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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12/25
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 25.11.25, nella causa di cui al n. 12/25 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
ES BI, sono comparsi l'avv. Giovanni Attilio De Martin per parte ricorrente e l'avv.
Guglielmi per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste per parte resistente.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Giovanni Attilio De Martin contesta di aver effettuato una mutatio libelli avendo solo dato una indicazione normativa significativa dell'intenzione del legislatore;
quanto al merito conclude come da ricorso e note conclusive.
L'avv. Guglielmi si riporta alla memoria di costituzione e alle note conclusive.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa ES BI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
ES BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12/25, promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Giovanni Attilio De Martin
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- resistente - sulle seguenti conclusioni di parte:
FR ET:
NEL MERITO:
• Per tutte le motivazioni di cui al presente ricorso, previa declaratoria dell'illegittimità dell'estinzione del rapporto di lavoro di cui al contratto 2 novembre 2022, Prot. n. 7067/C1 inter-partes; disapplicata incidentalmente, ex Articolo 5 L. n. 2248/1865, la Nota, Registro
Ufficiale Prot. n. 5392 in data 3 luglio 2024 avente ad oggetto: “prof. : Parte_1 contratto a tempo determinato del 02/11/2022” a firma del Direttore Legale rappresentante pro- tempore del Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di CP_1 • Accertarsi e dichiararsi che il Prof. ha diritto ad essere riammesso in Parte_1 servizio ed ha diritto a che il suo rapporto di pubblico impiego sia stabilizzato con contratto a tempo indeterminato, a' sensi e per gli effetti di cui al D.M. 29 marzo 2023, n. 180 e delle successive Note AFAM, fra le quali la Nota n. 7140 del 9 giugno 2023 e la successiva del 25 settembre 2023;
• Accertarsi e dichiararsi, per logica conseguenza, che il Prof. ha diritto Parte_1 alla ricostruzione della carriera mediante corresponsione di tutte le retribuzioni dovute e non corrisposte dalla data di illegittima estinzione del rapporto di lavoro (28 dicembre 2022) con maggiorazione di rivalutazione ed interessi dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
• Accertarsi e dichiararsi che il Prof. ha diritto a che la sua posizione Parte_1 contributiva e previdenziale sia sanata dall'Ente Intimato;
• Per conseguenza, condannarsi il di in persona del Legale Controparte_2 CP_1 rappresentante pro -tempore , a: a) riammettere in servizio e stabilizzare il rapporto di lavoro del ricorrente con contratto a tempo indeterminato;
b) ricostruire la carriera del ricorrente e corrispondere al Prof. i connessi arretrati stipendiali e contributi Parte_1 previdenziali, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria e con decorrenza dalla data di estinzione illegittima del rapporto di lavoro (28 dicembre 2022);
• Attese le modalità di estinzione del rapporto di lavoro e lo stato di profonda prostrazione in cui è caduto il ricorrente, accertarsi e dichiararsi che il Prof. ha diritto ad Parte_1 ottenere un risarcimento danni che si ritiene equo stimare nella somma di € 50.000,00 (€ cinquanta mila) per aver sottoposto una persona sensibile ad un simile e non consono trattamento. Valuti il Sig. Giudice adito se disporre adeguata Perizia o se calcolare il danno ex
Articolo 1226 C.C . Con condanna dell'Istituzione intimata a corrispondere siffatta somma, a titolo risarcitorio, al Prof. , con interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo;
• Con ogni consequenziale statuizione anche per quanto concerne l'integrale rifusione delle spese e delle competenze dell'odierno Giudizio Civile del lavoro, come per generale norma;
• Si domanda l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite fra le parti costituite per l'ipotesi di rigetto del ricorso di merito, confermando peraltro l'orientamento, sul punto, e le statuizioni dei Giudici della cautela (sia di primo che di secondo grado - reclamo). Ciò in ragione della effettiva complessità delle fonti normative applicabili alla fattispecie, le quali sono state più volte modificate nel tempo dal Legislatore con ciò determinandosi una evidente ed oggettiva incertezza ed aleatorietà in merito alla loro corretta interpretazione ed applicazione. L'integrale compensazione, per l'ipotesi di rigetto del ricorso, viene domandata, altresì, in ragione della certa novità della questione trattata in ordine alla quale non esistono precedenti specifici, ex Articolo 92 C.p.c. come già delibato dai Giudici della cautela.
CONSERVATORIO DI MUSICA “ DI UDINE: Controparte_1
Chiede a codesto Ill.mo Tribunale l'integrale rigetto dell'avversario ricorso, sotto ogni profilo, essendo inammissibile poiché tardivo e, in ogni caso, infondato nel merito. In subordine, nel caso in cui l'avversa domanda venga qualificata anche come pretesa all'accertamento del diritto ad essere incluso nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 19 co. 1 e 2 del d.l. 104/2013 si eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine, in favore del Tribunale di Roma e comunque il difetto di legittimazione passiva del resistente Si chiede, inoltre, di rigettare ogni domanda risarcitoria in CP_1 quanto infondata. Spese vinte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, dapprima, ricorso ex art. 700 c.p.c. esponendo di essere Parte_1 docente di Conservatorio nella materia “Teoria dell'armonia e dell'analisi – COTP/01” e di essere posizionato al n. 29 della graduatoria pubblicata dal “E.R. Controparte_1
Duni” di Matera, Prot. n. 2340 del 16 marzo 2020 con successiva proroga, a seguito della fase dei reclami amministrativi, al 15 giugno 2020. Spiegava di essere stato assunto dal
Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di con contratto a tempo CP_1 determinato, Prot. n. 1474 del 4 marzo 2022 e ciò fino alla data del 31 ottobre 2022 (dopo aver lavorato presso altri conservatori dal 2019 in avanti) e di aver in seguito concluso, sempre con il , un nuovo contratto a tempo determinato in data 2 Controparte_1 novembre 2022 con la clausola “fino all'individuazione dell'avente titolo”. Il 28 dicembre
2022 al ricorrente era stata comunicata l'intervenuta individuazione dell'avente titolo nella persona di La difesa attorea evidenziava che non CP_3 Parte_1 comprendeva la ragione per la quale non era stato stabilizzato, pur avendone i requisiti di legge, e che, dopo aver tentato senza esito di risolvere la questione in via stragiudiziale, si era trovato costretto ad adire il Tribunale.
Il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. veniva reclamato dall'odierno ricorrente, tuttavia anche il reclamo veniva rigettato. Quindi, introduceva il corrente processo di merito. Parte_1
Secondo la tesi di parte ricorrente, il Conservatorio di aveva errato nell'aver ritenuto CP_1 decaduta, a fine anno 2022, la graduatoria pubblicata dal Conservatorio di Musica “E.R.
