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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 341/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6218/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500017131000 TARSU/TIA - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033142354000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033142354000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/9/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo n. 29520230033142354000 notificata in data 6/2/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.648,45 sul presupposto di due cartelle di pagamento nn.
29520230033142354000 e 29520240035409416000. Eccepiva: avvenuta impugnazione delle cartelle presupposte.
Si costituiva l'Agente della riscossione invocando cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 2958020230033142354000, in quanto nelle more annullata giudizialmente e, conseguentemente sgravata;
legittimità della procedura di riscossione;
difetto di responsabilità.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa derivante dalla cartella n. 29520230033142354000, atteso che la stessa risulta sgravata dall'agente della riscossione a seguito di sentenza giudiziale sopravvenuta successivamente alla emissione del preavviso di fermo.
Quanto al resto il ricorso è infondato.
Invero, come noto, l'impugnazione della cartella di pagamento, in assenza di provvedimento di sospensione o di pronuncia di accoglimento, non determina la sospensione della procedura di riscossione. Discende che legittimamente l'Amministrazione prosegue nelle procedure di riscossione in pendenza di giudizio avverso la cartella.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 840,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla pretesa derivante dalla cartella n.
2958020230033142354000 per sopravvenuto sgravio. Rigetta quanto al resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 840,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6218/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500017131000 TARSU/TIA - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033142354000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033142354000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035409416000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/9/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo n. 29520230033142354000 notificata in data 6/2/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.648,45 sul presupposto di due cartelle di pagamento nn.
29520230033142354000 e 29520240035409416000. Eccepiva: avvenuta impugnazione delle cartelle presupposte.
Si costituiva l'Agente della riscossione invocando cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 2958020230033142354000, in quanto nelle more annullata giudizialmente e, conseguentemente sgravata;
legittimità della procedura di riscossione;
difetto di responsabilità.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla pretesa derivante dalla cartella n. 29520230033142354000, atteso che la stessa risulta sgravata dall'agente della riscossione a seguito di sentenza giudiziale sopravvenuta successivamente alla emissione del preavviso di fermo.
Quanto al resto il ricorso è infondato.
Invero, come noto, l'impugnazione della cartella di pagamento, in assenza di provvedimento di sospensione o di pronuncia di accoglimento, non determina la sospensione della procedura di riscossione. Discende che legittimamente l'Amministrazione prosegue nelle procedure di riscossione in pendenza di giudizio avverso la cartella.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 840,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla pretesa derivante dalla cartella n.
2958020230033142354000 per sopravvenuto sgravio. Rigetta quanto al resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 840,00 oltre accessori di legge.