Articolo 71 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 70Articolo 72
Versione
31 ottobre 1971
Art. 71.

Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualita', senza fini di speculazione privata e devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore a 4 milioni di lire.
Sono fatte salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 .
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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