CASS
Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2024, n. 18627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18627 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL UD, nato il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
sentite le conclusioni del P.G. FULVIO BALDI che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con le statuizioni consequenziali. udito il difensore, avvocato FALCONE LUIGI, che insiste per l'accoglimento del ricorso, RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/10/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame presentata da LA IL relativamente al provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 14/09/2013, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'articolo 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen. (capo 1 dell'originaria contestazione), in particolare, per aver ricoperto il ruolo di partecipe all'articolazione del sodalizio denominato 'ndrangheta all'interno del cosiddetto "gruppo di Cerva" strettamente legato alla cosca Camino di Petronà e di Cerva. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18627 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 23/02/2024 2. Avverso la predetta ordinanza LA IL, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo ai sensi dell'articolo 606, lett. B) ed E) cod. proc. pen.. Si eccepisce in particolare la violazione degli articoli 273 e 309 cod. proc. pen. per mancanza della gravità indiziaria e, in ogni caso, per illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi indiziari legittimanti l'emissione del provvedimento cautelare custodiale, nonché vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza specifici nei riguardi di IL nella qualità di partecipante all'associazione mafiosa del cosiddetto "gruppo di Cerva". Lamenta, altresì, l'omessa risposta alle deduzioni difensive contenute nella memoria difensiva depositata in udienza. 2.1 Ad avviso del ricorrente il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata si rileverebbe nel fatto che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riportare i passi dell'ordinanza applicativa della misura custodiale, con apparenti minime variazioni lessicali, ma nulla aggiungendo alle argomentazioni del G.I.P.; un vero "copia ed incolla" che svelerebbe come il giudice del Riesame non abbia compiuto alcuna valutazione critica dell'ordinanza del G.I.P., né si sia confrontato realmente con le doglianze esposte dalla difesa nel suo ricorso e nella memoria difensiva depositata in udienza. Quanto all'incolpazione provvisoria relativa alla partecipazione del IL ad un sodalizio criminoso, viene obiettato che, alla data della misura c:autelare, nessuno dei protagonisti indicati nell'ordinanza come possibili sodali del ricorrente avrebbe mai patito condanne per reato associativo mafioso, sebbene gli elementi posti a base dell'ordinanza siano stati già oggetto di precedenti verifiche giudiziarie. Emergerebbe, perciò, un vuoto probatorio nella ricostruzione degli elementi costitutivi della cosca denominata "gruppo di Cerva", di cui si ignorano quali sarebbero i reati fine, nonché quale sarebbe nello specifico il ruolo e le funzioni svolte dal ricorrente all'interno del sodalizio criminoso. Anche l'attività di raccolta fondi per sostenere economicamente la famiglia di DA TI, detenuto per reati di mafia, in realtà, troverebbe una duplice spiegazione in motivi personali, estranei alla logica "ndranghetistica" di fornire assistenza al compartecipe ristretto in carcere. Non sarebbero, infatti, state tenute in debita considerazione nelle motivazioni dei giudici della cautela due circostanze peculiari emergenti dalle investigazioni: il IL era il padrino della figlia dei coniugi DA TI e IU OV, ed inoltre, aveva una relazione sentimentale proprio con IU OV. Per queste due ragioni, osserva la difesa, egli si diede da fare per raccogliere fondi per ragioni per così dire individualistiche, ossia aiutare 2 IU OV e sua figlia, di cui egli era pur sempre il padrino. L'illogicità dell'ordinanza impugnata risulterebbe anche dal fatto che la fonte principale degli inquirenti circa l'esistenza del gruppo criminale dei "cervesi", l'intraneo DA TI, in realtà nelle sue dichiarazioni agli investigatori non fece mai cenno alla figura dell'odierno ricorrente, ritenendo, perciò, che non può essere considerato idoneo elemento indiziario per attribuire a LA IL la qualità di partecipe all'associazione la mera frequentazione da parte sua di soggetti affiliati al sodalizio criminoso. 