Duni” di Matera, la quale aveva, invece, in tesi attorea, mantenuto la sua efficacia e validità giuridica fino alla data del 15 giugno 2023. Il ricorrente rimarcava che, benchè la validità e l'efficacia giuridica delle graduatorie nel pubblico impiego, inizialmente di anni tre, fosse stata ricondotta con norma generale dall'anno 2020 a soli due anni, tuttavia, nello specifico settore trovava applicazione quale lex specialis il regolamento D.p.r. 7 agosto 2019, n. 143, il cui art. 5, commi I^ e II^, disponeva che: “
1. Dall'anno accademico 2020/2021 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici.
2. I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro che risultano nelle seguenti graduatorie, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine: a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297; b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto- legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128; e) graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. In base a detta normativa la graduatoria in cui era inserito il ricorrente possedeva, in tesi difensiva, un'efficacia triennale e non biennale, consentendo ai Conservatori di attingere per tre anni e non per due anni da dette graduatorie ai fini della stipula dei contratti, anche a tempo determinato.
Secondo il ricorrente, in particolare, fra le abrogazioni disposte (ma non ancora attuate) dall'articolo 8 c. IV^ d.p.r. 7 agosto 2019 n. 143 vi era anche l'art. 19 del D.L. 12 settembre
2013 n. 104 per cui la graduatoria del Conservatorio di Matera (quella definitiva pubblicata in data 15 giugno 2020) possedeva una efficacia triennale e non biennale.
, a supporto della propria tesi, richiamava anche l'art. 2 d.p.r. 7 agosto Parte_1
2019 n. 143 nella parte in cui riporta che “…le ST, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale .entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo…”.
La scelta di non considerare come valida ed efficace la graduatoria del Controparte_4 aveva orientato il di a richiedere altre graduatorie di istituto da
[...] CP_1 CP_1 cui attingere, mentre, se avesse ricevuto conferma per l'Anno Parte_1
Accademico 2022-2023, egli avrebbe avuto diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro nell'anno successivo ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 29 marzo 2023, n. 180 e delle successive note . CP_5
La difesa del ricorrente chiedeva, quindi, che, previa disapplicazione incidentale della Nota,
Registro Ufficiale Prot. n. 5392 in data 3 luglio 2024 avente ad oggetto “prof.
[...]
: contratto a tempo determinato del 02/11/2022” a firma del Direttore legale Parte_1 rappresentante pro-tempore del Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di fosse riammesso in servizio, con conseguente stabilizzazione del CP_1 Parte_1 rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato e ricostruzione della carriera, oltre al diritto al risarcimento danni di € 50.000,00 per il trattamento patito.
Si costituiva nel corrente giudizio il Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Conservatorio, in particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto tardivo (alla domanda principale avanzata dal ricorrente doveva applicarsi, in materia di licenziamenti individuali, l'art. 6 L. n. 604/1966, il quale fissa i termini di decadenza per l'impugnazione dei provvedimenti estintivi del rapporto assunti dal datore di lavoro che, nel caso di specie, non erano stati rispettati).
In subordine, poi, il , nel caso di qualificazione della domanda attorea anche CP_1 come pretesa all'accertamento del diritto ad essere incluso nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 19 co. 1 e 2 del d.l. 104/2013, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine in favore del Tribunale di Roma e, comunque, il difetto di legittimazione passiva del resistente. CP_1
All'udienza del 29.04.25, la difesa attorea contestava l'applicabilità della l. 604/66 in quanto il contratto di lavoro in essere tra il ricorrente ed il Conservatorio era un contratto a tempo determinato ed invocava l'applicazione dell'art. 14 c. 4 quater d. l. 36/22 entrato in vigore il primo maggio 2022 in base al quale le graduatorie di istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte delle istituzioni possedevano una vigenza triennale CP_5 dalla data di approvazione e quindi la graduatoria del doveva Controparte_4 ritenersi pienamente valida ed efficace a quella data e, pertanto, il avrebbe CP_1 dovuto applicarla.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
Quindi, dopo il deposito di note conclusive, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno
25.11.2025.
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Così sintetizzato l'iter processuale e le ragioni del contendere, ritiene il Giudice che il ricorso vada rigettato.
Va rammentato, innanzitutto, che la Corte di Cassazione ha sancito la possibilità per il
Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d.
“ragione più liquida” che consente al Giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che pur se logicamente subordinata ad altre sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività
e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così Cass. SU n. 24883 del 2008). Ne consegue che il giudice ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo" (così, da ultimo, Cass. 10839/2019).
Maggiore liquidità della questione, quindi, significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr. Trib.
Milano sent. n. 2895 del 21.05.20).
Ciò detto, osserva il Giudice come non abbia contestato la bontà dell'iter Parte_1 procedimentale seguito dal resistente laddove quest'ultimo ha proceduto CP_1 come da indicazioni della Nota MUR n. 12.157 del 10 ottobre 2022 rubricata “Incarichi a tempo determinato A.A. 2022/2023. Utilizzo graduatorie di istituto e proroga dei contratti fino ad avente titolo” (cfr. doc. 7 di parte resistente). Infatti, nel corso dell'A.A. 2022/2023 le assunzioni del personale docente a tempo indeterminato e determinato dovevano avvenire attingendo a graduatorie nazionali, a seguito di nomine effettuate direttamente dall'allora
, nei limiti indicati dal DPCM 18 luglio 2022 e ciò Controparte_6 su posti vacanti e disponibili, mentre per i settori disciplinari per i quali non vi erano candidati sulla graduatoria nazionale (come era nel caso del settore artistico disciplinare
COTP/01 “Teoria dell'Armonia e dell'Analisi”) era possibile (appunto, come da indicazioni della Nota MUR n. 12.157 del 10 ottobre 2022 rubricata: “Incarichi a tempo determinato
A.A. 2022/2023. Utilizzo graduatorie di istituto e proroga dei contratti fino ad avente titolo”) confermare, con la clausola “fino ad avente titolo”, i contratti a tempo determinato già stipulati per l'A.A. 2021/2022 in assenza di individuazioni da parte del e per il CP_6 tempo strettamente necessario a ricorrere alle graduatorie di . CP_7
Ciò aveva, quindi, fatto correttamente - anche secondo il ricorrente (cfr. anche pg. 5 del ricorso cautelare) - il Conservatorio di Udine, confermando per l'A.A. 2022/2023 con la clausola “fino ad avente titolo” (come raccomandato dal ) il contratto a tempo CP_6 determinato stipulato con per il precedente Anno Accademico Parte_1
2021/2022 e ciò fino allo scorrimento della graduatoria di Istituto. ha ritenuto, invece, che l'errore commesso dal Conservatorio di Parte_1 CP_1 sia stato quello di aver, poi, ritenuto decaduta, a fine anno 2022, la graduatoria pubblicata dal Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, Prot. n. 2340 del 16 marzo 2020 con successiva proroga al 15 giugno 2020 (cfr. anche pg. 5 del ricorso cautelare).
