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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1605/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente
TT ER, RE
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 51/2020 depositato il 06/01/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N.141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1891/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/05/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120016786907 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riscossione Sicilia S.p.a. ha proposto appello conto la società Resistente_1 S.r.l. – e confronti del Comune di Noto - per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n.1891/2019, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29820120016786907, notificata il 20/03/2013 per l'importo complessivo di € 51.919,88 afferente all'iscrizione a ruolo effettuata dal Comune di Noto il
09/09/2011, a titolo di Tarsu per l'anno 2011, in relazione all'immobile, adibito ad albergo, ubicato in Indirizzo_2.
La ricorrente formulava tre motivi d'impugnazione: 1) Illegittimità del tributo richiesto in mancanza della proroga della Tarsu per gli anni 2010, 2011 e 2012; 2) Inesistenza della notifica effettuata direttamente dal concessionario a mezzo posta;
3) Relata in bianco. Inesistenza giuridica della notifica e conseguente nullità della cartella di pagamento.
Riscossione Sicilia S.p.a.:
- controdeduceva in relazione al secondo ed al terzo motivo dell'impugnazione;
- eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al primo motivo dell'impugnazione, poiché afferente all'attività dell'ente impositore;
- chiamava in causa il Comune di Noto;
- chiedeva che fosse riconosciuta la legittimità della procedura di riscossione, con conseguente rigetto del ricorso.
Il Comune di Noto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducendo in relazione al primo motivo del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale ha:
- esaminato, ritenendoli entrambi fondati, soltanto il primo ed il secondo motivo;
- ritenuto assorbito il terzo motivo;
- accolto il ricorso;
- condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese in favore della ricorrente.
Con l'appello Riscossione Sicilia S.p.a. ha insistito per il riconoscimento della legittimità della procedura di riscossione e per il rigetto dell'originario ricorso ed a tal fine ha:
- censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto inesistente la notifica diretta della cartella di pagamento;
- richiamato integralmente quanto dedotto, richiesto ed eccepito, nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado.
La Resistente_1 S.r.l. ed il Comune di Noto non si sono costituiti nel secondo grado del giudizio.
Riscossione Sicilia S.p.a. ha documentato la regolare costituzione del contraddittorio processuale nel secondo grado del giudizio depositando:
- la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna attestante il perfezionamento della notifica dell'appello alla Resistente_1 S.r.l. effettuata il 21/12/2019 mediante p.e.c. all'indirizzo Email_3, indicato nell'originario ricorso;
- la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna attestante il perfezionamento della notifica dell'appello al Comune di Noto effettuata il 21/12/2019 mediante p.e.c. all'indirizzo Email_4
ed all'indirizzo Email_2
La controversia è stata trattata all'udienza del 16/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Costituisce capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente (Cass. n.27246/2024 e n.3910/20249.
Nell'appello in esame Riscossione Sicilia S.p.a. ha totalmente ignorato la seconda parte della motivazione della sentenza di primo grado, cioè quella con la quale è stato ritenuto fondato il primo motivo dell'impugnazione, afferente all'inapplicabilità della Tarsu per gli anni dal 2010 al 2013.
In particolare, in tale parte della motivazione la C.T.P. di Siracusa ha osservato:
“….E' facile concludere che, vista l'abrogazione espressa, prima del D.Lgs. n.507/1993 e poi del D.Lgs.
n.22/1997, operata da leggi successive e in conformità con quanto previsto dall'art.15 delle Disposizioni sulla legge in generale la norma che disciplina il regime transitorio, contenuta nella Legge n.296/2006, è
l'unica fonte normativa che legittimi l'applicazione dell'una e dell'altra legge, altrimenti inapplicabili. E quindi, la sua totale mancanza comporta senza dubbio l'illegittimità del prelievo fiscale sulla base dell'una o dell'altra legge, in quanto abrogate. Ed infatti, per tale motivo, il D.L. n.208 del 30/12/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.13 del 27/02/2009, ne ha prorogato gli effetti anche per l'anno 2009, prevedendo la modifica nell'art.1, comma 184, lettera a), delle parole “e per l'anno 2008” con le seguenti “e per gli anni 2008 e 2009”.
Pertanto, il regime transitorio, e quindi la lettera a) del comma 184 dell'art.1 della L. n.296/2006 è inevitabilmente decaduto. Conseguentemente, per il 2010, 2011, 2012 e 2013 non è stata prevista una norma che legittimi l'applicazione della Tarsu mancando del tutto una norma di proroga del regime transitorio.
In seguito all'abrogazione anche del c.d. Decreto RO (D.Lgs. n.22 del 05/02/1997) l'unica legge in vigore rimane il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006. Come già evidenziato, il regolamento di attuazione del Codice dell'Ambiente, tuttavia, non è stato ancora emanato. Pertanto, il regime di prelievo in esso previsto non è, a tutt'oggi, ancora applicabile.
Ciò nonostante, il Codice dell'Ambiente risulta essere l'unica legge ancora in vigore.
Ed in particolare rilevano due disposizioni del D.Lgs. n.152/2006: la prima, già esaminata, è l'art.264, il quale stabilisce l'abrogazione del D.Lgs. n.22/1997,…..; la seconda è il comma 11 dell'art.238, il quale stabilisce che sino all'emanazione del Regolamento di cui al comma 6 (cioè quello attuativo del Codice dell'Ambiente),
e fino al compimento degli adempimenti per l'emanazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
Conseguentemente la cartella di pagamento viene annullata”.
E' evidente che siamo in presenza di un capo autonomo, idoneo per sé solo a sorreggere la decisione, la cui mancata confutazione, da parte dell'appellante, comporta la formazione del giudicato interno, con conseguente inammissibilità del gravame.
Considerato che né la Resistente_1 S.r.l., né il Comune di Noto si sono costituiti nel secondo grado del giudizio, nessuna statuizione è necessaria per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello proposto da Riscossione Sicilia S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate
Riscossione) avverso la sentenza della C.T.P. di Siracusa n.1891/2019.
Nulla per le spese.
Palermo, 16/02/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
ER TT TO OV
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente
TT ER, RE
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 51/2020 depositato il 06/01/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N.141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1891/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/05/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120016786907 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riscossione Sicilia S.p.a. ha proposto appello conto la società Resistente_1 S.r.l. – e confronti del Comune di Noto - per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n.1891/2019, pronunciata sul ricorso avverso la cartella di pagamento n.29820120016786907, notificata il 20/03/2013 per l'importo complessivo di € 51.919,88 afferente all'iscrizione a ruolo effettuata dal Comune di Noto il
09/09/2011, a titolo di Tarsu per l'anno 2011, in relazione all'immobile, adibito ad albergo, ubicato in Indirizzo_2.
La ricorrente formulava tre motivi d'impugnazione: 1) Illegittimità del tributo richiesto in mancanza della proroga della Tarsu per gli anni 2010, 2011 e 2012; 2) Inesistenza della notifica effettuata direttamente dal concessionario a mezzo posta;
3) Relata in bianco. Inesistenza giuridica della notifica e conseguente nullità della cartella di pagamento.
Riscossione Sicilia S.p.a.:
- controdeduceva in relazione al secondo ed al terzo motivo dell'impugnazione;
- eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al primo motivo dell'impugnazione, poiché afferente all'attività dell'ente impositore;
- chiamava in causa il Comune di Noto;
- chiedeva che fosse riconosciuta la legittimità della procedura di riscossione, con conseguente rigetto del ricorso.
Il Comune di Noto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducendo in relazione al primo motivo del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale ha:
- esaminato, ritenendoli entrambi fondati, soltanto il primo ed il secondo motivo;
- ritenuto assorbito il terzo motivo;
- accolto il ricorso;
- condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese in favore della ricorrente.
Con l'appello Riscossione Sicilia S.p.a. ha insistito per il riconoscimento della legittimità della procedura di riscossione e per il rigetto dell'originario ricorso ed a tal fine ha:
- censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto inesistente la notifica diretta della cartella di pagamento;
- richiamato integralmente quanto dedotto, richiesto ed eccepito, nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado.
La Resistente_1 S.r.l. ed il Comune di Noto non si sono costituiti nel secondo grado del giudizio.
Riscossione Sicilia S.p.a. ha documentato la regolare costituzione del contraddittorio processuale nel secondo grado del giudizio depositando:
- la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna attestante il perfezionamento della notifica dell'appello alla Resistente_1 S.r.l. effettuata il 21/12/2019 mediante p.e.c. all'indirizzo Email_3, indicato nell'originario ricorso;
- la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna attestante il perfezionamento della notifica dell'appello al Comune di Noto effettuata il 21/12/2019 mediante p.e.c. all'indirizzo Email_4
ed all'indirizzo Email_2
La controversia è stata trattata all'udienza del 16/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Costituisce capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente (Cass. n.27246/2024 e n.3910/20249.
Nell'appello in esame Riscossione Sicilia S.p.a. ha totalmente ignorato la seconda parte della motivazione della sentenza di primo grado, cioè quella con la quale è stato ritenuto fondato il primo motivo dell'impugnazione, afferente all'inapplicabilità della Tarsu per gli anni dal 2010 al 2013.
In particolare, in tale parte della motivazione la C.T.P. di Siracusa ha osservato:
“….E' facile concludere che, vista l'abrogazione espressa, prima del D.Lgs. n.507/1993 e poi del D.Lgs.
n.22/1997, operata da leggi successive e in conformità con quanto previsto dall'art.15 delle Disposizioni sulla legge in generale la norma che disciplina il regime transitorio, contenuta nella Legge n.296/2006, è
l'unica fonte normativa che legittimi l'applicazione dell'una e dell'altra legge, altrimenti inapplicabili. E quindi, la sua totale mancanza comporta senza dubbio l'illegittimità del prelievo fiscale sulla base dell'una o dell'altra legge, in quanto abrogate. Ed infatti, per tale motivo, il D.L. n.208 del 30/12/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.13 del 27/02/2009, ne ha prorogato gli effetti anche per l'anno 2009, prevedendo la modifica nell'art.1, comma 184, lettera a), delle parole “e per l'anno 2008” con le seguenti “e per gli anni 2008 e 2009”.
Pertanto, il regime transitorio, e quindi la lettera a) del comma 184 dell'art.1 della L. n.296/2006 è inevitabilmente decaduto. Conseguentemente, per il 2010, 2011, 2012 e 2013 non è stata prevista una norma che legittimi l'applicazione della Tarsu mancando del tutto una norma di proroga del regime transitorio.
In seguito all'abrogazione anche del c.d. Decreto RO (D.Lgs. n.22 del 05/02/1997) l'unica legge in vigore rimane il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006. Come già evidenziato, il regolamento di attuazione del Codice dell'Ambiente, tuttavia, non è stato ancora emanato. Pertanto, il regime di prelievo in esso previsto non è, a tutt'oggi, ancora applicabile.
Ciò nonostante, il Codice dell'Ambiente risulta essere l'unica legge ancora in vigore.
Ed in particolare rilevano due disposizioni del D.Lgs. n.152/2006: la prima, già esaminata, è l'art.264, il quale stabilisce l'abrogazione del D.Lgs. n.22/1997,…..; la seconda è il comma 11 dell'art.238, il quale stabilisce che sino all'emanazione del Regolamento di cui al comma 6 (cioè quello attuativo del Codice dell'Ambiente),
e fino al compimento degli adempimenti per l'emanazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
Conseguentemente la cartella di pagamento viene annullata”.
E' evidente che siamo in presenza di un capo autonomo, idoneo per sé solo a sorreggere la decisione, la cui mancata confutazione, da parte dell'appellante, comporta la formazione del giudicato interno, con conseguente inammissibilità del gravame.
Considerato che né la Resistente_1 S.r.l., né il Comune di Noto si sono costituiti nel secondo grado del giudizio, nessuna statuizione è necessaria per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello proposto da Riscossione Sicilia S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate
Riscossione) avverso la sentenza della C.T.P. di Siracusa n.1891/2019.
Nulla per le spese.
Palermo, 16/02/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
ER TT TO OV