Art. 6. Modifiche al capo V decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47 1. Al capo V del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 , la rubrica e' sostituita dalla seguente:
« Disposizioni comuni per impianti fissi, operatori aerei e societa' di navigazione ». 2. All' articolo 34 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «regolamento unionale» sono aggiunte le seguenti: « , garantendo la riservatezza, ove necessario »; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Qualsiasi persona puo' essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ciascuna societa' di navigazione attribuita all'Italia. »; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la societa' di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale. »; d) al comma 7, dopo le parole: «L'amministratore» e' inserita la seguente: « centrale » .
3. All' articolo 35 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformita' alle disposizioni unionali.
1-ter. La societa' di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilita', conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato. »; b) al comma 2, le parole: « il Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « al Comitato »; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
2-ter. Se un operatore aereo registra una quantita' totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 5 comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entita' ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS.
2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la societa' di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, aggregati a livello di societa' di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La societa' di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione. »; d) al comma 4, le parole: « al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2 e 2-quater » e dopo le parole: «dell'operatore aereo» sono inserite le seguenti: « o della societa' di navigazione »; e) al comma 5, dopo le parole: «dall'Italia» sono inserite le seguenti: « o la societa' di navigazione ». 4. All' articolo 36 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dal Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' nazionale competente» e le parole: «di cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un impianto fisso» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di un gestore, un operatore aereo o una societa' di navigazione, previsti dal comma 3.»; b) al comma 3, la parola: «2021» e' sostituita dalla seguente: «2024» e la parola: «aprile» e' sostituita dalla seguente: «settembre»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall'articolo 12-ter, entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna societa' di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali.
3-ter. In deroga al comma 3-bis, le societa' di navigazione possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare.
3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle societa' di navigazione per quanto riguarda:
a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati piu' recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato;
b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi dell' articolo 12, paragrafo 3-quater, della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , indicate nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro e' quello geograficamente piu' vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati membri, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.
3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. »; d) al comma 4, dopo le parole: «agli operatori aerei» sono inserite le seguenti: « , alle societa' di navigazione »; e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
« 5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attivita' normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto. »; f) al comma 6:
1) al secondo periodo, le parole: « nel loro territorio, a seguito di misure nazionali supplementari » sono sostituite dalle seguenti: « nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari »;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «prevista cancellazione» sono inserite le seguenti: « , ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione, ». 5. All' articolo 38 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola: « (ERU) » e' sostituita dalla seguente: « (JI) »; b) al comma 3, le parole: « con le relative linee guida, modalita' e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 » sono sostituite dalle seguenti: « con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalita' e procedure adottate ». 6. All' articolo 41 del decreto legislativo n. 47 del 2020 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di societa' di navigazione presentata da una societa' di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento. ». 7. All' articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: « di cui all'articolo 10 e' soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « e nelle modalita' di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalita' di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE , ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti »; b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
« 8-bis. Resta fermo che la societa' di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater e' tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate. »; c) al comma 9, le parole: « ai sensi dell'articolo 10 » sono soppresse e le parole « dall'accertamento » sono sostituite dalle seguenti: « dalla contestazione »; d) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
« 9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. »; e) al comma 12 le parole: «il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato» e «prodotte» sono soppresse; f) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
« 12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la societa' di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. »; g) al comma 13, le parole: « La sanzione di cui al comma 12 e' ridotta alla meta' del suo importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla meta' dei rispettivi importi »; h) al comma 14:
1) al primo periodo, le parole: «il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato» sono sostituite dalle seguenti: «o la societa' di navigazione» e la parola: «aprile» e' sostituita dalla seguente: «settembre»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.»;
i) dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
« 14-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo. »; l) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
« 15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della societa' di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui all'articolo 36, commi 3 e 3-bis. »; m) al comma 17, la parola: « restituzione » e' sostituita dalla seguente: « resa »; n) al comma 18, secondo periodo, la parola: «restituzione» e' sostituita dalla seguente: «resa» e la parola «valore» e' sostituita dalle seguenti: «al valore»; o) al comma 19, dopo le parole: «il gestore» sono aggiunte le seguenti: « l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia » e le parole « ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti » sono sostituite dalle seguenti: « dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette »; p) al comma 20, le parole: « comma 19 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-bis »; q) al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 31,» sono inserite le seguenti: « comma 6-bis, » e le parole: « corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso » sono sostituite dalle seguenti: « compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis. »; r) al comma 22:
1) alla lettera b), le parole: « dei livelli di attivita' dell'impianto superiori al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « della capacita' produttiva o dei livelli di attivita' dei sotto impianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata »;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora i ritardi siano di lieve entita' e comunque non superiori a 15 giorni, al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. »; s) dopo il comma 22 e' inserito il seguente:
« 22-bis. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui e' sorto l'obbligo di resa. »; t) al comma 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Nei casi di dichiarazione spontanea, il Comitato in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' contestare gli estremi della violazione. »; u) dopo il comma 24 e' aggiunto il seguente:
« 24-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle societa' di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonche' da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. ». 8. Dopo l' articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' aggiunto il seguente:
« Art. 42-bis (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni). - 1. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione attribuita all'Italia che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3-bis per due o piu' periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorita' marittima territorialmente competente:
a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell' articolo 181 del Codice della navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa' di navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
2. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all' articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , per due o piu' periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3 della stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorita' marittima territorialmente competente:
a) se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni alla nave a norma dell' articolo 181 del Codice della navigazione , e ne da' comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa' di navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'autorita' marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea, anche attraverso il portale Thetis EU.