Anche in sede di reclamo e nel ricorso introduttivo del corrente giudizio (cfr. pg. 5 del ricorso) ha ribadito che l'unico tema della vertenza attiene alla giuridica Parte_1 efficacia e validità, o meno, della graduatoria del Conservatorio di Matera quantomeno fino al giugno 2023.
Ebbene, osserva il Giudice, che la legge 21 dicembre 1999, n. 508 è stata adottata al fine della riforma "delle Accademie di belle arti, dell nazionale di danza, CP_8 dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (Isia), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati".
L'art. 2, comma 2, ha disposto che i "Conservatori di musica, l' Controparte_9 danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali
e coreutici".
Il comma 7 dello stesso art. 2 ha demandato a regolamenti di delegificazione la disciplina concreta di vari profili delle ST , tra i quali quello, appunto, relativo alle CP_5
"procedure di reclutamento del personale".
Per quanto attiene al reclutamento, in particolare, in attesa dell'adozione del regolamento di disciplina della procedure di reclutamento del personale, è stato adottato l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il quale ha previsto che: "Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili.
L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del
[...]
". Controparte_10
Il predetto regolamento di delegificazione è stato emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, recante "le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM".
Parte ricorrente (cfr. anche pg. 6 e 7 del ricorso cautelare) ha poggiato la propria tesi sull'assunto che troverebbe applicazione nel caso di specie il disposto dell'art. 5 del D.P.R.
n. 143/2019, entrato in vigore il 31/12/19 in base al quale: “
1. Dall'anno accademico
2020/2021 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici.
2. I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro che risultano nelle seguenti graduatorie, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine:
a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli
(GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; e) graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Tuttavia, il D.P.R. n. 143/2019 è stato oggetto di numerose modifiche, che hanno spostato in avanti negli anni i termini di applicazione dello stesso e, in particolare per quel che interessa, tale disposizione è stata modificata dall'art. 3 quater D.L. n. 1/2020, entrato in vigore dal 10.01.20, poi modificato dall'art. 6 del D.L. 228/2021 entrato in vigore il
31/12/21, convertito dalla legge n. 15/2022, e, infine per quel che interessa, dall'art. 6, comma 4, del D.L. 198/2022, entrato in vigore il 30/12/22.
Il Decreto legge 09/01/2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del
[...]
del ” ha previsto all'art 3-quater Controparte_11 Controparte_6 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” ed inserito dalla legge di conversione 05/03/2020, n. 12, testualmente che “1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2019, n. 143, si applicano «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2024”.
Visto che l'applicazione delle disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione ed il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, è stata spostata in avanti in forza degli interventi normativi che si sono succeduti, anche l'art. 19 c. 1 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 è stato via via negli anni modificato continuando a disciplinare le procedure di reclutamento del personale fino all'anno accademico 2024/2025 (“Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-
2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022,
2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo
270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato”).
Pertanto, nel caso di specie, con riferimento all'anno accademico 2022/2023
[...]
non può invocare l'applicazione di una norma (l'art. 5 del D.P.R. n. 143/2019) Parte_1 che al tempo non era ancora applicabile.
Né il ricorrente aveva maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (come richiesto dall'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104), avendo il ricorrente dichiarato, a pagina 6 del ricorso introduttivo (e ugualmente in sede cautelare), di aver insegnato “…la materia di competenza “Teoria dell'armonia e dell'analisi – COTP/01” presso il
Conservatorio di Musica di Bari dal 15 febbraio 2019 al 31 ottobre 2019; ancora presso il medesimo Conservatorio dall'1 novembre 2019 al 3 febbraio 2020; ed ancora presso il
di RO IC con decorrenza dal 25 marzo 2021 al 31 ottobre Controparte_1
2021 e dal 1 novembre 2021 all'8 novembre 2021. Successivamente il ricorrente venne chiamato dal di Trieste, sempre con contratto a tempo determinato, Controparte_1 dal 17 febbraio 2022 al 1 marzo 2022, per poi spostarsi presso il di CP_1 CP_1 dove ha prestato servizio dal 4 marzo 2022 al 31 ottobre 2022 ed indi dal 1 novembre 2022 al 9 gennaio 2023”.
Peraltro, opportunamente a parere del Giudice, parte resistente ha rilevato che i tre anni accademici di insegnamento, ai sensi del citato art. 19 c. 2, dovevano essere stati maturati alla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta il giorno 12.09.13, oppure alla data del
30.06.14 considerando il D.M. n. 526/2014 (con il quale “sono costituite, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto - legge n. 104 del 2013, apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” (art. 1); anche in questo decreto l'art. 2, nell'individuare i soggetti ammessi, fa riferimento al requisito dei tre anni accademici di insegnamento specificando che questi debbano essere stati maturati “alla data del presente decreto”). L'odierno ricorrente aveva, invece, indicato gli a.a. 2018/2019 (Conservatorio di Musica di Bari),
2020/2021 (Conservatorio di Musica di RO IC) e 2021/2022 (Conservatorio di
Musica di . Senza contare che l'art. 4 del suddetto decreto fissa le regole CP_1 procedimentali riguardanti la costituzione di tali graduatorie, stabilendo che “il candidato che abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, come previsto dall'articolo
2, commi 2 e 3, può produrre domanda di inserimento per la graduatoria nazionale per la quale abbia comunque superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria d'istituto”, mentre il ricorrente di tale necessaria domanda di inserimento e dell'avvenuto inserimento in quella graduatoria non ha dato alcuna prova.
In ogni caso, ritiene il Giudice che sia pacifico che non fosse inserito in Parte_1 graduatorie nazionali tanto che egli stesso ha lamentato in sede cautelare e di reclamo che il suo nominativo non è stato attinto dal (non da graduatorie nazionali Controparte_1 ma) dalla graduatoria di istituto del . CP_1 CP_4
Del resto, si è già detto che il resistente ha proceduto come da indicazioni CP_1 della Nota MUR n. 12.157 del 10 ottobre 2022 rubricata “Incarichi a tempo determinato
A.A. 2022/2023. Utilizzo graduatorie di istituto e proroga dei contratti fino ad avente titolo”
(cfr. doc. 7 di parte resistente); infatti, nel corso dell'A.A. 2022/2023 le assunzioni del personale docente a tempo indeterminato e determinato dovevano avvenire attingendo a graduatorie nazionali, a seguito di nomine effettuate direttamente dall'allora
[...]
, nei limiti indicati dal DPCM 18 luglio 2022 e ciò su posti Controparte_6 vacanti e disponibili, mentre per i settori disciplinari per i quali non vi erano candidati sulla graduatoria nazionale (come era nel caso del settore artistico disciplinare COTP/01 “Teoria dell'Armonia e dell'Analisi”) era possibile (appunto, come da indicazioni della Nota MUR
n. 12.157 del 10 ottobre 2022 rubricata: “Incarichi a tempo determinato A.A. 2022/2023.
Utilizzo graduatorie di istituto e proroga dei contratti fino ad avente titolo”) confermare, con la clausola “fino ad avente titolo”, i contratti a tempo determinato già stipulati per l'A.A.
2021/2022 in assenza di individuazioni da parte del e per il tempo strettamente CP_6 necessario a ricorrere alle graduatorie di . CP_7
Inoltre, circa la durata della graduatoria di istituto di Matera, vi è da dire che il relativo bando
(cfr. doc. 3 allegato alla memoria di parte resistente) all'art. 9 ha previsto espressamente che
“le graduatorie hanno validità fino all'approvazione del Regolamento governativo recante la nuova disciplina del reclutamento del personale docente delle istituzioni ed, in CP_5 ogni caso, non oltre il triennio accademico 2019/20, 2020/21, 2021/22”.
Quindi, considerato che il “Regolamento governativo recante la nuova disciplina del reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM” e cioè il d.p.r. 2019, n. 143, per quanto già sopra detto, non avrebbe trovato applicazione fino all'anno accademico
2025/2026, la graduatoria in questione era valida solo per anni accademici determinati (in particolare, non oltre l'anno accademico 2021/2022) e, quindi, non con decorrenza da un particolare termine (ad es. l'approvazione della graduatoria definitiva, come, invece, ha sostenuto l'odierno ricorrente).
Si evidenzia che l'anno accademico va dal 1° novembre al 31 ottobre del successivo anno solare (cfr. art. 19 regio decreto 31.08.33 n. 1592).
Né a diversa conclusione conduce il richiamo attoreo alla graduatoria definitiva del
Concorso per il Reclutamento a tempo indeterminato di Docenti di Conservatori di Musica nel settore Disciplinare COTP/01 Prot. n. 8918/2023 del 20 ottobre 2023 indetto dal di Venezia, sostenendo che la durata triennale di Controparte_12 quest'ultima, fissata dall'art. 10 co. 6 del relativo bando, dimostri la reale efficacia e durata anche della graduatoria del (cfr. doc. 26 di parte resistente). Infatti, Controparte_4 la nota MUR n. 11483 del 22/09/2023 (cfr. doc. 22 di parte resistente) riconosce che le graduatorie possono o essere costituite con riferimento a specifici anni accademici (come nel caso di Matera, graduatoria costituita per il 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) o essere vigenti in base agli anni solari indicati dal bando a decorrere dall'approvazione (come nel caso della graduatoria del Conservatorio di Venezia). Per tutto quanto precede, quindi, per l'anno accademico 2022/2023, che è quello in contestazione, la graduatoria di istituto del Conservatorio di Matera non era, comunque, più in vigore.
A conferma di quanto sopra, nel caso in esame, il non ha risposto Controparte_4 all'interpello del di effettuato perché non vi erano candidati disponibili CP_1 CP_1 nelle graduatorie nazionali, rivolto a tutti i Conservatori di musica affinchè comunicassero la sussistenza di eventuali graduatorie d'istituto valide per l'anno accademico 2022/23 (cfr. doc. 8 di parte resistente). L'unico Conservatorio a rispondere all'interpello è stato quello il dalla cui graduatoria è stato poi effettivamente attinto il Controparte_13 nominativo dell'avente titolo (cfr. doc. 10 di parte resistente).
Né, a parere del Giudice, è ravvisabile un comportamento concludente da parte del circa la validità della graduatoria del anche Controparte_1 Controparte_4 per l'anno accademico 2022/2023 rispetto alla conclusione con l'odierno reclamante del contratto dd. 02.11.22 con la clausola “fino all'individuazione dell'avente titolo”.
Invero, il contratto dd. 02.11.22 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), è semplice conferma, solo per il tempo strettamente necessario, del precedente contratto a tempo determinato con esplicita apposizione della clausola “fino all'individuazione dell'avente titolo”, proprio come disposto dalla Nota MUR n. 12157 del 10/10/2022 “Incarichi a tempo determinato
a.a. 2022/2023. Utilizzo graduatorie di istituto e proroga dei contratti fino ad avente titolo” che, lo si ribadisce, ha previsto per i settori in cui non vi erano candidati, come quello di cui si tratta, la possibilità di “…..provvedere sin d'ora a conferire incarichi a tempo determinato per l'anno accademico 2022/2023 a valere sulle graduatorie d'istituto, esclusivamente per
i settori artisticodisciplinari per i quali NON vi sono candidati in alcuna graduatoria nazionale, di cui si allega elenco aggiornato. Per individuare il beneficiario del contratto a tempo determinato occorre effettuare ex novo lo scorrimento della graduatoria: eventuali contratti in essere non rappresentano infatti motivo di precedenza…. Laddove non siano conferiti incarichi entro l'avvio dell'anno accademico, a causa dei tempi di costituzione di nuove graduatorie d'istituto, sarà possibile confermare con clausola “fino ad avente titolo”, per il tempo strettamente necessario, i contratti a tempo determinato già stipulati per l'anno accademico 2021/2022….” (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
Infine, solo all'udienza del 29.04.25 e, quindi, tardivamente, parte ricorrente ha, poi, invocato l'applicazione dell'art. 14 c. 4 quater d.l. 36/22, operando una inammissibile mutatio libelli, per modifica dei fatti storici posti a fondamento delle originarie domande. La norma invocata da ultimo, infatti, non presuppone l'ultrattività della validità triennale delle graduatorie di istituto al fine di consentire il reclutamento a tempo determinato da parte delle istituzioni (con conseguente validità triennale dalla data di approvazione anche CP_5 della stessa graduatoria del di Matera), ma disciplina, invece, la diversa CP_1 fattispecie del mantenimento, con vigenza triennale, degli Elenchi A e B previsti dal DPCM
n. 258/2021 “quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”, elenchi nei quali, pertanto, il ricorrente, per avvalersi della norma, dovrebbe essere inserito. Trattasi, all'evidenza, di fatto storico nuovo del quale, peraltro, parte ricorrente non fornisce prova.
Da ultimo, attesa la complessità della materia, ritiene il Giudice che anche le spese di lite del corrente processo debbano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa ES BI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Udine il 25.11.25
Il Giudice
Dott.ssa ES BI
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 25.11.25, nella causa di cui al n. 12/25 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
ES BI, sono comparsi l'avv. Giovanni Attilio De Martin per parte ricorrente e l'avv.
