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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente
FAVARETTO SILVANO, Relatore
DESTRO DELFINO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 513/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T6SCRK100082_2025 CREDITO IMPOSTA 2021
- ATTO RECUPERO n. T6SCRK100083_2025 CREDITO IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srls, che svolge attività di ristorazione, con sede legale in Monselice (PD),
Indirizzo_1, ricorre per l'annullamento degli atti di recupero crediti n° T6SCRK100083-2025, per l'importo di €. 17.080, relativo all' anno 2021 e n° T6SCRK100082-2025, per l'importo di €. 41.142,68, relativo all'anno 2022, che la società ha utilizzato in compensazione e riguardanti crediti di imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste nel piano nazionale industria 4.0, di cui alla L. 205/2017.
La ricorrente preliminarmente contesta:
- la mancata instaurazione del contraddittorio, prima dell'emissione dell'atto impugnato;
- la mancata prova del potere di sottoscrizione del funzionario delegato per difetto della qualifica dirigenziale e carenza di delega.
Nel merito, eccepisce che:
- risulta inconferente la circostanza, dedotta dall'Ufficio con l'atto impugnato, che la soc. Ricorrente_1 abbia acquisito il pacchetto formativo dalla società “Società_1”, che, da controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate-Sez. Nord Est, come propria attività principale, avrebbe predisposto la documentazione formale a favore di aziende, attestante l'erogazione di corsi di formazione di fatto inesistenti, perchè non erogati o perchè inconferenti rispetto alle previsioni normative;
- le contestazioni dell'Ufficio sono generiche limitandosi a rilevare la non pertinenza dei corsi, mentre, nel caso specifico, sarebbe stata necessaria una valutazione tecnica del MIMIT, ancorchè non obbligatoria;
e ciò in presenza di una perizia tecnica di parte ricorrente, sottoscritta dall'ing. Nominativo_1, dalla quale si evince che i corsi effettuati rientrano nelle categorie individuate dal MISE ed, in particolare nella categoria della “integrazione digitale dei processi aziendali”.
- La L. 205/2017 non prevede un elenco tassativo dei corsi, ma lascia spazio alla valutazione ed alla scelta dei corsi, che devono rientrare nell'ambito di materie di tipo informatico, che ogni società può ritenere opportuni per la crescita dei propri dipendenti, nell'ambito della tecnologia 4.0, non solo di tipo specialistico, ma anche di base.
- Il verbale del 3.07.2019, contestato dall'ufficio perchè riporta di corsi di formazione ancora da intraprendere (mentre gli stessi iniziano ad essere rendicontati ancora da gennaio 2019), contiene un refuso, che comunque non giustifica una ripresa integrale, ma eventualmente di una parte di questa. In merito alle dichiarazioni di 4 dipendenti, che asseriscono di non aver fatto i corsi, queste sono state acquisite in assenza della ricorrente (con lesione del suo diritto di difesa), dopo oltre 3 anni dallo svolgimento dei corsi e riguardano solo una parte degli operatori, non piu' dipendenti: anche in questo caso, la ripresa non doveva essere totale, ma eventualmente riproporzionata.
- La Sanzione irrogata non doveva essere del 100%, come previsto per i casi dei crediti inesistenti, bensi' del 30%, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (cosi' come modificato dal D.Lgs. 158/2015) per i crediti non spettanti, considerato che, nel caso di specie, non risultano contestazioni relative ad ipotesi di falsa documentazione.
L'Agenzia delle Entrate si oppone, contesta puntualmente tutte le eccezioni preliminari e di merito della ricorrente e chiede il rigetto integrale del ricorso con vittoria di spese.
Entrambe le parti in causa allegano giurisprudenza a proprio favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo alle eccezioni preliminari, il Collegio osserva che:
- per espressa disposizione normativa, non vi è obbligo da parte dell'Ufficio di attivare il controllo preventivo con riferimento agli atti di recupero del credito;
comunque, nel caso di specie, l'Ufficio ha rispettato quanto previsto dall'art. 6 bis dello Statuto del contribuente, notificando in data 4.03.2025 gli atti di recupero del credito ad oltre 90 giorni dalla notifica dei relativi schemi d'atto;
- gli atti di recupero del credito sono stati entrambi sottoscritti dal funzionario a ciò delegato dal Direttore
Provinciale, come indicato negli atti oggetto di impugnazione, fino ad €. 50.000 per singolo anno. La delega risulta quindi esercitata entro i limiti, per cui il Direttore Provinciale l'ha conferita.