4. L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla societa' di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni in merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi.
5. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione, che e' responsabile di una o piu' navi destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 11-bis della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2, si trova o arriva in un porto situato in Italia:
a) se la nave batte bandiera italiana, l'autorita' marittima territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma dell' articolo 181 del Codice della navigazione fino a quando la societa' di navigazione interessata non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell' articolo 36, comma 3-bis , o dell' articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 ;
b) se la nave non batte bandiera italiana, l'autorita' marittima territorialmente competente adotta un provvedimento di rifiuto di accesso al porto fino a quando la suddetta societa' di navigazione non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell' articolo 36, comma 3-bis , o dell' articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 .
6. L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla societa' di navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla medesima lettera.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro Stato membro.
8. I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficolta'.
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le procedure per l'adozione delle misure di competenza dell'autorita' marittima, di cui al presente articolo. ». Note all'art. 6:
- Si riporta il testo della rubrica del capo V, del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Capo V
Disposizioni comuni per impianti fissi, operatori aerei e societa' di navigazione»
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 34 (Sistema di registri). - 1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione.
2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonche' le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale, garantendo la riservatezza, ove necessario.
3. Qualsiasi persona puo' essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ciascuna societa' di navigazione attribuita all'Italia.
4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la societa' di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.
5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresi', le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.
6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonche' di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario.
7. L'amministratore centrale del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformita' a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 35 (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni). - 1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.
1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformita' alle disposizioni unionali.
1-ter. La societa' di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilita', conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.
2. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 al Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
2-ter. Se un operatore aereo registra una quantita' totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 5 comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entita' ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS.
2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la societa' di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, aggregati a livello di societa' di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La societa' di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.
3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorita' nazionale del Registro.
4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui ai commi 2 e 2-quater, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo o della societa' di navigazione ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.
5. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia o la societa' di navigazione adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 36 (Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni). - 1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:
a) tra persone all'interno della Unione europea;
b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell' articolo 25 della direttiva 2003/87/CE , nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE .
2. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorita' nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi da parte di un gestore, un operatore aereo o una societa' di navigazione, previsti dal comma 3.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, entro il 30 settembre di ogni anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto ovvero dalle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I nel corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo il riesame previsto dall' articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE . Il Comitato garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall'articolo 12 ter, entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna societa' di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali.
3-ter. In deroga al comma 3-bis, le societa' di navigazione possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare.
3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle societa' di navigazione per quanto riguarda:
a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati piu' recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato;
b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi dell' articolo 12 paragrafo 3 quater della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , indicate nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro e' quello geograficamente piu' vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati membri, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.
3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.
4. Al fine di tutelare l'integrita' ambientale del sistema, agli operatori aerei, alle societa' di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS e' fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori.
5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui e' in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 , relativo allo stoccaggio geologico del carbonio.
5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attivita' normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto.
6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalita' e i termini se del caso necessarie a garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacita' di generazione di energia elettrica nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari, il Comitato puo' provvedere alla cancellazione delle quote dal quantitativo totale di quote messe all'asta, di cui all' articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE , fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Il Comitato informa la Commissione della prevista cancellazione, ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione, conformemente a quanto previsto dai regolamenti unionali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 38 (Attivita' di attuazione congiunta (JI) e attivita' di meccanismo pulito (CDM)). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinche' le condizioni di riferimento per le attivita' di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.
2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attivita' di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attivita' rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.
3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entita' private o pubbliche a partecipare ad attivita' di attuazione congiunta e ad attivita' di meccanismo pulito garantisce che detta partecipazione sia coerente con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalita' e procedure adottate.
4. Nel caso di attivita' di attuazione congiunta e di attivita' di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacita' di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attivita' di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata "Dams and Development. A new Framework for Decision-Making.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 41 (Verifica e accreditamento). - 1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.
1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di societa' di navigazione presentata da una societa' di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento.
2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non puo' trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.
3. Il Comitato provvede affinche' il gestore o l'operatore aereo, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.
4. L'attivita' di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalita' ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonche' le modalita' e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato stesso.
5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 , e' gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 42 (Sanzioni). - 1. Il gestore che esercita una delle attivita' di cui all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:
a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;
b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.
2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.
3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attivita' di cui all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:
a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantita' di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.
b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito.
4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore e' tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.
6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini e nelle modalita' di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalita' di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE , ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:
a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata;
b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale e' scaduto il termine.
7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.
8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:
a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantita' di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'operatore aereo e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.
b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.
8-bis. Resta fermo che la societa' di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater e' tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate.
9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore e' comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio entro 60 giorni dalla contestazione della violazione.
9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformita' al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento e' accertato. Per gli operatori aerei gia' compresi nella lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di monitoraggio.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la societa' di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
13. Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla meta' dei rispettivi importi nel caso in cui la comunicazione e' effettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno.
14. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia o la societa' di navigazione che, entro il 30 settembre di ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.
14-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo.
15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della societa' di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui all'articolo 36, commi 3 e 3-bis.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravita' della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.
17. Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attivita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6, non effettua la resa delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.
18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato la richiesta di sospensione del rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la resa delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.
19. Il gestore l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette dati falsi o errati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.
20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 9-bis abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.
21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis, le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno.
All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis.
22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni e' punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a:
a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;
b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identita' del gestore, ampliamenti o riduzioni della capacita' produttiva o dei livelli di attivita' dei sottoimpianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonche' modifiche significative al sistema di monitoraggio;
c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno.
Qualora i ritardi siano di lieve entita' e comunque non superiori a 15 giorni, al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.
22-bis. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.
All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui e' sorto l'obbligo di resa.
23. Il Comitato e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Nei casi di dichiarazione spontanea, il Comitato in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' contestare gli estremi della violazione.
24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove piu' favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.
24-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle societa' di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonche' da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.».
9 giugno 2020, n. 47 1. Al capo V del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 , la rubrica e' sostituita dalla seguente:
« Disposizioni comuni per impianti fissi, operatori aerei e societa' di navigazione ». 2. All' articolo 34 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «regolamento unionale» sono aggiunte le seguenti: « , garantendo la riservatezza, ove necessario »; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Qualsiasi persona puo' essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ciascuna societa' di navigazione attribuita all'Italia. »; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la societa' di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale. »; d) al comma 7, dopo le parole: «L'amministratore» e' inserita la seguente: « centrale » .
3. All' articolo 35 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformita' alle disposizioni unionali.
1-ter. La societa' di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilita', conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato. »; b) al comma 2, le parole: « il Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « al Comitato »; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
2-ter. Se un operatore aereo registra una quantita' totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 5 comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entita' ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS.
2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la societa' di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, aggregati a livello di societa' di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La societa' di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione. »; d) al comma 4, le parole: « al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2 e 2-quater » e dopo le parole: «dell'operatore aereo» sono inserite le seguenti: « o della societa' di navigazione »; e) al comma 5, dopo le parole: «dall'Italia» sono inserite le seguenti: « o la societa' di navigazione ». 4. All' articolo 36 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dal Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' nazionale competente» e le parole: «di cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un impianto fisso» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di un gestore, un operatore aereo o una societa' di navigazione, previsti dal comma 3.»; b) al comma 3, la parola: «2021» e' sostituita dalla seguente: «2024» e la parola: «aprile» e' sostituita dalla seguente: «settembre»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall'articolo 12-ter, entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna societa' di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali.
3-ter. In deroga al comma 3-bis, le societa' di navigazione possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare.
3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle societa' di navigazione per quanto riguarda:
a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati piu' recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato;
b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi dell' articolo 12, paragrafo 3-quater, della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , indicate nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro e' quello geograficamente piu' vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati membri, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.
