Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 02/05/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00507/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2026, proposto da Maior Societa' Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio D'Acunto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rocca Massima, non costituito in giudizio;
per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 31.10.2025 ed annullare il silenzio-rigetto impugnato; nonché accertare e dichiarare l'illegittimità della successiva comunicazione di diniego Prot. N. 4467 del 05.12.2025;
e comunque, di tutti gli atti o provvedimenti alla stessa preordinati, connessi, propedeutici e consequenziali;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 r ss. L. 240/1990, agli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso in data 31.10.2025 e, per l'effetto, ordinare al Comune di Rocca Massima l'esibizione della documentazione richiesta o l'accesso alla stessa mediante visione ed estrazione copia, sussistendone i presupposti di legge;
3) nominare sin da ora, un commissario ad acta affinchè provveda in luogo dell'amministrazione in caso di perdurante inerzia nel garantire l'accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Espone parte ricorrente di essere proprietaria dei fabbricati siti in Rocca Massima, Località Basso Le Case n. 2, censiti al Catasto Terreni del Comune di Rocca Massima al foglio n. 17 P.lle n.164, 175, 214, 217, 319, 535, 537, 541, 547, 611, 643, 645, 124, 393, 301, 394, 395, 508, 509, 510, 125 ,126, 127, 302, 303, 304 e fabbricati al foglio n. 17 particella 145 sub 8, 11, 12 e 644, poste a confine con l’attività di Agriturismo denominata “Casale dei Priori” sito in Rocca Massima, Località Basso Le Case n. 7, insistente sulla particella n. 145 e relativi sub e part. 547, 663, 604, 543 e 664, di proprietà del Sig. Priori Franco.
In data 31.10.2025 l’odierna ricorrente inviava a mezzo pec al Comune di Rocca Massima, istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 L. 241/90 e ss.mm.ii, al fine di poter ottenere copia della documentazione relativa alle pratiche edilizie di cui alle suindicate particelle, ove insiste l’agriturismo denominato “Casale dei Priori”, al fine di verificare la conformità edilizia degli immobili di cui al predetto compendio immobiliare; nonchè di avere visione ed estrarre copia di tutti i documenti amministrativi relativi alle autorizzazioni rilasciate per l’esercizio della summenzionata attività di agriturismo, ed in particolare presentazione SCIA e relative autorizzazioni comunali, sanitarie e dei Vigili del Fuoco ecc…) (all. 1);
Nonostante, il decorso dei termini di legge, il Comune di Rocca Massima non riscontrava l’istanza di accesso agli atti de quo, comunicando, solo con pec del 05.12.2025 (Prot. 4467), e quindi solo dopo lo spirare del termine di cui all’art. 25, comma 4 L. 241/90, formale diniego, rappresentando testualmente come non era possibile accogliere l’istanza presentata dalla ricorrente “avendo la controparte con protocolli nn. 4037, 4040 e 4045 del 10.11.2025 non concesso autorizzazione”.
Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorso per l'accesso agli atti introduce, a onta della sua struttura impugnatoria, introduce un giudizio sul rapporto e non sull'atto. Il giudice non può, quindi, limitarsi a verificare l'eventuale esistenza di vizi nella determinazione amministrativa, ma deve accertare la sussistenza del diritto all'accesso, di modo che nulla impedisce che la sentenza accerti o neghi l'eccesso per ragioni diverse rispetto a quelle indicate dall'autorità amministrativa. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell'interesse diretto, concreto ed attuale a tal fine richiesto dall'art. 22 della L. n. 241/1990 è sufficiente il requisito della vicinitas, da intendersi in termini più ampi di quelli che perimetrano la legittimazione ad agire (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 13/05/2025, n. 1648).
Come è noto, secondo parte della giurisprudenza (T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, Sentenza, 19/09/2024, n. 452), è tuttavia inammissibile, ai sensi dell'art. 24, comma 3, L. n. 241/1990, l'istanza di accesso agli atti amministrativi che si limiti a richiamare la mera vicinitas rispetto ai luoghi interessati dall'attività del soggetto controinteressato, senza enucleare uno specifico e concreto interesse personale, attuale e diretto, né chiarire gli scopi perseguiti tramite l'ostensione del documento richiesto, risolvendosi in una richiesta meramente esplorativa (di segno opposto: T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 27/09/2023, n. 5224, secondo cui la mera vicinitas è condizione necessaria e sufficiente a consentire l’accesso). Ad ogni modo, nel caso di specie, a specifica richiesta del Presidente il difensore di parte ricorrente ha specificato a verbale che l’istanza di cui trattasi poggia su pregresse diffide inoltrate da controparte e su un contenzioso stragiudiziale in atti.
Ritenuto che, stante tali presupposti, la motivazione del diniego adottata dal Comune – che non si è costituito in giudizio- non appare idonea a fondare il diniego, essendo fondata sulla mera ragione, di per sé insufficiente, della mera “opposizione del controinteressato” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 01/04/2025, n. 2742), poiché la richiesta di accesso deve essere garantita quando è necessaria per la tutela dei diritti del richiedente, nonostante eventuali opposizioni da parte del controinteressato; che, in particolare, in caso di opposizione all'accesso per la opposta presenza di giustificati motivi e nell'avvenuto riconoscimento da parte della P.a. della sussistenza in tutto o in parte degli stessi l'Amministrazione deve coinvolgere il richiedente l'accesso dando conto dell'opposizione frapposta dal controinteressato e della propria valutazione in ordine alla segretezza, così da consentire al richiedente di poter contestare la sussistenza del segreto, ma, soprattutto, precisare se e in che misura quei documenti o quelle parti documentali che la P.a. intende non ostendere siano "strettamente indispensabili" per la tutela dei propri interesse giuridici (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 05/07/2024, n. 1753);
che infatti in tema di diritto di accesso agli atti amministrativi, onde evitare una incontrollata e generalizzata intrusione ed intromissione nella vita privata delle persone, con inevitabile lesione di interessi e/o diritti costituzionalmente rilevanti quali riservatezza, salute, ideologie etc., necessita che il soggetto che chiede di accedere a documenti di terze persone indichi le ragioni per le quali la conoscenza del contenuto di quei documenti è funzionale alla tutela di un suo interesse, in assenza delle quali risulterebbe pienamente legittimo e giustificato l'atto di opposizione del terzo controinteressato, atteso che l'accesso finirebbe con l'essere non più funzionale alla tutela anche e non solo giurisdizionale di situazioni pregresse, ma diverrebbe esso stesso foriero e fonte generatrice di nuove ed imprevedibili pretese e rivendicazioni, anche, se del caso, strumentali a fattispecie penalmente rilevanti, la qual cosa ponendosi senz'altro in contrasto con la ratio della normativa sulla trasparenza ed imparzialità amministrativa (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 10/05/2024, n. 3035);
che, in particolare, va escluso che l'Amministrazione possa legittimamente assumere a fondamento del diniego di accesso agli atti la mera mancanza del consenso da parte del soggetto controinteressato, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri delle richieste che li riguardano, rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 20/04/2023, n. 1309);
che, pertanto, il ricorso di parte ricorrente va accolto ai fini di obbligare l’amministrazione al riesame dell’istanza di accesso presentata, sulla base dei parametri giurisprudenziali indicati nella presente sentenza, entro giorni 15 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione all’amministrazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’istanza al fine del riesame dell’istanza entro giorni 15 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione all’amministrazione della presente sentenza.
Condanna il Comune alle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente, Estensore
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO