TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/11/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento aperto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 996/2025
R.G., vertente tra
, nata a [...] il giorno 11.07.1980, elettivamente domiciliata Parte_1
in Siderno (RC), alla via Paolo Romeo n. 56, presso lo studio dell'avv. Iolanda Libera
Diano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
RO JO (RC), al Viale XXV Aprile n. 21/b, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Bombardieri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
- 1 - NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: Modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso depositato il 24.07.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...], di cui al Decreto del Tribunale di Locri n. Persona_1
2519/2018 del 29.11.2018 reso nel procedimento n. 1467/2018 r.g.a.n.c., in ordine alla regolamentazione dell'affido.
Fissata l'udienza del 05.11.2025, innanzi al Giudice delegato, le parti hanno illustrato le esigenze sottese alla richiesta di modifica del predetto decreto e hanno precisato l'accordo nei termini indicati nel verbale di udienza. Ciò precisato, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni rinviando all'accordo raggiunto così come modificato in udienza e chiedendo la decisione della causa. Sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che non ha fatto pervenire osservazioni.
§ 2. La domanda proposta da entrambe le parti e avente ad oggetto la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno riconosciuto un accrescimento delle esigenze del figlio minore, da cui deriva la necessità di una maggiorazione dell'assegno previsto a carico del padre non collocatario.
- 2 - Tenuto conto delle ragioni sottese alla richiesta di modifica e considerato che le condizioni di cui al ricorso depositato in data 24.07.2025, così come modificate con le dichiarazioni rese all'udienza del 05.11.2025, accordo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 -
01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del
2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996
– 01), sono migliorative per il minore e non appaiono in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Le spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e tenuto conto che si tratta di ricorso a domanda congiunta, possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dispone la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore di cui al decreto del Tribunale di Persona_1
Locri del n. 2519/2018 del 29.11.2018 reso nel procedimento n. 1467/2018
r.g.a.n.c., in modo conforme all'accordo tra le parti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12.11.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento aperto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 996/2025
R.G., vertente tra
, nata a [...] il giorno 11.07.1980, elettivamente domiciliata Parte_1
in Siderno (RC), alla via Paolo Romeo n. 56, presso lo studio dell'avv. Iolanda Libera
Diano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
RO JO (RC), al Viale XXV Aprile n. 21/b, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Bombardieri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
- 1 - NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: Modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso depositato il 24.07.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...], di cui al Decreto del Tribunale di Locri n. Persona_1
2519/2018 del 29.11.2018 reso nel procedimento n. 1467/2018 r.g.a.n.c., in ordine alla regolamentazione dell'affido.
Fissata l'udienza del 05.11.2025, innanzi al Giudice delegato, le parti hanno illustrato le esigenze sottese alla richiesta di modifica del predetto decreto e hanno precisato l'accordo nei termini indicati nel verbale di udienza. Ciò precisato, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni rinviando all'accordo raggiunto così come modificato in udienza e chiedendo la decisione della causa. Sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che non ha fatto pervenire osservazioni.
§ 2. La domanda proposta da entrambe le parti e avente ad oggetto la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno riconosciuto un accrescimento delle esigenze del figlio minore, da cui deriva la necessità di una maggiorazione dell'assegno previsto a carico del padre non collocatario.
- 2 - Tenuto conto delle ragioni sottese alla richiesta di modifica e considerato che le condizioni di cui al ricorso depositato in data 24.07.2025, così come modificate con le dichiarazioni rese all'udienza del 05.11.2025, accordo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 -
01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del
2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996
– 01), sono migliorative per il minore e non appaiono in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Le spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e tenuto conto che si tratta di ricorso a domanda congiunta, possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dispone la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore di cui al decreto del Tribunale di Persona_1
Locri del n. 2519/2018 del 29.11.2018 reso nel procedimento n. 1467/2018
r.g.a.n.c., in modo conforme all'accordo tra le parti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12.11.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
- 3 -