Guglielmi per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste per parte resistente.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Giovanni Attilio De Martin contesta di aver effettuato una mutatio libelli avendo solo dato una indicazione normativa significativa dell'intenzione del legislatore;
quanto al merito conclude come da ricorso e note conclusive.
L'avv. Guglielmi si riporta alla memoria di costituzione e alle note conclusive.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa ES BI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
ES BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12/25, promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Giovanni Attilio De Martin
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- resistente - sulle seguenti conclusioni di parte:
FR ET:
NEL MERITO:
• Per tutte le motivazioni di cui al presente ricorso, previa declaratoria dell'illegittimità dell'estinzione del rapporto di lavoro di cui al contratto 2 novembre 2022, Prot. n. 7067/C1 inter-partes; disapplicata incidentalmente, ex Articolo 5 L. n. 2248/1865, la Nota, Registro
Ufficiale Prot. n. 5392 in data 3 luglio 2024 avente ad oggetto: “prof. : Parte_1 contratto a tempo determinato del 02/11/2022” a firma del Direttore Legale rappresentante pro- tempore del Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di CP_1 • Accertarsi e dichiararsi che il Prof. ha diritto ad essere riammesso in Parte_1 servizio ed ha diritto a che il suo rapporto di pubblico impiego sia stabilizzato con contratto a tempo indeterminato, a' sensi e per gli effetti di cui al D.M. 29 marzo 2023, n. 180 e delle successive Note AFAM, fra le quali la Nota n. 7140 del 9 giugno 2023 e la successiva del 25 settembre 2023;
• Accertarsi e dichiararsi, per logica conseguenza, che il Prof. ha diritto Parte_1 alla ricostruzione della carriera mediante corresponsione di tutte le retribuzioni dovute e non corrisposte dalla data di illegittima estinzione del rapporto di lavoro (28 dicembre 2022) con maggiorazione di rivalutazione ed interessi dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
• Accertarsi e dichiararsi che il Prof. ha diritto a che la sua posizione Parte_1 contributiva e previdenziale sia sanata dall'Ente Intimato;
• Per conseguenza, condannarsi il di in persona del Legale Controparte_2 CP_1 rappresentante pro -tempore , a: a) riammettere in servizio e stabilizzare il rapporto di lavoro del ricorrente con contratto a tempo indeterminato;
b) ricostruire la carriera del ricorrente e corrispondere al Prof. i connessi arretrati stipendiali e contributi Parte_1 previdenziali, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria e con decorrenza dalla data di estinzione illegittima del rapporto di lavoro (28 dicembre 2022);
• Attese le modalità di estinzione del rapporto di lavoro e lo stato di profonda prostrazione in cui è caduto il ricorrente, accertarsi e dichiararsi che il Prof. ha diritto ad Parte_1 ottenere un risarcimento danni che si ritiene equo stimare nella somma di € 50.000,00 (€ cinquanta mila) per aver sottoposto una persona sensibile ad un simile e non consono trattamento. Valuti il Sig. Giudice adito se disporre adeguata Perizia o se calcolare il danno ex
Articolo 1226 C.C . Con condanna dell'Istituzione intimata a corrispondere siffatta somma, a titolo risarcitorio, al Prof. , con interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo;
• Con ogni consequenziale statuizione anche per quanto concerne l'integrale rifusione delle spese e delle competenze dell'odierno Giudizio Civile del lavoro, come per generale norma;
• Si domanda l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite fra le parti costituite per l'ipotesi di rigetto del ricorso di merito, confermando peraltro l'orientamento, sul punto, e le statuizioni dei Giudici della cautela (sia di primo che di secondo grado - reclamo). Ciò in ragione della effettiva complessità delle fonti normative applicabili alla fattispecie, le quali sono state più volte modificate nel tempo dal Legislatore con ciò determinandosi una evidente ed oggettiva incertezza ed aleatorietà in merito alla loro corretta interpretazione ed applicazione. L'integrale compensazione, per l'ipotesi di rigetto del ricorso, viene domandata, altresì, in ragione della certa novità della questione trattata in ordine alla quale non esistono precedenti specifici, ex Articolo 92 C.p.c. come già delibato dai Giudici della cautela.
CONSERVATORIO DI MUSICA “ DI UDINE: Controparte_1
Chiede a codesto Ill.mo Tribunale l'integrale rigetto dell'avversario ricorso, sotto ogni profilo, essendo inammissibile poiché tardivo e, in ogni caso, infondato nel merito. In subordine, nel caso in cui l'avversa domanda venga qualificata anche come pretesa all'accertamento del diritto ad essere incluso nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 19 co. 1 e 2 del d.l. 104/2013 si eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine, in favore del Tribunale di Roma e comunque il difetto di legittimazione passiva del resistente Si chiede, inoltre, di rigettare ogni domanda risarcitoria in CP_1 quanto infondata. Spese vinte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, dapprima, ricorso ex art. 700 c.p.c. esponendo di essere Parte_1 docente di Conservatorio nella materia “Teoria dell'armonia e dell'analisi – COTP/01” e di essere posizionato al n. 29 della graduatoria pubblicata dal “E.R. Controparte_1
Duni” di Matera, Prot. n. 2340 del 16 marzo 2020 con successiva proroga, a seguito della fase dei reclami amministrativi, al 15 giugno 2020. Spiegava di essere stato assunto dal
Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di con contratto a tempo CP_1 determinato, Prot. n. 1474 del 4 marzo 2022 e ciò fino alla data del 31 ottobre 2022 (dopo aver lavorato presso altri conservatori dal 2019 in avanti) e di aver in seguito concluso, sempre con il , un nuovo contratto a tempo determinato in data 2 Controparte_1 novembre 2022 con la clausola “fino all'individuazione dell'avente titolo”. Il 28 dicembre
2022 al ricorrente era stata comunicata l'intervenuta individuazione dell'avente titolo nella persona di La difesa attorea evidenziava che non CP_3 Parte_1 comprendeva la ragione per la quale non era stato stabilizzato, pur avendone i requisiti di legge, e che, dopo aver tentato senza esito di risolvere la questione in via stragiudiziale, si era trovato costretto ad adire il Tribunale.
Il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. veniva reclamato dall'odierno ricorrente, tuttavia anche il reclamo veniva rigettato. Quindi, introduceva il corrente processo di merito. Parte_1
Secondo la tesi di parte ricorrente, il Conservatorio di aveva errato nell'aver ritenuto CP_1 decaduta, a fine anno 2022, la graduatoria pubblicata dal Conservatorio di Musica “E.R.