2.2. Infine, il ricorrente deduce altresì la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in riferimento agli articoli 273 e 192, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e valorizzate nell'ordinanza impugnata sarebbero connotate da ambiguità probatoria e non consentirebbero di affermare l'esistenza di un collegamento consortile tra LA IL e la cellula "ndranghetista" alla quale avrebbe partecipato, e che da tali colloqui di certo non sarebbe possibile evincere la natura dell'apporto causale fornito dall'indagato alla presunta cosca IN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. 2. In primo luogo, secondo un ordine logico tra le diverse censure, va dichiarata inammissibile l'eccezione di violazione di legge dell'ordinanza del Tribunale per la carenza di un'autonoma valutazione, perché manifestamente infondata. A tale proposito, infatti, deve essere ricordato che «L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze caute/ari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti caute/ari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)», (Così la sentenza Sez. 2, n.12239 del 23.02.2024, dep.25.03.2024, Bianco;
Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 Cc., dep. il 2021, Galletta, Rv. 280603-01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 Cc., dep. il 2020, Del Duca, Rv. 278122 - 01). 3 2.1 Anche le censure riguardanti la valutazione dei gravi indizi per un verso riguardo alla sussistenza di un sodalizio criminoso denominato il "gruppo di Cerva", per l'altro relativamente alla partecipazione del IL a tale organizzazione, sono manifestamente infondate. In primo luogo, va ribadito il consolidato principio di diritto in ordine all'eccezione del vizio della motivazione della misura cautelare personale, secondo cui: "In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito." (così Sez.2, n.27866 del 17.06.2019, Mazzelli, Rv.276976-01; conf. Sez. un., n.110 del 22.03.2000, Audino, Rv.215828-01). Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame, con argomentazioni puntuali e prive di vizi di illogicità manifesta e/o contraddittorietà, indica le primarie fonti di prova circa l'esistenza della cosca di 'ndrangheta IN di Petronà. In particolare, si afferma che "costituiscono fonti primarie del procedimento in epigrafe le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, nonché i precedenti provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché le fonti di prova acquisite in altri procedimenti penali, che hanno disvelato l'esistenza, la perduranza e l'attuale operatività della cosca IN di Petronà", precisando, nei successivi passaggi, che alla cosca IN risulta strettamente legato il cd."gruppo dei cervesi", che ne costituisce una sorta di articolazione territoriale operante a Cervai e di cui si ritiene ne faccia parte il ricorrente. Nel provvedimento viene data anche una spiegazione congrua del perché nei confronti di alcuni dei sodali non vi sono pronunce di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., affermando sul punto che dalle complesse e articolate investigazioni era emerso che vi era stato "il rinnovato assetto della locale di 'ndrangheta", con l'affiliazione di nuovi partecipi al sodalizio. In ogni, si afferma che innumerevoli precedenti giudiziari comprovano l'esistenza, anche attuale, della cosca operante nei territori di Petronà, di Cerva e dei territori limitrofi, richiamando le puntuali indicazioni presenti nella richiesta di misura cautelare e nell'ordinanza del G.I.P., nonché le convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori tra cui DA TI. A fronte di queste argomentazioni, che sono 4 integrate dal contenuto degli atti richiamati, le censure difensive sono del tutto generiche e comunque inidonee a mettere in dubbio i molteplici elementi probatori raccolti dalle copiose indagini. 2.2. Al pari manifestamente infondate sono le dloglianze in ordine alla valutazione della gravità indiziaria nei confronti del ricorrente. Il provvedimento impugnato indica, con dovizia di particolari i molteplici e gravi indizi a carico del IL, in particolare emergenti dalle risultanze delle intercettazioni. Si afferma sul punto, che "le captazioni poste a fondamento della intraneità del IL sono molteplici e diverse, la cui lettura unitaria assume una eloquente valenza dimostrativa, e che travalica il senso attribuito ad esse mediante la loro sintetica elencazione nel corpo della memoria difensiva". Da esse risulta con evidenza che: " la conoscenza diretta da parte del IL delle dinamiche criminali interne alla consorteria, nonché dall'essere questi deputato al