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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1012/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2746/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4466/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240055356850000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 568/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4466/13/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IVA per l'anno di imposta 2014.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Non si è costituita in giudizio Resistente_1.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la società cooperativa Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, sostenendo di aver subito una riduzione dei ricavi nel periodo covid, per cui eccepiva la nullità della stessa perché emessa in contrasto con il decreto-legge numero 34 del 2020.
Il giudice primo grado riteneva fondate le argomentazioni della contribuente ed accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle entrate lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
La cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'articolo
54 bis del DPR numero 633 del 1933, in relazione ad imposte dichiarate e non versate, per un importo complessivo di 1.106 euro.
L'atto impositivo è stato ritualmente notificato alla società contribuente in data 18 marzo 2024.
È noto che la disciplina emergenziale invocata dalla società contribuente, dispone che, per accedere alle misure agevolative, è necessaria una verifica oggettiva ed analitica del volume di affari complessivo.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso basandosi esclusivamente su di uno stralcio di documenti contabili prodotti in giudizio, ritenendoli idonei a dimostrare una riduzione del fatturato del bimestre marzo/aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, senza che il contribuente fornisse elementi specifici del proprio fatturato nei mesi considerati.
La normativa dell'articolo 18 del decreto-legge invocato, prevede che la verifica della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi debba essere condotta con riferimento alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione ai fini IVA.
Tale onere probatorio spetta al contribuente che è tenuto a fornire prova rigorosa e completa dell'effettiva ricostruzione del fatturato.
Tale prova non è stata fornita con le modalità previste dalla legge ed inoltre, pur prendendo in considerazione il raffronto delle dichiarazioni Iva presentate per gli anni di imposta 2019 e 2020, risulta una assenza della riduzione significativa del volume d'affari.
L'ufficio finanziario ha correttamente rilevato che non risultava spettante alcuno sgravio in quanto non sussistono i presupposti oggettivi richiesti dalla normativa.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e la conferma della cartella di pagamento.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2746/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4466/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240055356850000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 568/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4466/13/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IVA per l'anno di imposta 2014.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Non si è costituita in giudizio Resistente_1.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la società cooperativa Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, sostenendo di aver subito una riduzione dei ricavi nel periodo covid, per cui eccepiva la nullità della stessa perché emessa in contrasto con il decreto-legge numero 34 del 2020.
Il giudice primo grado riteneva fondate le argomentazioni della contribuente ed accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle entrate lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
La cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'articolo
54 bis del DPR numero 633 del 1933, in relazione ad imposte dichiarate e non versate, per un importo complessivo di 1.106 euro.
L'atto impositivo è stato ritualmente notificato alla società contribuente in data 18 marzo 2024.
È noto che la disciplina emergenziale invocata dalla società contribuente, dispone che, per accedere alle misure agevolative, è necessaria una verifica oggettiva ed analitica del volume di affari complessivo.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso basandosi esclusivamente su di uno stralcio di documenti contabili prodotti in giudizio, ritenendoli idonei a dimostrare una riduzione del fatturato del bimestre marzo/aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, senza che il contribuente fornisse elementi specifici del proprio fatturato nei mesi considerati.
La normativa dell'articolo 18 del decreto-legge invocato, prevede che la verifica della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi debba essere condotta con riferimento alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione ai fini IVA.
Tale onere probatorio spetta al contribuente che è tenuto a fornire prova rigorosa e completa dell'effettiva ricostruzione del fatturato.
Tale prova non è stata fornita con le modalità previste dalla legge ed inoltre, pur prendendo in considerazione il raffronto delle dichiarazioni Iva presentate per gli anni di imposta 2019 e 2020, risulta una assenza della riduzione significativa del volume d'affari.
L'ufficio finanziario ha correttamente rilevato che non risultava spettante alcuno sgravio in quanto non sussistono i presupposti oggettivi richiesti dalla normativa.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e la conferma della cartella di pagamento.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del giudizio.