Duni” di Matera, la quale aveva, invece, in tesi attorea, mantenuto la sua efficacia e validità giuridica fino alla data del 15 giugno 2023. Il ricorrente rimarcava che, benchè la validità e l'efficacia giuridica delle graduatorie nel pubblico impiego, inizialmente di anni tre, fosse stata ricondotta con norma generale dall'anno 2020 a soli due anni, tuttavia, nello specifico settore trovava applicazione quale lex specialis il regolamento D.p.r. 7 agosto 2019, n. 143, il cui art. 5, commi I^ e II^, disponeva che: “
1. Dall'anno accademico 2020/2021 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici.
2. I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro che risultano nelle seguenti graduatorie, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine: a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297; b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto- legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128; e) graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. In base a detta normativa la graduatoria in cui era inserito il ricorrente possedeva, in tesi difensiva, un'efficacia triennale e non biennale, consentendo ai Conservatori di attingere per tre anni e non per due anni da dette graduatorie ai fini della stipula dei contratti, anche a tempo determinato.
Secondo il ricorrente, in particolare, fra le abrogazioni disposte (ma non ancora attuate) dall'articolo 8 c. IV^ d.p.r. 7 agosto 2019 n. 143 vi era anche l'art. 19 del D.L. 12 settembre
2013 n. 104 per cui la graduatoria del Conservatorio di Matera (quella definitiva pubblicata in data 15 giugno 2020) possedeva una efficacia triennale e non biennale.
, a supporto della propria tesi, richiamava anche l'art. 2 d.p.r. 7 agosto Parte_1
2019 n. 143 nella parte in cui riporta che “…le ST, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale .entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo…”.
La scelta di non considerare come valida ed efficace la graduatoria del Controparte_4 aveva orientato il di a richiedere altre graduatorie di istituto da
[...] CP_1 CP_1 cui attingere, mentre, se avesse ricevuto conferma per l'Anno Parte_1
Accademico 2022-2023, egli avrebbe avuto diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro nell'anno successivo ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 29 marzo 2023, n. 180 e delle successive note . CP_5
La difesa del ricorrente chiedeva, quindi, che, previa disapplicazione incidentale della Nota,
Registro Ufficiale Prot. n. 5392 in data 3 luglio 2024 avente ad oggetto “prof.
[...]
: contratto a tempo determinato del 02/11/2022” a firma del Direttore legale Parte_1 rappresentante pro-tempore del Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di fosse riammesso in servizio, con conseguente stabilizzazione del CP_1 Parte_1 rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato e ricostruzione della carriera, oltre al diritto al risarcimento danni di € 50.000,00 per il trattamento patito.
Si costituiva nel corrente giudizio il Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Conservatorio, in particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto tardivo (alla domanda principale avanzata dal ricorrente doveva applicarsi, in materia di licenziamenti individuali, l'art. 6 L. n. 604/1966, il quale fissa i termini di decadenza per l'impugnazione dei provvedimenti estintivi del rapporto assunti dal datore di lavoro che, nel caso di specie, non erano stati rispettati).
In subordine, poi, il , nel caso di qualificazione della domanda attorea anche CP_1 come pretesa all'accertamento del diritto ad essere incluso nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 19 co. 1 e 2 del d.l. 104/2013, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine in favore del Tribunale di Roma e, comunque, il difetto di legittimazione passiva del resistente. CP_1
All'udienza del 29.04.25, la difesa attorea contestava l'applicabilità della l. 604/66 in quanto il contratto di lavoro in essere tra il ricorrente ed il Conservatorio era un contratto a tempo determinato ed invocava l'applicazione dell'art. 14 c. 4 quater d. l. 36/22 entrato in vigore il primo maggio 2022 in base al quale le graduatorie di istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte delle istituzioni possedevano una vigenza triennale CP_5 dalla data di approvazione e quindi la graduatoria del doveva Controparte_4 ritenersi pienamente valida ed efficace a quella data e, pertanto, il avrebbe CP_1 dovuto applicarla.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
Quindi, dopo il deposito di note conclusive, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno
25.11.2025.
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Così sintetizzato l'iter processuale e le ragioni del contendere, ritiene il Giudice che il ricorso vada rigettato.
Va rammentato, innanzitutto, che la Corte di Cassazione ha sancito la possibilità per il
Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d.
“ragione più liquida” che consente al Giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che pur se logicamente subordinata ad altre sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività
e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così Cass. SU n. 24883 del 2008). Ne consegue che il giudice ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo" (così, da ultimo, Cass. 10839/2019).
Maggiore liquidità della questione, quindi, significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr. Trib.
Milano sent. n. 2895 del 21.05.20).
Ciò detto, osserva il Giudice come non abbia contestato la bontà dell'iter Parte_1 procedimentale seguito dal resistente laddove quest'ultimo ha proceduto CP_1 come da indicazioni della Nota MUR n. 12.157 del 10 ottobre 2022 rubricata “Incarichi a tempo determinato A.A. 2022/2023. Utilizzo graduatorie di istituto e proroga dei contratti fino ad avente titolo” (cfr. doc. 7 di parte resistente). Infatti, nel corso dell'A.A. 2022/2023 le assunzioni del personale docente a tempo indeterminato e determinato dovevano avvenire attingendo a graduatorie nazionali, a seguito di nomine effettuate direttamente dall'allora
, nei limiti indicati dal DPCM 18 luglio 2022 e ciò Controparte_6 su posti vacanti e disponibili, mentre per i settori disciplinari per i quali non vi erano candidati sulla graduatoria nazionale (come era nel caso del settore artistico disciplinare
COTP/01 “Teoria dell'Armonia e dell'Analisi”) era possibile (appunto, come da indicazioni della Nota MUR n. 12.157 del 10 ottobre 2022 rubricata: “Incarichi a tempo determinato
A.A. 2022/2023. Utilizzo graduatorie di istituto e proroga dei contratti fino ad avente titolo”) confermare, con la clausola “fino ad avente titolo”, i contratti a tempo determinato già stipulati per l'A.A. 2021/2022 in assenza di individuazioni da parte del e per il CP_6 tempo strettamente necessario a ricorrere alle graduatorie di . CP_7
Ciò aveva, quindi, fatto correttamente - anche secondo il ricorrente (cfr. anche pg. 5 del ricorso cautelare) - il Conservatorio di Udine, confermando per l'A.A. 2022/2023 con la clausola “fino ad avente titolo” (come raccomandato dal ) il contratto a tempo CP_6 determinato stipulato con per il precedente Anno Accademico Parte_1
2021/2022 e ciò fino allo scorrimento della graduatoria di Istituto. ha ritenuto, invece, che l'errore commesso dal Conservatorio di Parte_1 CP_1 sia stato quello di aver, poi, ritenuto decaduta, a fine anno 2022, la graduatoria pubblicata dal Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, Prot. n. 2340 del 16 marzo 2020 con successiva proroga al 15 giugno 2020 (cfr. anche pg. 5 del ricorso cautelare).
Anche in sede di reclamo e nel ricorso introduttivo del corrente giudizio (cfr. pg. 5 del ricorso) ha ribadito che l'unico tema della vertenza attiene alla giuridica Parte_1 efficacia e validità, o meno, della graduatoria del Conservatorio di Matera quantomeno fino al giugno 2023.
Ebbene, osserva il Giudice, che la legge 21 dicembre 1999, n. 508 è stata adottata al fine della riforma "delle Accademie di belle arti, dell nazionale di danza, CP_8 dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (Isia), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati".
L'art. 2, comma 2, ha disposto che i "Conservatori di musica, l' Controparte_9 danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali
e coreutici".
Il comma 7 dello stesso art. 2 ha demandato a regolamenti di delegificazione la disciplina concreta di vari profili delle ST , tra i quali quello, appunto, relativo alle CP_5
"procedure di reclutamento del personale".
Per quanto attiene al reclutamento, in particolare, in attesa dell'adozione del regolamento di disciplina della procedure di reclutamento del personale, è stato adottato l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il quale ha previsto che: "Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili.
L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del
[...]
". Controparte_10
Il predetto regolamento di delegificazione è stato emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, recante "le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM".
Parte ricorrente (cfr. anche pg. 6 e 7 del ricorso cautelare) ha poggiato la propria tesi sull'assunto che troverebbe applicazione nel caso di specie il disposto dell'art. 5 del D.P.R.
n. 143/2019, entrato in vigore il 31/12/19 in base al quale: “
1. Dall'anno accademico
2020/2021 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici.
2. I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro che risultano nelle seguenti graduatorie, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine:
a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli
(GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; e) graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Tuttavia, il D.P.R. n. 143/2019 è stato oggetto di numerose modifiche, che hanno spostato in avanti negli anni i termini di applicazione dello stesso e, in particolare per quel che interessa, tale disposizione è stata modificata dall'art. 3 quater D.L. n. 1/2020, entrato in vigore dal 10.01.20, poi modificato dall'art. 6 del D.L. 228/2021 entrato in vigore il
31/12/21, convertito dalla legge n. 15/2022, e, infine per quel che interessa, dall'art. 6, comma 4, del D.L. 198/2022, entrato in vigore il 30/12/22.
Il Decreto legge 09/01/2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del
[...]
del ” ha previsto all'art 3-quater Controparte_11 Controparte_6 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” ed inserito dalla legge di conversione 05/03/2020, n. 12, testualmente che “1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2019, n. 143, si applicano «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2024”.
Visto che l'applicazione delle disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione ed il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, è stata spostata in avanti in forza degli interventi normativi che si sono succeduti, anche l'art. 19 c. 1 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 è stato via via negli anni modificato continuando a disciplinare le procedure di reclutamento del personale fino all'anno accademico 2024/2025 (“Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-
2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022,
2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo
270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato”).
Pertanto, nel caso di specie, con riferimento all'anno accademico 2022/2023
[...]
non può invocare l'applicazione di una norma (l'art. 5 del D.P.R. n. 143/2019) Parte_1 che al tempo non era ancora applicabile.
Né il ricorrente aveva maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (come richiesto dall'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104), avendo il ricorrente dichiarato, a pagina 6 del ricorso introduttivo (e ugualmente in sede cautelare), di aver insegnato “…la materia di competenza “Teoria dell'armonia e dell'analisi – COTP/01” presso il
Conservatorio di Musica di Bari dal 15 febbraio 2019 al 31 ottobre 2019; ancora presso il medesimo Conservatorio dall'1 novembre 2019 al 3 febbraio 2020; ed ancora presso il
di RO IC con decorrenza dal 25 marzo 2021 al 31 ottobre Controparte_1
2021 e dal 1 novembre 2021 all'8 novembre 2021. Successivamente il ricorrente venne chiamato dal di Trieste, sempre con contratto a tempo determinato, Controparte_1 dal 17 febbraio 2022 al 1 marzo 2022, per poi spostarsi presso il di CP_1 CP_1 dove ha prestato servizio dal 4 marzo 2022 al 31 ottobre 2022 ed indi dal 1 novembre 2022 al 9 gennaio 2023”.
Peraltro, opportunamente a parere del Giudice, parte resistente ha rilevato che i tre anni accademici di insegnamento, ai sensi del citato art. 19 c. 2, dovevano essere stati maturati alla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta il giorno 12.09.13, oppure alla data del
30.06.14 considerando il D.M. n. 526/2014 (con il quale “sono costituite, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto - legge n. 104 del 2013, apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” (art. 1); anche in questo decreto l'art. 2, nell'individuare i soggetti ammessi, fa riferimento al requisito dei tre anni accademici di insegnamento specificando che questi debbano essere stati maturati “alla data del presente decreto”). L'odierno ricorrente aveva, invece, indicato gli a.a. 2018/2019 (Conservatorio di Musica di Bari),
2020/2021 (Conservatorio di Musica di RO IC) e 2021/2022 (Conservatorio di
Musica di . Senza contare che l'art. 4 del suddetto decreto fissa le regole CP_1 procedimentali riguardanti la costituzione di tali graduatorie, stabilendo che “il candidato che abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, come previsto dall'articolo
2, commi 2 e 3, può produrre domanda di inserimento per la graduatoria nazionale per la quale abbia comunque superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria d'istituto”, mentre il ricorrente di tale necessaria domanda di inserimento e dell'avvenuto inserimento in quella graduatoria non ha dato alcuna prova.
In ogni caso, ritiene il Giudice che sia pacifico che non fosse inserito in Parte_1 graduatorie nazionali tanto che egli stesso ha lamentato in sede cautelare e di reclamo che il suo nominativo non è stato attinto dal (non da graduatorie nazionali Controparte_1 ma) dalla graduatoria di istituto del . CP_1 CP_4
Del resto, si è già detto che il resistente ha proceduto come da indicazioni CP_1 della Nota MUR n. 12.157 del 10 ottobre 2022 rubricata “Incarichi a tempo determinato
A.A. 2022/2023. Utilizzo graduatorie di istituto e proroga dei contratti fino ad avente titolo”
(cfr. doc. 7 di parte resistente); infatti, nel corso dell'A.A. 2022/2023 le assunzioni del personale docente a tempo indeterminato e determinato dovevano avvenire attingendo a graduatorie nazionali, a seguito di nomine effettuate direttamente dall'allora
[...]