recupero di denaro per far fronte alle spese legali del sodale detenuto, TI DA, prodigandosi con ruolo attivo al fine di raccogliere il denaro da destinare al predetto e alla sua compagna in libertà, OV IU, e che, nel caso di specie, si spiega proprio nella logica 'ndranghetistica solidaristica..... Appare evidente l'irrilevanza di quanto riferito dalla difesa, che ha inteso giustificare l'interessamento del IL in quanto padrino della figlia del TI. Tale assunto non coglie nel segno posto che la condotta attiva del IL tesa a far pervenire il denaro (evidentemente provento dell'attività criminale organizzata) alla famiglia del sodale detenuto in carcere e ai TI stesso, si innesta sinergicamente sulle condotte degli altri partecipi ne! comune intento perseguito". Si tratta, in tutta evidenza, di circonstanziati elementi indiziari tipici delle organizzazioni mafiose (nello specifico si vedano le indicazioni a pagg.7-8 dell'ordinanza impugnata). Sul punto si ribadisce quanto sostenuto dalle Sezioni Unite in termini generali: "In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (Sez. u., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01). Nello specifico, quanto all'individuazione degli elementi tipizzanti della partecipazione mafiosa, la giurisprudenza della Corte afferma che: "In materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura 5 organizzativa delle cosche della zona, dell'identità de/loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali" (cfr. tra le altre Sez.5, n.25838 del 23.07.2020, Prestia, Rv. 279597-02). Anche la messa a disposizione per la raccolta di somme di denaro per sostenere la famiglia del detenuto DA TI, è elemento del tutto sintomatico della partecipazione del ricorrente alla cosca ed alle logiche solidaristiche della 'ndrangheta (cfr. tra le altre Sez.2, n.53477 del 15.06.2017, Rv.271930-01). A fronte di molteplici elementi indiziari connotati da evidente gravità, anche perché si tratta di condotte tipiche dei sodalizi mafiosi, il ricorso si limita a contestare la piena valenza indiziaria dei contenuti delle intercettazioni, che, a suo avviso, sarebbero connotate da "ambiguità probatoria". Si tratta di censure aspecifiche, volte a riproporre una diversa lettura delle risultanze in atti, senza, peraltro, confrontarsi con le puntuali motivazioni espresse dal Tribunale del riesame. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
sentite le conclusioni del P.G. FULVIO BALDI che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con le statuizioni consequenziali. udito il difensore, avvocato FALCONE LUIGI, che insiste per l'accoglimento del ricorso, RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/10/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame presentata da LA IL relativamente al provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 14/09/2013, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'articolo 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen. (capo 1 dell'originaria contestazione), in particolare, per aver ricoperto il ruolo di partecipe all'articolazione del sodalizio denominato 'ndrangheta all'interno del cosiddetto "gruppo di Cerva" strettamente legato alla cosca Camino di Petronà e di Cerva. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18627 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 23/02/2024 2. Avverso la predetta ordinanza LA IL, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo ai sensi dell'articolo 606, lett. B) ed E) cod. proc. pen.. Si eccepisce in particolare la violazione degli articoli 273 e 309 cod. proc. pen. per mancanza della gravità indiziaria e, in ogni caso, per illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi indiziari legittimanti l'emissione del provvedimento cautelare custodiale, nonché vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza specifici nei riguardi di IL nella qualità di partecipante all'associazione mafiosa del cosiddetto "gruppo di Cerva". Lamenta, altresì, l'omessa risposta alle deduzioni difensive contenute nella memoria difensiva depositata in udienza. 