TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8541 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5634/2025 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA
e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 Pasquale Lipardi RICORRENTI E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 07.03.2025 i ricorrenti nella qualità indicata in epigrafe, premesso il mancato riconoscimento della prestazione invocata alla visita di revisione del 29.08.2023, deducevano di aver promosso giudizio per ATP, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale l'ausiliare nominato aveva ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per far sì che il minore godesse Persona_1 dell'indennità di frequenza. Ed invero, chiedevano, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione del quadro clinico del minore. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito dell'integrazione peritale richiesta, stante i rilievi formulati dalle parti, e delle note ex art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi di seguito illustrati. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È, dunque, opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione. Ed invero, il Dott. ha rilevato che il minore risultava essere affetto da lievi deficit delle Per_2 funzioni esecutive con secondaria disgrafia per i quali, quindi, non risultavano essere soddisfatti i requisiti tali per poter beneficiare della prestazione invocata. Questo Giudice, infatti, condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa fase del giudizio atteso che ha reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale e, come tale, utilizzabile sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Nel caso di specie, deve ritenersi, infatti, che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. Tuttavia, in ragione dei rilievi formulati, questo Giudice ha ritenuto, ai sensi dell'art 149 disp. att c.p.c di disporre un supplemento della CTU. All'esito dell'esame obiettivo il nuovo tecnico nominato, il Dott. , è stato particolarmente Persona_3 chiaro nell'affermare che il minore risulta essere affetto da un disturbo dell'apprendimento. Nello specifico, quando si parla di un disturbo simile, si fa riferimento ad uno sviluppo atipico o, ancora, ad una neurodiversità che presenta, quindi, caratteristiche individuali e non di natura patologica. Invero, un soggetto affetto da un tale disturbo ha un'intelligenza e capacità cognitive che sono adeguate alla sua età ma può, tuttavia e allo stesso tempo, apprendere con difficoltà e a ritmo più lento rispetto ai suoi coetanei. Nel caso di specie il minore presente una lieve discalculia e dislessia, motivo per cui durante le attività scolastiche fruisce di insegnante di sostegno e di altri strumenti messi a disposizione dalla scuola al fine di supportarlo in queste difficoltà: il che, quindi, evidenzia il solo ripercuotersi del disturbo sulle attività di apprendimento che, peraltro, non sono supportate, allo stato, da alcuna terapia logopedica. Resta, quindi, da considerare l'incidenza del quadro clinico su detto sulle comuni attività svolte dal minore. All'uopo, lo stesso, risulta essere autonomo: frequenta il doposcuola, così come la chiesa e l'oratorio, si reca da solo alle feste dove, peraltro, non ha difficoltà di relazione con i compagni con cui, oltre a vedersi personalmente, altresì, interagisce tramite social;
il tutto, quindi, ha trovato piena conferma nell'esame obiettivo eseguito dal tecnico dove non sono state riscontrate anomalie comportamentali o irrequietezza psicomotoria. Per quanto innanzi, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Napoli, 19 novembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi