Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2016, proposto da
ER AR e NA LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosalba Genovese, con domicilio eletto presso lo studio ER Avv. Mantovano in Latina, via Ufente, 20;
contro
Comune di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Giannetti, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR Lazio Sez. Di Latina in Latina, via A. Doria, 4;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n.183 del 14 aprile 2016;
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, le memorie e i relativi allegati del Comune di Frosinone;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa SA IA US BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione di un garage realizzato su terreno di sua proprietà, distinto in catasto al foglio 31 mappale 2291 (rectius 1110).
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato la violazione degli artt. 35 r 38 L. 47/85:il garage sarebbe stato oggetto di domanda di condono ex L. 47/95, sulla quale si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 35 della stessa legge, decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza. In ogni caso, secondo il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui non si fosse formato il silenzio assenso sull’istanza di sanatoria, il Comune non avrebbe potuto ingiungere la demolizione del manufatto prima di essersi pronunciato sulla domanda di condono.
I ricorrenti hanno censurato l’ordinanza di demolizione impugnata sotto un ulteriore aspetto, argomentando che l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che il garage in questione ricadesse in area destinata a verde e servizi“. In ogni caso, secondo i ricorrenti, la sanatoria avrebbe legittimato l’opera anche nella predetta ipotesi.
Con ulteriore censura i ricorrenti hanno lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di demolizione.
2. Il Comune di Frosinone si è costituito in resistenza al ricorso, chiedendone il rigetto. In particolare il Comune ha evidenziato che la sanatoria presentata dai ricorrenti avrebbe interessato un immobile diverso da quello oggetto dell’ordinanza di demolizione. A sostegno della legittimità del provvedimento impugnato l’amministrazione ha richiamato il verbale di sopralluogo dell’ufficio comunale del 10 marzo 2015 che nella parte relativa alla “descrizione dettagliata delle opere rilevate” attesta che “la domanda di condono riguarda tutto il fabbricato principale ma dalla descrizione dell’edificio e dalle superfici dichiarate, si può affermare che in essa non è ricompresa la superficie del garage (mq 41,00).
3. Nelle more del giudizio i ricorrenti hanno presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001 dell’immobile oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata.
4. Nelle rispettive memorie difensive depositate in vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno rilevato la sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo a seguito dell’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001, chiedendo al Collegio di adottare ogni conseguente declaratoria.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Come chiesto dalle parti nei termini sopra richiamati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte della formalizzazione, da parte dei ricorrenti, della richiesta di sanatori ai sensi dell’36 del D.P.R. n. 380/2001.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la richiesta di titolo in sanatoria per la regolarizzazione delle opere realizzate abusivamente rende il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’amministrazione, infatti, a seguito del nuovo accertamento di conformità dell’opera, in ipotesi di rigetto dell’istanza, dovrà comunque adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti del privato che, superando quello oggetto dell’originaria impugnativa, determina il venir meno dell’interesse a ricorrere in relazione a quest’ultima (cfr.,ex multis, Cons. di Stato, V, 22.8.2024, n.7203; Cons. giust. amm. Sicilia, 18.11.2025, n. 914; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 16.01.2026 n. 169; Id., 2.01.2025, n. 10; TAR Latina, Sez. I, 30.12.2025 n. 1144; Id., 11.11.2024, n. 3091; Id. Sez. II, 28.12.2023, n.3198; Id., 20.12.2023, n.3139; Id., 19.5.2021, n.1222) ex plurimis , Tar Lombardia-Milano, Sez. II, 19 maggio 2021, n. 1222; id ., 28 dicembre 2023, n. 3198).
Anche questo Tribunale in fattispecie simile a quella in esame ha ribadito che “l’intervenuta presentazione di un’istanza di accertamento di conformità o di condono in relazione ad opere oggetto di un’ordinanza di demolizione rende inefficace la sanzione ripristinatoria. L’Amministrazione si deve infatti pronunciare sulla domanda di sanatoria, con la conseguenza che, ove l’istanza sia accolta, rimarrà definitivamente inoperante l’ingiunzione demolitoria e l’eventuale, successiva, acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune, mentre, per il caso di rigetto della domanda, il Comune dovrà provvedere all’adozione di una nuova sanzione urbanistica ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5267 secondo cui “La proposizione di istanza di permesso a costruire in sanatoria in relazione ad opere abusive oggetto di ordinanza di demolizione fa venire meno l'interesse alla decisione del gravame proposto avverso il predetto provvedimento demolitorio, atteso che la presentazione dell'istanza di sanatoria, sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono, produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse”; in termini TAR Veneto, sez. II, 30.7.2019, nr. 901, T.A.R. Lombardia sez. II , 12/11/2019 , n. 2381, T.A.R. Veneto, 29 dicembre 2015, n. 1418, T.A.R. Campania, Napoli, 6 febbraio 2017 n. 749, TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 3 febbraio 2015 n. 1960; TAR Lazio, Roma, II bis, 13 giugno 2017, n. 6980; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 13 giugno 2017, n. 6979; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 6 giugno 2017, n. 6688; 17 novembre 2017 n. 11550, Consiglio di Stato, Sez. IV, 28.11.13 n. 570; Consiglio di Stato, Sez. IV, 21.10.13, n. 5090; Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.8.13, n. 4241; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16.4.12, n. 2185; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.5.10 n. 2844; Consiglio di Stato, Sez. V, 28.7.14 n. 3990, Consiglio di Stato, Sez. V, 23.6.2014, n. 3143 nelle quali si ribadisce, in sostanza, che la presentazione da parte del destinatario di un ordine di demolizione di una domanda di condono o sanatoria relativa alle opere sanzionate, comporta in ogni caso l’improcedibilità del ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione, perché, determinando l’obbligo per il Comune di valutare l’istanza con conseguente necessità di assumere un nuovo provvedimento favorevole o sfavorevole in esito alla definizione della richiesta di sanatoria, fa perdere efficacia all’originario provvedimento repressivo che non può più essere portato ad esecuzione).
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto che l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino in questa sede gravata abbia perduto efficacia per effetto della presentazione da parte dei ricorrenti dell’istanza di accertamento di conformità e di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
L’accoglimento della predetta istanza legittimerebbe, infatti, le opere in questione e renderebbe non più applicabile la sanzione demolitoria; nell'opposto caso di rigetto della domanda, invece, il Comune sarebbe chiamato a rinnovare il procedimento ripristinatorio sulla base dell'accertata non sanabilità dei manufatti, e l'interesse dell'istante si concentrerebbe nel contestare, con apposito gravame, il diniego di sanatoria (cfr. Cons. Stato, V, 21/11/2006, n. 6789; Tar Lombardia, Milano n. 2039/2013; TAR Lazio, Roma, II, 4/5/2007, n. 3873; TAR Campania, Napoli, VI, 3/5/2007, n. 4659; TAR Puglia, Lecce, I, 3/4/2007, n. 1499; TAR Piemonte, I, 13/12/2006, n. 4654)”.
Il nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che il Comune è chiamato ad adottare varrebbe comunque a superare l'ordinanza di demolizione impugnata, con la conseguenza che la richiesta di sanatoria, impedendo di per sé l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino ed imponendo all'Ente Civico il previo esame della richiesta medesima, rende il ricorso all’esame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, spostandosi l'interesse della ricorrente sulla nuova determinazione che il Comune intimato dovrà adottare a seguito della presentazione della suddetta istanza di permesso di costruire in sanatoria”. (TAR Latina, sezione Prima, 24 ottobre 2025 n. 888).
7. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Le spese di giudizio devono essere eccezionalmente compensate tra le parti, in considerazione della definizione in rito della controversia e della risalenza della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
SA IA US BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA IA US BE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO