CP_1 data 8.1.2025), nel merito va rilevato che l'iscrizione alla gestione commercianti non è stata effettuata d'ufficio ma a seguito di apposita domanda dell'odierno ricorrente come presentata il 14.7.2021. In materia è principio consolidato che “in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell' CP_1 della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa”. Incombe quindi sull'ente previdenziale la dimostrazione della partecipazione personale del socio amministratore in modo abituale e prevalente, onere che qui l' non ha in alcun modo soddisfatto. Pt_3
Né rileva la circostanza che l'iscrizione sia avvenuta a domanda atteso che grava pur sempre sull' la dimostrazione della sussistenza e CP_1 della permanenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione. Dati che l'opponente contesta, supportando peraltro la propria posizione con documentazione relativa ad attività lavorativa da lui svolta nel periodo in riferimento, da intendersi non compatibile coi requisiti detti. Discende da quanto precede l'annullamento dell'avviso opposto. Spese compensate per la particolarità e novità della vicenda, relativa non già ad iscrizione operata d'ufficio bensì ad iscrizione a domanda dell'interessato.
PQM
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso opposto;
compensa le spese. Avellino, data del deposito. Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza del 5.11.2025, sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 7.1.2025 da
(avv. del Balzo) Parte_1
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'avviso di addebito n.317 2024 00013507 83, è fondata. Il ricorrente espone d'esser stato iscritto d'ufficio dall' alla CP_1 gestione commercianti quale socio amministratore della Parte_2 ma che “non ha mai partecipato personalmente al lavoro aziendale della predetta compagine societaria con carattere di abitualità e prevalenza, men che meno nel periodo ottobre 2022/ settembre 2023 oggetto di contribuzione”. Disattesa l'eccezione sollevata dall'ente convenuto di tardività dell'opposizione dal momento che, a seguito di notifica dell'avviso in data 26.11.2024, il termine di 40 giorni non era scaduto allorché il giorno 7.1.2025 -dopo due giornate festive- venne proposta l'impugnazione (che erroneamente l' asserisce esser avvenuta in CP_1 data 8.1.2025), nel merito va rilevato che l'iscrizione alla gestione commercianti non è stata effettuata d'ufficio ma a seguito di apposita domanda dell'odierno ricorrente come presentata il 14.7.2021. In materia è principio consolidato che “in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell' CP_1 della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa”. Incombe quindi sull'ente previdenziale la dimostrazione della partecipazione personale del socio amministratore in modo abituale e prevalente, onere che qui l' non ha in alcun modo soddisfatto. Pt_3
Né rileva la circostanza che l'iscrizione sia avvenuta a domanda atteso che grava pur sempre sull' la dimostrazione della sussistenza e CP_1 della permanenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione. Dati che l'opponente contesta, supportando peraltro la propria posizione con documentazione relativa ad attività lavorativa da lui svolta nel periodo in riferimento, da intendersi non compatibile coi requisiti detti. Discende da quanto precede l'annullamento dell'avviso opposto. Spese compensate per la particolarità e novità della vicenda, relativa non già ad iscrizione operata d'ufficio bensì ad iscrizione a domanda dell'interessato.
PQM
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso opposto;
compensa le spese. Avellino, data del deposito. Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti