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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2953/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3657/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Petroselli 50 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437410 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2069/2026 depositato il 23/02/2026 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 5.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401437410, con cui gli veniva accertata l'omessa dichiarazione e richiesto il pagamento per l'imposta Ta.Ri e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, oltre sanzione e interessi, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1 (in catasto al fg. Dati catastali). ------------------------------ Assumeva che l'appartamento era stato locato sin dall'1.11.2017 a Nominativo_1 Nominativo_2 con contratto di durata 4 anni + 4, registrato il 22 successivo al n. 3T/8100, tacitamente rinnovato e sino ad allora in corso. La locataria aveva sin d'allora presentato la dichiarazione d'iscrizione e eseguito i pagamenti periodici. In tale situazione, difettando il presupposto soggettivo e pur avendo richiesto il 28.11.2024 l'annullamento dell'atto con l'istanza di autotutela, non aveva ricevuto alcun riscontro. ---------------------------------------------------- Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato e ne chiedeva la sospensione. -------------------------------------------------------- Il Comune di Roma Capitale, cui il ricorso era stato notificato il 7.1.2025, non si costituiva. ---------------------------------------- Con nota depositata il 17.2.2026 il ricorrente produceva copia della comunicazione di annullamento dell'atto gravato, per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed insisteva per la liquidazione delle spese. ---------------------------------------- All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, tratteneva la controversia in decisione. -----------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Attesa la comunicazione del Comune di annullamento in autotutela dell'accertamento impugnato, prodotta dal ricorrente, consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, ben può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. ---------------------------------------------- La Corte osserva che in ordine all'atto di annullamento, comunicato dopo parecchi mesi dalla notifica del ricorso e la costituzione in giudizio, sebbene il ricorrente ne avesse fatto espressa richiesta già il 28.11.2024 con l'istanza in autotutela, non può dichiararsi sic et simpliciter cessata la materia del contendere. ------------------------ Invero, attesa la domanda del ricorrente in ordine alla rifusione delle spese processuali, è opportuno procedere ad un'analisi dell'istituto in subiecta materia, considerate le peculiarità del processo tributario. E' stata prevista dal legislatore una categoria di situazioni diversificate, in cui possono ricomprendersi fattispecie di definizione delle pendenze tributarie (condoni, definizione delle liti) o quelle in cui sia l'ufficio finanziario (o Ente locale) ad adottare in via di autotutela l'annullamento dell'atto impugnato. A seguito della sentenza n. 274/05 Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, co. 3, D. L.vo 546/92 con riferimento ai casi di definizione diversi da quelli previsti dalla legge, è preciso compito del giudice tributario, ai fini del pronunciamento sulle spese, vagliare se la cessata materia consegua ad un “evento esterno e successivo all'instaurazione del giudizio” o se il fatto sia ad essa “preesistente”. Soccorre, pertanto, una doverosa distinzione se il provvedimento di ius autotutela sia emesso a seguito di una fattispecie estintiva o di un superveniens o, invece, sia determinato da una scelta discrezionale;
è proprio in quest'ultima ipotesi che trova ingresso il principio della soccombenza virtuale“ ”. --------------------------------------------- Nella fattispecie in esame il motivo che ha determinato il provvedimento di annullamento era indubbiamente preesistente all'introduzione del presente giudizio, trattandosi di contratto in essere sin dall'1.11.2017 e di utenza attiva (cod. utente 011797567) a nome della locataria Nominativo_1 Nominativo_2 e, quindi, concretando una situazione che il Comune ben poteva conoscere. ---------------------------------------------------------- Ne consegue che l'avviso non avrebbe dovuto essere emesso per insussistenza del presupposto soggettivo e che il provvedimento di annullamento è stato comunicato solo in pendenza del giudizio, per cui il ricorrente si è avvalso dell'assistenza tecnica. -------------------- In ragione di quanto sopra, della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione le spese di lite sono poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo. ---------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 400,00, oltre rimborso CU, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. ---------------------------------------- Così deciso in Roma il 18.2.2026
Il Giudice Est.
GI LI TI firmato digitalmente
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3657/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Petroselli 50 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437410 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2069/2026 depositato il 23/02/2026 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 5.2.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401437410, con cui gli veniva accertata l'omessa dichiarazione e richiesto il pagamento per l'imposta Ta.Ri e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, oltre sanzione e interessi, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1 (in catasto al fg. Dati catastali). ------------------------------ Assumeva che l'appartamento era stato locato sin dall'1.11.2017 a Nominativo_1 Nominativo_2 con contratto di durata 4 anni + 4, registrato il 22 successivo al n. 3T/8100, tacitamente rinnovato e sino ad allora in corso. La locataria aveva sin d'allora presentato la dichiarazione d'iscrizione e eseguito i pagamenti periodici. In tale situazione, difettando il presupposto soggettivo e pur avendo richiesto il 28.11.2024 l'annullamento dell'atto con l'istanza di autotutela, non aveva ricevuto alcun riscontro. ---------------------------------------------------- Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato e ne chiedeva la sospensione. -------------------------------------------------------- Il Comune di Roma Capitale, cui il ricorso era stato notificato il 7.1.2025, non si costituiva. ---------------------------------------- Con nota depositata il 17.2.2026 il ricorrente produceva copia della comunicazione di annullamento dell'atto gravato, per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed insisteva per la liquidazione delle spese. ---------------------------------------- All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, tratteneva la controversia in decisione. -----------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Attesa la comunicazione del Comune di annullamento in autotutela dell'accertamento impugnato, prodotta dal ricorrente, consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, ben può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. ---------------------------------------------- La Corte osserva che in ordine all'atto di annullamento, comunicato dopo parecchi mesi dalla notifica del ricorso e la costituzione in giudizio, sebbene il ricorrente ne avesse fatto espressa richiesta già il 28.11.2024 con l'istanza in autotutela, non può dichiararsi sic et simpliciter cessata la materia del contendere. ------------------------ Invero, attesa la domanda del ricorrente in ordine alla rifusione delle spese processuali, è opportuno procedere ad un'analisi dell'istituto in subiecta materia, considerate le peculiarità del processo tributario. E' stata prevista dal legislatore una categoria di situazioni diversificate, in cui possono ricomprendersi fattispecie di definizione delle pendenze tributarie (condoni, definizione delle liti) o quelle in cui sia l'ufficio finanziario (o Ente locale) ad adottare in via di autotutela l'annullamento dell'atto impugnato. A seguito della sentenza n. 274/05 Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, co. 3, D. L.vo 546/92 con riferimento ai casi di definizione diversi da quelli previsti dalla legge, è preciso compito del giudice tributario, ai fini del pronunciamento sulle spese, vagliare se la cessata materia consegua ad un “evento esterno e successivo all'instaurazione del giudizio” o se il fatto sia ad essa “preesistente”. Soccorre, pertanto, una doverosa distinzione se il provvedimento di ius autotutela sia emesso a seguito di una fattispecie estintiva o di un superveniens o, invece, sia determinato da una scelta discrezionale;
è proprio in quest'ultima ipotesi che trova ingresso il principio della soccombenza virtuale“ ”. --------------------------------------------- Nella fattispecie in esame il motivo che ha determinato il provvedimento di annullamento era indubbiamente preesistente all'introduzione del presente giudizio, trattandosi di contratto in essere sin dall'1.11.2017 e di utenza attiva (cod. utente 011797567) a nome della locataria Nominativo_1 Nominativo_2 e, quindi, concretando una situazione che il Comune ben poteva conoscere. ---------------------------------------------------------- Ne consegue che l'avviso non avrebbe dovuto essere emesso per insussistenza del presupposto soggettivo e che il provvedimento di annullamento è stato comunicato solo in pendenza del giudizio, per cui il ricorrente si è avvalso dell'assistenza tecnica. -------------------- In ragione di quanto sopra, della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione le spese di lite sono poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo. ---------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 400,00, oltre rimborso CU, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. ---------------------------------------- Così deciso in Roma il 18.2.2026
Il Giudice Est.
GI LI TI firmato digitalmente