Nel merito, l'Ufficio ha allegato molteplici elementi al fine di comprovare i recuperi dei crediti;
in particolare, con riguardo alla posizione della società di consulenza "Nominativo_2 e Società_1" srl
(fornitrice dei corsi alla ricorrente), che predisponeva pacchetti fiscali finalizzati ad usufruire dei crediti, attestando l'asserito sostenimento di costi per corsi di formazione (già svolti in precedenza, con retrodatazione della documentazione ovvero per corsi in realtà non eseguiti e la vendita di pacchetti formativi per corsi che non rientrano nella normativa agevolabile, circostanze che risultano documentate da scambi di mail e dichiarazioni di 4 dipendenti). Inoltre, le materie oggetto dei corsi di formazione appaiono del tutto non inerenti all'attività svolta dalla società (corsi di "organizzazione e gestione aziendale", "fatturazione elettronica", "elementi di informatica", quando la società si occupa di gestione di un ristorante e di un bar gelateria/pasticceria), nè tantomeno coerenti con le mansioni svolte dai dipendenti che prestavano lavoro come cuochi, pizzaioli, camerieri e addetti al banco;
un monte ore spropositato, del tutto antieconomico, pari al 20-25% dell'orario di lavoro (1434 ore nel 2019, 1.195 ore nel 2020 e 2.129 ore nel 2021); ulteriori anomalie si riscontrano su quanto descritto nell'accordo sindacale del 3-07.2019, prodotto dalla società, in cui si scrive di corsi di formazione quali attività ancora da intraprendere, quando in realtà gli stessi cominciano ad essere rendicontati fin da gennaio 2019.
Su quanto sopra indicato, non potrà essere dato alcun valore dirimente alla perizia dell'ing. Nominativo_1 circa la congruità dei corsi, depositata da parte ricorrente, da considerarsi mera allegazione difensiva, sopratutto alla luce del fatto che il Ministero per il Made in Italy si è già pronunciato in linea generale sulle attività di formazione poste in essere svolte dalla società "Società_1", affermando che le stesse non costituiscono attività di formazione 4.0, nell'accezione rilevante ai fini del credito, con la conseguente non eleggibilità al beneficio delle spese ad esse collegate, trattandosi di "attività di formazione aventi ad oggetto materie riconducibili non già alle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0, ma all'acquisizione di conoscenze di base afferenti alla materia fiscale, contabile e di gestione e organizzazione aziendale... all'alfabetizzazione informatica, al marketing...ai processi aziendali."
A fronte delle plurime circostanze gravi, precise e concordanti contestate dall'Ufficio, la società ricorrente oppone giustificazioni generiche, incongrue e comunque inadeguate a fornire prova contraria, cosi' come appare priva di fondamento la richiesta di derubricare il costo da inesistente a non spettante, stante che, nel caso di specie, non sussiste il presupposto impositivo (sul punto, Cass. n° 34419/2023).
Il ricorso introduttivo del presente giudizio va pertanto respinto, con spese di lite da addebitare alla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese liquidate in Euro 5000,00
(cinquemila), oltre oneri di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente
FAVARETTO SILVANO, Relatore
DESTRO DELFINO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 513/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T6SCRK100082_2025 CREDITO IMPOSTA 2021
- ATTO RECUPERO n. T6SCRK100083_2025 CREDITO IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srls, che svolge attività di ristorazione, con sede legale in Monselice (PD),
Indirizzo_1, ricorre per l'annullamento degli atti di recupero crediti n° T6SCRK100083-2025, per l'importo di €. 17.080, relativo all' anno 2021 e n° T6SCRK100082-2025, per l'importo di €. 41.142,68, relativo all'anno 2022, che la società ha utilizzato in compensazione e riguardanti crediti di imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste nel piano nazionale industria 4.0, di cui alla L. 205/2017.
La ricorrente preliminarmente contesta:
- la mancata instaurazione del contraddittorio, prima dell'emissione dell'atto impugnato;
- la mancata prova del potere di sottoscrizione del funzionario delegato per difetto della qualifica dirigenziale e carenza di delega.
Nel merito, eccepisce che:
- risulta inconferente la circostanza, dedotta dall'Ufficio con l'atto impugnato, che la soc. Ricorrente_1 abbia acquisito il pacchetto formativo dalla società “Società_1”, che, da controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate-Sez. Nord Est, come propria attività principale, avrebbe predisposto la documentazione formale a favore di aziende, attestante l'erogazione di corsi di formazione di fatto inesistenti, perchè non erogati o perchè inconferenti rispetto alle previsioni normative;
- le contestazioni dell'Ufficio sono generiche limitandosi a rilevare la non pertinenza dei corsi, mentre, nel caso specifico, sarebbe stata necessaria una valutazione tecnica del MIMIT, ancorchè non obbligatoria;
e ciò in presenza di una perizia tecnica di parte ricorrente, sottoscritta dall'ing. Nominativo_1, dalla quale si evince che i corsi effettuati rientrano nelle categorie individuate dal MISE ed, in particolare nella categoria della “integrazione digitale dei processi aziendali”.
- La L. 205/2017 non prevede un elenco tassativo dei corsi, ma lascia spazio alla valutazione ed alla scelta dei corsi, che devono rientrare nell'ambito di materie di tipo informatico, che ogni società può ritenere opportuni per la crescita dei propri dipendenti, nell'ambito della tecnologia 4.0, non solo di tipo specialistico, ma anche di base.
