Decreto cautelare 18 giugno 2025
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 04/05/2026, n. 8028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8028 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07095/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TR Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7095 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Mattia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del decreto dell'Ambasciata d'Italia a Nairobi (Kenya) in data 15 maggio 2025, notificato in data 15 maggio 2025;
b) di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e conseguente, anche endoprocedimentale ed esecutivo;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni nella misura complessiva di euro 1.705,00;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. Giovanni TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 16 giugno 2025, la ricorrente – cittadina somala – ha impugnato il provvedimento del 15 maggio 2025, con il quale l’Ambasciata italiana a Nairobi ha respinto la sua richiesta di visto per motivi sanitari.
2. A sostegno del ricorso ha dedotto in punto di fatto:
(i) di essere la zia (cugina del padre) di -OMISSIS-, nato il [...] con una grave patologia oculare (un glaucoma congenito);
(ii) che grazie all’interessamento della “Fondazione Nala” era stato possibile organizzare la sottoposizione del bambino ad un intervento chirurgico presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo;
(iii) che l’organizzazione aveva previsto che il piccolo fosse accompagnato dalla madre -OMISSIS- e dalla ricorrente e che le spese di vitto e alloggio sarebbero state a carico della Fondazione Nala, mentre le altre spese, tra cui quelle di trasporto aereo e per il visto d’ingresso (polizza assicurativa, diritti di consolato, ecc.), sarebbero rimaste a carico degli interessati;
(iv) di aver perciò presentato all’Ambasciata domanda di ingresso nell’area Schengen per motivi sanitari, corredandola con tutta la documentazione a sostegno di quanto sopra esposto (ivi inclusi la polizza sanitaria valida per l’area Schengen, ottenuta con una spesa di euro 30,00, ed il biglietto aereo, pagato USD 1.650,00, pari a circa euro 1.425,00);
(v) che la sig.ra -OMISSIS- aveva precisato di avere difficoltà di deambulazione, tanto da necessitare di una sedia a rotelle;
(vi) che in data 15 maggio 2025 veniva notificato alla sola ricorrente il provvedimento di rifiuto del visto, per la seguente motivazione: «vi sono ragionevoli dubbi sulla Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto»; al bambino e alla madre veniva invece rilasciato il visto richiesto;
(vii) che l’intervento chirurgico veniva dunque eseguito il 10 giugno 2025, ma il tutto era avvenuto con estremo disagio a causa delle difficoltà linguistiche e di deambulazione della sig.ra -OMISSIS-.
3. Tutto ciò premesso, la ricorrente ha impugnato il descritto provvedimento del 15 maggio 2025, chiedendone l’annullamento in base a tre motivi. Con i primi due motivi ha lamentato la violazione degli artt. 7, 10 bis e 21 octies della l. 241/1990 e dell’art. 4 del d.m. n. 850/2011, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto né dalla comunicazione di avvio del procedimento, né dal preavviso di rigetto, né da un colloquio con la richiedente. Con il terzo motivo di ricorso ha lamentato l’eccesso di potere per difetto di motivazione, evidenziando inoltre l’assenza di un rischio migratorio, essendo madre di una figlia di sei anni residente nel Paese di origine ed ivi stabilmente impiegata dal punto di vista lavorativo.
Oltre a chiedere l’annullamento del summenzionato provvedimento, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, nella misura complessiva di euro 1.705,00 (pari al costo del biglietto aereo, per euro 1.425,00, dell’assicurazione sanitaria, per euro 30,00, e della pratica di visto, per euro 250,00).
4. La domanda cautelare è stata accolta con decreto presidenziale del 18 giugno 2025, che ha ordinato il riesame della pratica in ragione dell’inadeguatezza della motivazione concernente il rischio migratorio.
5. Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio, si è inizialmente limitato a depositare un documento proveniente dall’Ambasciata d’Italia a Nairobi, datato 11 luglio 2025, con cui la stessa, in esito al disposto riesame ed ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990, ha confermato il provvedimento di diniego per le seguenti ragioni: a) mancata prova del rapporto di parentela tra la ricorrente, il minore e sua madre; b) mancata prova di un’attività lavorativa remunerata; c) mancata prova della situazione socio-economica; d) mancata prova circa lo stato civile.
6. All’udienza camerale del 15 luglio 2025, in seguito ai chiarimenti forniti dalla difesa di parte ricorrente in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere un provvedimento cautelare di riesame, è stata fissata per la trattazione del merito della causa all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025.
7. In data 29 ottobre 2025, la ricorrente ha depositato una memoria, esponendo che:
(i) in seguito al menzionato preavviso di rigetto dell’11 luglio 2025, presentava alla Sede diplomatica le proprie osservazioni supportate da documentazione;
(ii) in particolare, in tale occasione faceva presente che il rapporto di parentela poteva desumersi dall’identità tra il suo cognome e quello del padre del bambino e che in ogni caso un simile rapporto non era rilevante, essendo la sua presenza in Italia funzionale all’assistenza della madre del bambino per le ragioni già esposte; ha allegato inoltre un contratto per documentare il proprio lavoro, descrivendo la propria situazione personale-familiare, di madre di una bambina nata nel 2018, divorziata;
(iii) in seguito a tali osservazioni, l’Amministrazione non dava alcun ulteriore riscontro.
La ricorrente ha insistito dunque per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni.
8. All’esito dell’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, il TR ha invitato, con apposita ordinanza istruttoria:
«(i) la Sede diplomatica a relazionare sull’esito del procedimento di riesame del provvedimento impugnato, attivato in seguito al decreto presidenziale del 18 giugno 2025;
(ii) la parte ricorrente al deposito della documentazione e delle osservazioni presentate in seguito alla ricezione del preavviso di rigetto datato 11 luglio 2025, emesso nell’ambito del suddetto procedimento di riesame».
9. Infine, in seguito all’ulteriore deposito di memorie e documentazione, all’udienza pubblica del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto, nei termini di seguito esposti.
11. Sebbene possa dirsi venuto meno l’interesse all’annullamento del provvedimento di diniego, in quanto le esigenze di cura e assistenza sottese alla originaria richiesta di visto non sono più sussistenti, è in ogni caso possibile affermare – ai soli fini risarcitori – l’illegittimità del provvedimento emesso dall’Ambasciata italiana a Nairobi il 15 maggio 2025.
Esso, infatti, è affetto da un evidente vizio di istruttoria, posto che le documentate esigenze di cura e assistenza di -OMISSIS- e di suo figlio avrebbero dovuto indurre la Sede diplomatica a sollecitare il contraddittorio procedimentale con la richiedente, attraverso il colloquio previsto dall’art. 4 del decreto interministeriale 850/2011.
D’altra parte, il contraddittorio procedimentale svolto in attuazione dell’ordine cautelare dato dal TR (che tuttavia non è confluito in un nuovo provvedimento conclusivo) ha evidenziato l’assenza di un effettivo rischio migratorio e delle criticità ulteriormente evidenziate nel successivo preavviso di rigetto, considerate, per un verso, le predette esigenze di cura e assistenza e, per altro verso, le documentate condizioni – lavorative e familiari – della ricorrente (dipendente della società Sahal Goods con il ruolo di “Supervisor Employment” e madre di una figlia minorenne residente nel Paese di origine).
Ferma dunque l’illegittimità del provvedimento impugnato, nel caso di specie – alla luce del predetto svolgimento procedimentale e processuale e sulla base del principio del “più probabile che non” – può dirsi sussistente anche la prova della spettanza del “bene della vita”, consistente nel caso di specie nell’esito favorevole della richiesta di visto di ingresso nel territorio dello Stato avanzata dalla ricorrente.
12. -OMISSIS- ha anche fornito prova del danno subito, pari ai costi sostenuti in vista del viaggio in Italia, i quali peraltro non hanno formato oggetto di specifica contestazione della controparte. Non vi è dubbio inoltre, quanto al nesso di causalità, che tali costi sono divenuti inutili a causa dell’illegittimo provvedimento di diniego emesso dalla Sede diplomatica. Possono perciò dirsi integrati tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente.
13. L’Amministrazione resistente deve perciò essere condannata al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, in misura pari ad euro 1.705,00. Sull’importo riconosciuto, trattandosi di risarcimento del danno di carattere patrimoniale e, dunque, di debito di valore, liquidato con riferimento all’epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell’illecito (15 maggio 2025), con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza; a tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il TR Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di annullamento dell’atto impugnato e condanna l’amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente, secondo quanto indicato al punto 13 della motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco LO, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni TR, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni TR | Francesco LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.