CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 07/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RO SILVERIO, Presidente
PE ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5567/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10520/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 10/08/2023
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IRPEF-ALTRO 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IRPEF-ALTRO 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IRPEF-ALTRO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IVA-ALTRO 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IVA-ALTRO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IRAP 2016 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e sollecito di pagamento n. 09780202200095084000 per € 32.860,00.
Eccepiva, tra l'altro, la nullità ed inesistenza dell'atto per essere l'auto, oggetto dell'atto impugnato, bene strumentale all'attività del ricorrente (promotore finanziario), la mancata notificazione delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo impugnato, l'intervenuta prescrizione della pretesa fiscale.
Non si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione, mentre l'Agenzia delle Entrate ometteva di depositare le sue controdeduzioni, ed allegava, invece, due volte la stessa nota spese.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, sez.n .36, con la sentenza n. 10520/2023 depositata il
10-08-2023, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, accoglieva il ricorso ai sensi delle disposizioni recate dal "Decreto del Fare" n. 69/2013 - convertito dalla L. n. 98 del 2013 - il quale ha disposto il divieto di fermo dei veicoli strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, previa adeguata dimostrazione del ricorrere dei requisiti di strumentalità, che il contribuente deve fornire nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.
Nel caso esaminato, il ricorrente, oltre a documentare l'iscrizione del bene nel registro beni strumentali, ha evidenziato, in concreto, l'utilità del veicolo ai fini dell'attività lavorativa svolta, rappresentando, con argomentazione ragionevole e verosimile, come il veicolo sia da lui utilizzato nella sua attività di promotore finanziario e sia indispensabile per raggiungere nell'arco della stessa giornata diversi clienti.” Dichiarava assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Ricorreva in appello l'AE e contestava la sentenza ritenendo non dimostrata la qualità di bene strumentale in quanto il contribuente era intestatario di più autoveicoli. Allegava documentazione.
Non risulta costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La sentenza di I grado è adeguatamente motivata avendo i primi giudici illustrato in maniera esauriente, nel pieno rispetto del disposto dell'art.36 del d.lgs.n.546/92, le ragioni logiche-giuridiche alla base della decisione adottata.
La Corte fonda la sentenza sulla prove depositate dal contribuente, e cioè fattura di acquisto e registro dei beni ammortizzabili con evidenza delle relative quote di ammortamento effettuate nel tempo.
L'ufficio nell'atto di appello lamenta genericamente la mancanza di prove, senza indicare specificamente quali sarebbero le prove da produrre, avendo come detto la parte prodotto in giudizio la fattura di acquisto del bene ed il registro dei beni ammortizzabili con i relativi ammortamenti effettuati, che ragionevolmente sono stati anche computati tra i componenti negativi del reddito dal contribuente all'atto della determinazione del reddito imponibile prodotto, derivante dall'attività svolta di intermediario finanziario. I primi giudici giustamente, con disposto che si condivide in toto, tenuto conto della specifica attività del ricorrente, ritengono adeguata ed idonea la prova fornita dal contribuente in giudizio ed accolgono il ricorso.
Inconsistente si presenta quindi la doglianza dell'ufficio, anche in relazione all'elenco dei beni intestati al Resistente_1, rilevandosi dallo stesso che solo due autoveicoli erano nella disponibilità dello stesso, essendo gli altri rottamati, ceduti ecc.
Generiche ed incosistenti sono ancora le altre doglianze sulla non strumentalità del bene, poiché il contribuente esercitava l'attività di promotore finanziario e non si vede come tale attività possa essere svolta senza autoveicolo/i in dotazione.
Deve pertanto essere rigettato l'appello dell'ufficio e confermata la sentenza di primo grado di annullamento del preavviso di fermo amministrativo, con non luogo a procedere per le spese non essendo costituito in giudizio l'appellato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
RN PE IO RO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RO SILVERIO, Presidente
PE ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5567/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10520/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 10/08/2023
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IRPEF-ALTRO 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IRPEF-ALTRO 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IRPEF-ALTRO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IVA-ALTRO 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IVA-ALTRO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IRAP 2016 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020220009508400 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e sollecito di pagamento n. 09780202200095084000 per € 32.860,00.
Eccepiva, tra l'altro, la nullità ed inesistenza dell'atto per essere l'auto, oggetto dell'atto impugnato, bene strumentale all'attività del ricorrente (promotore finanziario), la mancata notificazione delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo impugnato, l'intervenuta prescrizione della pretesa fiscale.
Non si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione, mentre l'Agenzia delle Entrate ometteva di depositare le sue controdeduzioni, ed allegava, invece, due volte la stessa nota spese.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, sez.n .36, con la sentenza n. 10520/2023 depositata il
10-08-2023, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, accoglieva il ricorso ai sensi delle disposizioni recate dal "Decreto del Fare" n. 69/2013 - convertito dalla L. n. 98 del 2013 - il quale ha disposto il divieto di fermo dei veicoli strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, previa adeguata dimostrazione del ricorrere dei requisiti di strumentalità, che il contribuente deve fornire nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.
Nel caso esaminato, il ricorrente, oltre a documentare l'iscrizione del bene nel registro beni strumentali, ha evidenziato, in concreto, l'utilità del veicolo ai fini dell'attività lavorativa svolta, rappresentando, con argomentazione ragionevole e verosimile, come il veicolo sia da lui utilizzato nella sua attività di promotore finanziario e sia indispensabile per raggiungere nell'arco della stessa giornata diversi clienti.” Dichiarava assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Ricorreva in appello l'AE e contestava la sentenza ritenendo non dimostrata la qualità di bene strumentale in quanto il contribuente era intestatario di più autoveicoli. Allegava documentazione.
Non risulta costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La sentenza di I grado è adeguatamente motivata avendo i primi giudici illustrato in maniera esauriente, nel pieno rispetto del disposto dell'art.36 del d.lgs.n.546/92, le ragioni logiche-giuridiche alla base della decisione adottata.
La Corte fonda la sentenza sulla prove depositate dal contribuente, e cioè fattura di acquisto e registro dei beni ammortizzabili con evidenza delle relative quote di ammortamento effettuate nel tempo.
L'ufficio nell'atto di appello lamenta genericamente la mancanza di prove, senza indicare specificamente quali sarebbero le prove da produrre, avendo come detto la parte prodotto in giudizio la fattura di acquisto del bene ed il registro dei beni ammortizzabili con i relativi ammortamenti effettuati, che ragionevolmente sono stati anche computati tra i componenti negativi del reddito dal contribuente all'atto della determinazione del reddito imponibile prodotto, derivante dall'attività svolta di intermediario finanziario. I primi giudici giustamente, con disposto che si condivide in toto, tenuto conto della specifica attività del ricorrente, ritengono adeguata ed idonea la prova fornita dal contribuente in giudizio ed accolgono il ricorso.
Inconsistente si presenta quindi la doglianza dell'ufficio, anche in relazione all'elenco dei beni intestati al Resistente_1, rilevandosi dallo stesso che solo due autoveicoli erano nella disponibilità dello stesso, essendo gli altri rottamati, ceduti ecc.
Generiche ed incosistenti sono ancora le altre doglianze sulla non strumentalità del bene, poiché il contribuente esercitava l'attività di promotore finanziario e non si vede come tale attività possa essere svolta senza autoveicolo/i in dotazione.
Deve pertanto essere rigettato l'appello dell'ufficio e confermata la sentenza di primo grado di annullamento del preavviso di fermo amministrativo, con non luogo a procedere per le spese non essendo costituito in giudizio l'appellato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
RN PE IO RO