3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. »; d) al comma 4, dopo le parole: «agli operatori aerei» sono inserite le seguenti: « , alle societa' di navigazione »; e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
« 5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attivita' normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto. »; f) al comma 6:
1) al secondo periodo, le parole: « nel loro territorio, a seguito di misure nazionali supplementari » sono sostituite dalle seguenti: « nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari »;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «prevista cancellazione» sono inserite le seguenti: « , ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione, ». 5. All' articolo 38 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola: « (ERU) » e' sostituita dalla seguente: « (JI) »; b) al comma 3, le parole: « con le relative linee guida, modalita' e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 » sono sostituite dalle seguenti: « con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalita' e procedure adottate ». 6. All' articolo 41 del decreto legislativo n. 47 del 2020 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di societa' di navigazione presentata da una societa' di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento. ». 7. All' articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: « di cui all'articolo 10 e' soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « e nelle modalita' di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalita' di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE , ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti »; b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
« 8-bis. Resta fermo che la societa' di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater e' tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate. »; c) al comma 9, le parole: « ai sensi dell'articolo 10 » sono soppresse e le parole « dall'accertamento » sono sostituite dalle seguenti: « dalla contestazione »; d) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
« 9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. »; e) al comma 12 le parole: «il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato» e «prodotte» sono soppresse; f) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
« 12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la societa' di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. »; g) al comma 13, le parole: « La sanzione di cui al comma 12 e' ridotta alla meta' del suo importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla meta' dei rispettivi importi »; h) al comma 14:
1) al primo periodo, le parole: «il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato» sono sostituite dalle seguenti: «o la societa' di navigazione» e la parola: «aprile» e' sostituita dalla seguente: «settembre»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.»;
i) dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
« 14-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo. »; l) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
« 15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della societa' di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui all'articolo 36, commi 3 e 3-bis. »; m) al comma 17, la parola: « restituzione » e' sostituita dalla seguente: « resa »; n) al comma 18, secondo periodo, la parola: «restituzione» e' sostituita dalla seguente: «resa» e la parola «valore» e' sostituita dalle seguenti: «al valore»; o) al comma 19, dopo le parole: «il gestore» sono aggiunte le seguenti: « l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia » e le parole « ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti » sono sostituite dalle seguenti: « dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette »; p) al comma 20, le parole: « comma 19 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-bis »; q) al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 31,» sono inserite le seguenti: « comma 6-bis, » e le parole: « corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso » sono sostituite dalle seguenti: « compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis. »; r) al comma 22:
1) alla lettera b), le parole: « dei livelli di attivita' dell'impianto superiori al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « della capacita' produttiva o dei livelli di attivita' dei sotto impianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata »;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora i ritardi siano di lieve entita' e comunque non superiori a 15 giorni, al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. »; s) dopo il comma 22 e' inserito il seguente:
« 22-bis. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui e' sorto l'obbligo di resa. »; t) al comma 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Nei casi di dichiarazione spontanea, il Comitato in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' contestare gli estremi della violazione. »; u) dopo il comma 24 e' aggiunto il seguente:
« 24-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle societa' di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonche' da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. ». 8. Dopo l' articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' aggiunto il seguente:
« Art. 42-bis (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni). - 1. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione attribuita all'Italia che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3-bis per due o piu' periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorita' marittima territorialmente competente:
a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell' articolo 181 del Codice della navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa' di navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
2. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all' articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , per due o piu' periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3 della stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorita' marittima territorialmente competente:
a) se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni alla nave a norma dell' articolo 181 del Codice della navigazione , e ne da' comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa' di navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'autorita' marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea, anche attraverso il portale Thetis EU.
4. L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla societa' di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni in merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi.
5. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione, che e' responsabile di una o piu' navi destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 11-bis della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2, si trova o arriva in un porto situato in Italia:
a) se la nave batte bandiera italiana, l'autorita' marittima territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma dell' articolo 181 del Codice della navigazione fino a quando la societa' di navigazione interessata non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell' articolo 36, comma 3-bis , o dell' articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 ;
b) se la nave non batte bandiera italiana, l'autorita' marittima territorialmente competente adotta un provvedimento di rifiuto di accesso al porto fino a quando la suddetta societa' di navigazione non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell' articolo 36, comma 3-bis , o dell' articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 .
6. L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla societa' di navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla medesima lettera.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro Stato membro.
8. I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficolta'.
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le procedure per l'adozione delle misure di competenza dell'autorita' marittima, di cui al presente articolo. ». Note all'art. 6:
- Si riporta il testo della rubrica del capo V, del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Capo V
Disposizioni comuni per impianti fissi, operatori aerei e societa' di navigazione»
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 34 (Sistema di registri). - 1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione.
2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonche' le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale, garantendo la riservatezza, ove necessario.
3. Qualsiasi persona puo' essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ciascuna societa' di navigazione attribuita all'Italia.
4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la societa' di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.
5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresi', le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.
6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonche' di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario.
7. L'amministratore centrale del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformita' a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 35 (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni). - 1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.
1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformita' alle disposizioni unionali.
1-ter. La societa' di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilita', conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.
2. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 al Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
2-ter. Se un operatore aereo registra una quantita' totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 5 comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entita' ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS.
2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la societa' di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, aggregati a livello di societa' di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La societa' di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.
3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorita' nazionale del Registro.
4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui ai commi 2 e 2-quater, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo o della societa' di navigazione ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.
5. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia o la societa' di navigazione adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 36 (Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni). - 1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:
a) tra persone all'interno della Unione europea;
b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell' articolo 25 della direttiva 2003/87/CE , nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE .
2. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorita' nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi da parte di un gestore, un operatore aereo o una societa' di navigazione, previsti dal comma 3.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, entro il 30 settembre di ogni anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto ovvero dalle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I nel corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo il riesame previsto dall' articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE . Il Comitato garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall'articolo 12 ter, entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna societa' di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali.
3-ter. In deroga al comma 3-bis, le societa' di navigazione possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare.
3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle societa' di navigazione per quanto riguarda:
a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati piu' recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato;
b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi dell' articolo 12 paragrafo 3 quater della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , indicate nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro e' quello geograficamente piu' vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati membri, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.
3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.
4. Al fine di tutelare l'integrita' ambientale del sistema, agli operatori aerei, alle societa' di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS e' fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori.
5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui e' in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 , relativo allo stoccaggio geologico del carbonio.
5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attivita' normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto.
6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalita' e i termini se del caso necessarie a garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacita' di generazione di energia elettrica nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari, il Comitato puo' provvedere alla cancellazione delle quote dal quantitativo totale di quote messe all'asta, di cui all' articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE , fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Il Comitato informa la Commissione della prevista cancellazione, ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione, conformemente a quanto previsto dai regolamenti unionali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 38 (Attivita' di attuazione congiunta (JI) e attivita' di meccanismo pulito (CDM)). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinche' le condizioni di riferimento per le attivita' di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.
2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attivita' di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attivita' rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.
3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entita' private o pubbliche a partecipare ad attivita' di attuazione congiunta e ad attivita' di meccanismo pulito garantisce che detta partecipazione sia coerente con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalita' e procedure adottate.
4. Nel caso di attivita' di attuazione congiunta e di attivita' di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacita' di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attivita' di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata "Dams and Development. A new Framework for Decision-Making.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 41 (Verifica e accreditamento). - 1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.
1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di societa' di navigazione presentata da una societa' di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento.
2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non puo' trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.
3. Il Comitato provvede affinche' il gestore o l'operatore aereo, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.
4. L'attivita' di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalita' ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonche' le modalita' e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato stesso.
5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 , e' gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 42 (Sanzioni). - 1. Il gestore che esercita una delle attivita' di cui all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:
a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;
b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.
2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.
3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attivita' di cui all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:
a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantita' di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.
b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito.
4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore e' tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.
6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini e nelle modalita' di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalita' di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE , ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:
a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata;
b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale e' scaduto il termine.
7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.
8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:
a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantita' di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'operatore aereo e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.
b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.
8-bis. Resta fermo che la societa' di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater e' tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate.
9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore e' comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio entro 60 giorni dalla contestazione della violazione.
9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformita' al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento e' accertato. Per gli operatori aerei gia' compresi nella lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di monitoraggio.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la societa' di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
13. Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla meta' dei rispettivi importi nel caso in cui la comunicazione e' effettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno.
14. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia o la societa' di navigazione che, entro il 30 settembre di ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.
14-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo.
15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della societa' di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui all'articolo 36, commi 3 e 3-bis.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravita' della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.
17. Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attivita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6, non effettua la resa delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.
18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato la richiesta di sospensione del rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la resa delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.
19. Il gestore l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette dati falsi o errati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.
20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 9-bis abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.
21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis, le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno.
All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis.
22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni e' punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a:
a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;
b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identita' del gestore, ampliamenti o riduzioni della capacita' produttiva o dei livelli di attivita' dei sottoimpianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonche' modifiche significative al sistema di monitoraggio;
c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno.
Qualora i ritardi siano di lieve entita' e comunque non superiori a 15 giorni, al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.
22-bis. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.
All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui e' sorto l'obbligo di resa.
23. Il Comitato e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Nei casi di dichiarazione spontanea, il Comitato in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' contestare gli estremi della violazione.
24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove piu' favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.
24-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle societa' di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonche' da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.».