- Il verbale del 3.07.2019, contestato dall'ufficio perchè riporta di corsi di formazione ancora da intraprendere (mentre gli stessi iniziano ad essere rendicontati ancora da gennaio 2019), contiene un refuso, che comunque non giustifica una ripresa integrale, ma eventualmente di una parte di questa. In merito alle dichiarazioni di 4 dipendenti, che asseriscono di non aver fatto i corsi, queste sono state acquisite in assenza della ricorrente (con lesione del suo diritto di difesa), dopo oltre 3 anni dallo svolgimento dei corsi e riguardano solo una parte degli operatori, non piu' dipendenti: anche in questo caso, la ripresa non doveva essere totale, ma eventualmente riproporzionata.
- La Sanzione irrogata non doveva essere del 100%, come previsto per i casi dei crediti inesistenti, bensi' del 30%, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (cosi' come modificato dal D.Lgs. 158/2015) per i crediti non spettanti, considerato che, nel caso di specie, non risultano contestazioni relative ad ipotesi di falsa documentazione.
L'Agenzia delle Entrate si oppone, contesta puntualmente tutte le eccezioni preliminari e di merito della ricorrente e chiede il rigetto integrale del ricorso con vittoria di spese.
Entrambe le parti in causa allegano giurisprudenza a proprio favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo alle eccezioni preliminari, il Collegio osserva che:
- per espressa disposizione normativa, non vi è obbligo da parte dell'Ufficio di attivare il controllo preventivo con riferimento agli atti di recupero del credito;
comunque, nel caso di specie, l'Ufficio ha rispettato quanto previsto dall'art. 6 bis dello Statuto del contribuente, notificando in data 4.03.2025 gli atti di recupero del credito ad oltre 90 giorni dalla notifica dei relativi schemi d'atto;
- gli atti di recupero del credito sono stati entrambi sottoscritti dal funzionario a ciò delegato dal Direttore
Provinciale, come indicato negli atti oggetto di impugnazione, fino ad €. 50.000 per singolo anno. La delega risulta quindi esercitata entro i limiti, per cui il Direttore Provinciale l'ha conferita.
Nel merito, l'Ufficio ha allegato molteplici elementi al fine di comprovare i recuperi dei crediti;
in particolare, con riguardo alla posizione della società di consulenza "Nominativo_2 e Società_1" srl
(fornitrice dei corsi alla ricorrente), che predisponeva pacchetti fiscali finalizzati ad usufruire dei crediti, attestando l'asserito sostenimento di costi per corsi di formazione (già svolti in precedenza, con retrodatazione della documentazione ovvero per corsi in realtà non eseguiti e la vendita di pacchetti formativi per corsi che non rientrano nella normativa agevolabile, circostanze che risultano documentate da scambi di mail e dichiarazioni di 4 dipendenti). Inoltre, le materie oggetto dei corsi di formazione appaiono del tutto non inerenti all'attività svolta dalla società (corsi di "organizzazione e gestione aziendale", "fatturazione elettronica", "elementi di informatica", quando la società si occupa di gestione di un ristorante e di un bar gelateria/pasticceria), nè tantomeno coerenti con le mansioni svolte dai dipendenti che prestavano lavoro come cuochi, pizzaioli, camerieri e addetti al banco;
un monte ore spropositato, del tutto antieconomico, pari al 20-25% dell'orario di lavoro (1434 ore nel 2019, 1.195 ore nel 2020 e 2.129 ore nel 2021); ulteriori anomalie si riscontrano su quanto descritto nell'accordo sindacale del 3-07.2019, prodotto dalla società, in cui si scrive di corsi di formazione quali attività ancora da intraprendere, quando in realtà gli stessi cominciano ad essere rendicontati fin da gennaio 2019.
Su quanto sopra indicato, non potrà essere dato alcun valore dirimente alla perizia dell'ing. Nominativo_1 circa la congruità dei corsi, depositata da parte ricorrente, da considerarsi mera allegazione difensiva, sopratutto alla luce del fatto che il Ministero per il Made in Italy si è già pronunciato in linea generale sulle attività di formazione poste in essere svolte dalla società "Società_1", affermando che le stesse non costituiscono attività di formazione 4.0, nell'accezione rilevante ai fini del credito, con la conseguente non eleggibilità al beneficio delle spese ad esse collegate, trattandosi di "attività di formazione aventi ad oggetto materie riconducibili non già alle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0, ma all'acquisizione di conoscenze di base afferenti alla materia fiscale, contabile e di gestione e organizzazione aziendale... all'alfabetizzazione informatica, al marketing...ai processi aziendali."
A fronte delle plurime circostanze gravi, precise e concordanti contestate dall'Ufficio, la società ricorrente oppone giustificazioni generiche, incongrue e comunque inadeguate a fornire prova contraria, cosi' come appare priva di fondamento la richiesta di derubricare il costo da inesistente a non spettante, stante che, nel caso di specie, non sussiste il presupposto impositivo (sul punto, Cass. n° 34419/2023).
Il ricorso introduttivo del presente giudizio va pertanto respinto, con spese di lite da addebitare alla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese liquidate in Euro 5000,00
(cinquemila), oltre oneri di legge.