, nei limiti indicati dal DPCM 18 luglio 2022 e ciò su posti Controparte_6 vacanti e disponibili, mentre per i settori disciplinari per i quali non vi erano candidati sulla graduatoria nazionale (come era nel caso del settore artistico disciplinare COTP/01 “Teoria dell'Armonia e dell'Analisi”) era possibile (appunto, come da indicazioni della Nota MUR
n. 12.157 del 10 ottobre 2022 rubricata: “Incarichi a tempo determinato A.A. 2022/2023.
Utilizzo graduatorie di istituto e proroga dei contratti fino ad avente titolo”) confermare, con la clausola “fino ad avente titolo”, i contratti a tempo determinato già stipulati per l'A.A.
2021/2022 in assenza di individuazioni da parte del e per il tempo strettamente CP_6 necessario a ricorrere alle graduatorie di . CP_7
Inoltre, circa la durata della graduatoria di istituto di Matera, vi è da dire che il relativo bando
(cfr. doc. 3 allegato alla memoria di parte resistente) all'art. 9 ha previsto espressamente che
“le graduatorie hanno validità fino all'approvazione del Regolamento governativo recante la nuova disciplina del reclutamento del personale docente delle istituzioni ed, in CP_5 ogni caso, non oltre il triennio accademico 2019/20, 2020/21, 2021/22”.
Quindi, considerato che il “Regolamento governativo recante la nuova disciplina del reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM” e cioè il d.p.r. 2019, n. 143, per quanto già sopra detto, non avrebbe trovato applicazione fino all'anno accademico
2025/2026, la graduatoria in questione era valida solo per anni accademici determinati (in particolare, non oltre l'anno accademico 2021/2022) e, quindi, non con decorrenza da un particolare termine (ad es. l'approvazione della graduatoria definitiva, come, invece, ha sostenuto l'odierno ricorrente).
Si evidenzia che l'anno accademico va dal 1° novembre al 31 ottobre del successivo anno solare (cfr. art. 19 regio decreto 31.08.33 n. 1592).
Né a diversa conclusione conduce il richiamo attoreo alla graduatoria definitiva del
Concorso per il Reclutamento a tempo indeterminato di Docenti di Conservatori di Musica nel settore Disciplinare COTP/01 Prot. n. 8918/2023 del 20 ottobre 2023 indetto dal di Venezia, sostenendo che la durata triennale di Controparte_12 quest'ultima, fissata dall'art. 10 co. 6 del relativo bando, dimostri la reale efficacia e durata anche della graduatoria del (cfr. doc. 26 di parte resistente). Infatti, Controparte_4 la nota MUR n. 11483 del 22/09/2023 (cfr. doc. 22 di parte resistente) riconosce che le graduatorie possono o essere costituite con riferimento a specifici anni accademici (come nel caso di Matera, graduatoria costituita per il 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) o essere vigenti in base agli anni solari indicati dal bando a decorrere dall'approvazione (come nel caso della graduatoria del Conservatorio di Venezia). Per tutto quanto precede, quindi, per l'anno accademico 2022/2023, che è quello in contestazione, la graduatoria di istituto del Conservatorio di Matera non era, comunque, più in vigore.
A conferma di quanto sopra, nel caso in esame, il non ha risposto Controparte_4 all'interpello del di effettuato perché non vi erano candidati disponibili CP_1 CP_1 nelle graduatorie nazionali, rivolto a tutti i Conservatori di musica affinchè comunicassero la sussistenza di eventuali graduatorie d'istituto valide per l'anno accademico 2022/23 (cfr. doc. 8 di parte resistente). L'unico Conservatorio a rispondere all'interpello è stato quello il dalla cui graduatoria è stato poi effettivamente attinto il Controparte_13 nominativo dell'avente titolo (cfr. doc. 10 di parte resistente).
Né, a parere del Giudice, è ravvisabile un comportamento concludente da parte del circa la validità della graduatoria del anche Controparte_1 Controparte_4 per l'anno accademico 2022/2023 rispetto alla conclusione con l'odierno reclamante del contratto dd. 02.11.22 con la clausola “fino all'individuazione dell'avente titolo”.
Invero, il contratto dd. 02.11.22 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), è semplice conferma, solo per il tempo strettamente necessario, del precedente contratto a tempo determinato con esplicita apposizione della clausola “fino all'individuazione dell'avente titolo”, proprio come disposto dalla Nota MUR n. 12157 del 10/10/2022 “Incarichi a tempo determinato
a.a. 2022/2023. Utilizzo graduatorie di istituto e proroga dei contratti fino ad avente titolo” che, lo si ribadisce, ha previsto per i settori in cui non vi erano candidati, come quello di cui si tratta, la possibilità di “…..provvedere sin d'ora a conferire incarichi a tempo determinato per l'anno accademico 2022/2023 a valere sulle graduatorie d'istituto, esclusivamente per
i settori artisticodisciplinari per i quali NON vi sono candidati in alcuna graduatoria nazionale, di cui si allega elenco aggiornato. Per individuare il beneficiario del contratto a tempo determinato occorre effettuare ex novo lo scorrimento della graduatoria: eventuali contratti in essere non rappresentano infatti motivo di precedenza…. Laddove non siano conferiti incarichi entro l'avvio dell'anno accademico, a causa dei tempi di costituzione di nuove graduatorie d'istituto, sarà possibile confermare con clausola “fino ad avente titolo”, per il tempo strettamente necessario, i contratti a tempo determinato già stipulati per l'anno accademico 2021/2022….” (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
Infine, solo all'udienza del 29.04.25 e, quindi, tardivamente, parte ricorrente ha, poi, invocato l'applicazione dell'art. 14 c. 4 quater d.l. 36/22, operando una inammissibile mutatio libelli, per modifica dei fatti storici posti a fondamento delle originarie domande. La norma invocata da ultimo, infatti, non presuppone l'ultrattività della validità triennale delle graduatorie di istituto al fine di consentire il reclutamento a tempo determinato da parte delle istituzioni (con conseguente validità triennale dalla data di approvazione anche CP_5 della stessa graduatoria del di Matera), ma disciplina, invece, la diversa CP_1 fattispecie del mantenimento, con vigenza triennale, degli Elenchi A e B previsti dal DPCM
n. 258/2021 “quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”, elenchi nei quali, pertanto, il ricorrente, per avvalersi della norma, dovrebbe essere inserito. Trattasi, all'evidenza, di fatto storico nuovo del quale, peraltro, parte ricorrente non fornisce prova.
Da ultimo, attesa la complessità della materia, ritiene il Giudice che anche le spese di lite del corrente processo debbano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa ES BI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Udine il 25.11.25
Il Giudice
Dott.ssa ES BI