2.1 Ad avviso del ricorrente il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata si rileverebbe nel fatto che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riportare i passi dell'ordinanza applicativa della misura custodiale, con apparenti minime variazioni lessicali, ma nulla aggiungendo alle argomentazioni del G.I.P.; un vero "copia ed incolla" che svelerebbe come il giudice del Riesame non abbia compiuto alcuna valutazione critica dell'ordinanza del G.I.P., né si sia confrontato realmente con le doglianze esposte dalla difesa nel suo ricorso e nella memoria difensiva depositata in udienza. Quanto all'incolpazione provvisoria relativa alla partecipazione del IL ad un sodalizio criminoso, viene obiettato che, alla data della misura c:autelare, nessuno dei protagonisti indicati nell'ordinanza come possibili sodali del ricorrente avrebbe mai patito condanne per reato associativo mafioso, sebbene gli elementi posti a base dell'ordinanza siano stati già oggetto di precedenti verifiche giudiziarie. Emergerebbe, perciò, un vuoto probatorio nella ricostruzione degli elementi costitutivi della cosca denominata "gruppo di Cerva", di cui si ignorano quali sarebbero i reati fine, nonché quale sarebbe nello specifico il ruolo e le funzioni svolte dal ricorrente all'interno del sodalizio criminoso. Anche l'attività di raccolta fondi per sostenere economicamente la famiglia di DA TI, detenuto per reati di mafia, in realtà, troverebbe una duplice spiegazione in motivi personali, estranei alla logica "ndranghetistica" di fornire assistenza al compartecipe ristretto in carcere. Non sarebbero, infatti, state tenute in debita considerazione nelle motivazioni dei giudici della cautela due circostanze peculiari emergenti dalle investigazioni: il IL era il padrino della figlia dei coniugi DA TI e IU OV, ed inoltre, aveva una relazione sentimentale proprio con IU OV. Per queste due ragioni, osserva la difesa, egli si diede da fare per raccogliere fondi per ragioni per così dire individualistiche, ossia aiutare 2 IU OV e sua figlia, di cui egli era pur sempre il padrino. L'illogicità dell'ordinanza impugnata risulterebbe anche dal fatto che la fonte principale degli inquirenti circa l'esistenza del gruppo criminale dei "cervesi", l'intraneo DA TI, in realtà nelle sue dichiarazioni agli investigatori non fece mai cenno alla figura dell'odierno ricorrente, ritenendo, perciò, che non può essere considerato idoneo elemento indiziario per attribuire a LA IL la qualità di partecipe all'associazione la mera frequentazione da parte sua di soggetti affiliati al sodalizio criminoso. 2.2. Infine, il ricorrente deduce altresì la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in riferimento agli articoli 273 e 192, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e valorizzate nell'ordinanza impugnata sarebbero connotate da ambiguità probatoria e non consentirebbero di affermare l'esistenza di un collegamento consortile tra LA IL e la cellula "ndranghetista" alla quale avrebbe partecipato, e che da tali colloqui di certo non sarebbe possibile evincere la natura dell'apporto causale fornito dall'indagato alla presunta cosca IN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. 2. In primo luogo, secondo un ordine logico tra le diverse censure, va dichiarata inammissibile l'eccezione di violazione di legge dell'ordinanza del Tribunale per la carenza di un'autonoma valutazione, perché manifestamente infondata. A tale proposito, infatti, deve essere ricordato che «L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze caute/ari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti caute/ari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)», (Così la sentenza Sez. 2, n.12239 del 23.02.2024, dep.25.03.2024, Bianco;
Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 Cc., dep. il 2021, Galletta, Rv. 280603-01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 Cc., dep. il 2020, Del Duca, Rv. 278122 - 01). 3 2.1 Anche le censure riguardanti la valutazione dei gravi indizi per un verso riguardo alla sussistenza di un sodalizio criminoso denominato il "gruppo di Cerva", per l'altro relativamente alla partecipazione del IL a tale organizzazione, sono manifestamente infondate. In primo luogo, va ribadito il consolidato principio di diritto in ordine all'eccezione del vizio della motivazione della misura cautelare personale, secondo cui: "In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito." (così Sez.2, n.27866 del 17.06.2019, Mazzelli, Rv.276976-01; conf. Sez. un., n.110 del 22.03.2000, Audino, Rv.215828-01). Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame, con argomentazioni puntuali e prive di vizi di illogicità manifesta e/o contraddittorietà, indica le primarie fonti di prova circa l'esistenza della cosca di 'ndrangheta IN di Petronà. In particolare, si afferma che "costituiscono fonti primarie del procedimento in epigrafe le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, nonché i precedenti provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché le fonti di prova acquisite in altri procedimenti penali, che hanno disvelato l'esistenza, la perduranza e l'attuale operatività della cosca IN di Petronà", precisando, nei successivi passaggi, che alla cosca IN risulta strettamente legato il cd."gruppo dei cervesi", che ne costituisce una sorta di articolazione territoriale operante a Cervai e di cui si ritiene ne faccia parte il ricorrente. Nel provvedimento viene data anche una spiegazione congrua del perché nei confronti di alcuni dei sodali non vi sono pronunce di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., affermando sul punto che dalle complesse e articolate investigazioni era emerso che vi era stato "il rinnovato assetto della locale di 'ndrangheta", con l'affiliazione di nuovi partecipi al sodalizio. In ogni, si afferma che innumerevoli precedenti giudiziari comprovano l'esistenza, anche attuale, della cosca operante nei territori di Petronà, di Cerva e dei territori limitrofi, richiamando le puntuali indicazioni presenti nella richiesta di misura cautelare e nell'ordinanza del G.I.P., nonché le convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori tra cui DA TI. A fronte di queste argomentazioni, che sono 4 integrate dal contenuto degli atti richiamati, le censure difensive sono del tutto generiche e comunque inidonee a mettere in dubbio i molteplici elementi probatori raccolti dalle copiose indagini. 2.2. Al pari manifestamente infondate sono le dloglianze in ordine alla valutazione della gravità indiziaria nei confronti del ricorrente. Il provvedimento impugnato indica, con dovizia di particolari i molteplici e gravi indizi a carico del IL, in particolare emergenti dalle risultanze delle intercettazioni. Si afferma sul punto, che "le captazioni poste a fondamento della intraneità del IL sono molteplici e diverse, la cui lettura unitaria assume una eloquente valenza dimostrativa, e che travalica il senso attribuito ad esse mediante la loro sintetica elencazione nel corpo della memoria difensiva". Da esse risulta con evidenza che: " la conoscenza diretta da parte del IL delle dinamiche criminali interne alla consorteria, nonché dall'essere questi deputato al recupero di denaro per far fronte alle spese legali del sodale detenuto, TI DA, prodigandosi con ruolo attivo al fine di raccogliere il denaro da destinare al predetto e alla sua compagna in libertà, OV IU, e che, nel caso di specie, si spiega proprio nella logica 'ndranghetistica solidaristica..... Appare evidente l'irrilevanza di quanto riferito dalla difesa, che ha inteso giustificare l'interessamento del IL in quanto padrino della figlia del TI. Tale assunto non coglie nel segno posto che la condotta attiva del IL tesa a far pervenire il denaro (evidentemente provento dell'attività criminale organizzata) alla famiglia del sodale detenuto in carcere e ai TI stesso, si innesta sinergicamente sulle condotte degli altri partecipi ne! comune intento perseguito". Si tratta, in tutta evidenza, di circonstanziati elementi indiziari tipici delle organizzazioni mafiose (nello specifico si vedano le indicazioni a pagg.7-8 dell'ordinanza impugnata). Sul punto si ribadisce quanto sostenuto dalle Sezioni Unite in termini generali: "In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (Sez. u., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01). Nello specifico, quanto all'individuazione degli elementi tipizzanti della partecipazione mafiosa, la giurisprudenza della Corte afferma che: "In materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura 5 organizzativa delle cosche della zona, dell'identità de/loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali" (cfr. tra le altre Sez.5, n.25838 del 23.07.2020, Prestia, Rv. 279597-02). Anche la messa a disposizione per la raccolta di somme di denaro per sostenere la famiglia del detenuto DA TI, è elemento del tutto sintomatico della partecipazione del ricorrente alla cosca ed alle logiche solidaristiche della 'ndrangheta (cfr. tra le altre Sez.2, n.53477 del 15.06.2017, Rv.271930-01). A fronte di molteplici elementi indiziari connotati da evidente gravità, anche perché si tratta di condotte tipiche dei sodalizi mafiosi, il ricorso si limita a contestare la piena valenza indiziaria dei contenuti delle intercettazioni, che, a suo avviso, sarebbero connotate da "ambiguità probatoria". Si tratta di censure aspecifiche, volte a riproporre una diversa lettura delle risultanze in atti, senza, peraltro, confrontarsi con le puntuali motivazioni espresse dal Tribunale del riesame. 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore