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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/12/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, viste le note in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 291/2022 R.G.L.
TRA
, C.F.: , nata in [...] il [...], rapp.t e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Gina Molinaro, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legali rappresentanti pro tempore, C.F.: e C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rapp.ti e difesi dall'avv. Gianfranco Vittori, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliati in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ARTT. 132 E 429 C.P.C.
Appare necessario brevemente riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1.Con ricorso iscritto al n. R.G.L. 291/2022, depositato in data 18.02.2022, ha adito il Parte_1 Tribunale di Lagonegro, sezione lavoro, proponendo opposizione (con contest pensione) avverso l'avviso di addebito n. 40020210001607760000 emesso dall sede di Salerno, pervenutole in data CP_1 17.01.2022, relativo a contributi per la gestione separata commercianti, per il periodo 01/2014 – 12/2019, per la somma complessiva di Euro 27.889,79. L'odierna ricorrente, a sostegno della sua opposizione, ha dedotto:
- l'illegittimità ovvero la nullità della iscrizione d'ufficio alla gestione separata;
- la mancanza di un “preventivo e obbligatorio avviso”, prodromico all'avviso di addebito in questa sede impugnato, avverso il quale parte ricorrente avrebbe potuto presentare ricorso amministrativo per ottenere un annullamento in autotutela. Sul punto, la ricorrente evidenzia di aver comunque presentato, a seguito della notifica del 17.01.2022, una istanza di chiarimento senza esito, seppure con procedura “non conforme”;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale per i periodi dal 2014 al 2017;
- l'illegittimità della sanzione. Ha concluso, chiedendo, previa sospensione (anche inaudita altera parte) dell'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 40020210001607760000, di annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito e accertare e dichiarare non dovute le somme, con condanna dell alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali hé al pagamento di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. 1.1. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' - anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione CP_1 dei crediti ha dedotto l'intervenuto sgravio totale dell'avviso di addebito opposto, in quanto CP_1 Controparte_1 concernen ovuta nella gestione commercianti cui, la ricorrente, era stata iscritta d'ufficio a seguito di progetto Poseidone, con codice azienda 2050292110. Ha evidenziato, inoltre, che “solo a seguito dell'ava la ricorrente si attivava per richiedere la cancellazione.” Pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in favore della da non considerarsi CP_1 legittimata passiva, ovvero, in via gradata, la compensazione integrale delle spese Con provvedimento del 24.05.2023, il Tribunale ha invitato le parti a pervenire ad una soluzione conciliativa in ordine alle spese e, tuttavia, entrambe, mediante le rispettive note scritte depositate per l'udienza del 14.02.2024, hanno insistito per l'accoglimento delle reciproche conclusioni, anche in punto di spese. La causa ha successivamente subito alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. All'udienza del 04.11.2025, la scrivente, che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa, come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c. C 2. In via preliminare, sul difetto di legittimazione passiva della Società Cartolarizzazione dei Crediti si rileva che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1 , n. 448, la cessione a titolo oneroso dei crediti contributivi dell' in favore della ha interessato i crediti CP_1 CP_1 contributivi maturati entro l'anno 2008. Poiché o del presente giud hiesta, mediante l'avviso di addebito opposto, del versamento dei crediti contributivi relativi agli anni 2014 - 2019, si rileva l'assoluto difetto di legittimazione della società di cartolarizzazione, erroneamente citata, che andrà pertanto estromessa dal presente giudizio. 2.1. Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a contendere tra le parti. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata espressamente dalla parte resistente all'atto della costituzione in giudizio e la ricorrente vi ha aderito pur insistendo, come anzidetto, per la condanna dell al pagamento delle spese di lite per il principio della c.d. “soccombenza CP_1 virtuale”. Alla luce di tutto quanto sino ad ora esposto, l'intervenuto sgravio determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 3. Quanto alle spese di lite, le parti non hanno ritenuto di addivenire alla conciliazione proposta dal Tribunale, sicché le stesse vanno regolate in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale” per tutte le parti del giudizio. Le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere;
detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Nel caso in esame, pur non emergendo dagli atti di causa quando sia, in concreto, intervenuto lo sgravio, il fatto che questo sia intervenuto successivamente all'iscrizione a ruolo del giudizio (e, verosimilmente, dopo la notifica del ricorso, tenendo altresì conto che era stata fissata udienza per la trattazione della sola istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato) lo si può comunque desumere tenendo conto della successione cronologica degli eventi, in particolare del fatto che la presente azione giudiziaria sia stata preceduta dal ricorso in sede amministrativa del 10.02.2022. Pertanto, le spese vanno poste a carico dell CP_1 considerando, altresì, che quest'ultimo ha dato atto dell'intervenuto sgravio soltanto nel momento in c costituito in giudizio. deve essere, tuttavia, condannata a pagare le spese processuali in favore Parte_1 di stante zione passiva di quest'ultima. CP_1
premesso, deve aversi riguardo all'importo della prestazione economica e per tal via, ritiene il Tribunale che, nella specie, si debba fare riferimento alla tabella allegata al D.M., relativa alle cause previdenziali tra euro 5.200,01 e 26.000,00 (in tale scaglione rientra il valore della prestazione). Va fatta applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Sicché, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto espletata e del contegno processuale dell CP_1 che ha provveduto allo sgravio immediatamente dopo la notifica del ricorso, si può tenere conto dei valori ivi previsti: ed infatti, si osserva che il D.M. cit. prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere, di regola, diminuiti fino al 50 per cento. Va esclusa la fase istruttoria. In ordine al quantum ritiene il Tribunale di dover applicare i medi tariffari previsti per le cause inerenti una causa previdenziale, con la riduzione di circa il 50% in ragione della semplicità e serialità del contenzioso;
e pertanto, trattandosi di un valore di causa rientrante nel secondo scaglione tariffario, dovendo escludere la voce “per attività istruttoria” non effettivamente svolta né espletata ed includere quella decisoria, vanno liquidate le spese nella misura indicata in dispositivo per fase di studio, introduttiva e decisoria (ridotte del 50%).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente CP_1 delle spese resente giudizio che liquida, nel loro intero, in euro 43,00 per rimborso contributo unificato ed in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15%, del compenso integrale, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e etarie pari al 15%, del compenso integrale. Lagonegro, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, viste le note in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 291/2022 R.G.L.
TRA
, C.F.: , nata in [...] il [...], rapp.t e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Gina Molinaro, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legali rappresentanti pro tempore, C.F.: e C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rapp.ti e difesi dall'avv. Gianfranco Vittori, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliati in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ARTT. 132 E 429 C.P.C.
Appare necessario brevemente riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1.Con ricorso iscritto al n. R.G.L. 291/2022, depositato in data 18.02.2022, ha adito il Parte_1 Tribunale di Lagonegro, sezione lavoro, proponendo opposizione (con contest pensione) avverso l'avviso di addebito n. 40020210001607760000 emesso dall sede di Salerno, pervenutole in data CP_1 17.01.2022, relativo a contributi per la gestione separata commercianti, per il periodo 01/2014 – 12/2019, per la somma complessiva di Euro 27.889,79. L'odierna ricorrente, a sostegno della sua opposizione, ha dedotto:
- l'illegittimità ovvero la nullità della iscrizione d'ufficio alla gestione separata;
- la mancanza di un “preventivo e obbligatorio avviso”, prodromico all'avviso di addebito in questa sede impugnato, avverso il quale parte ricorrente avrebbe potuto presentare ricorso amministrativo per ottenere un annullamento in autotutela. Sul punto, la ricorrente evidenzia di aver comunque presentato, a seguito della notifica del 17.01.2022, una istanza di chiarimento senza esito, seppure con procedura “non conforme”;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale per i periodi dal 2014 al 2017;
- l'illegittimità della sanzione. Ha concluso, chiedendo, previa sospensione (anche inaudita altera parte) dell'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 40020210001607760000, di annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito e accertare e dichiarare non dovute le somme, con condanna dell alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali hé al pagamento di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. 1.1. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' - anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione CP_1 dei crediti ha dedotto l'intervenuto sgravio totale dell'avviso di addebito opposto, in quanto CP_1 Controparte_1 concernen ovuta nella gestione commercianti cui, la ricorrente, era stata iscritta d'ufficio a seguito di progetto Poseidone, con codice azienda 2050292110. Ha evidenziato, inoltre, che “solo a seguito dell'ava la ricorrente si attivava per richiedere la cancellazione.” Pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite in favore della da non considerarsi CP_1 legittimata passiva, ovvero, in via gradata, la compensazione integrale delle spese Con provvedimento del 24.05.2023, il Tribunale ha invitato le parti a pervenire ad una soluzione conciliativa in ordine alle spese e, tuttavia, entrambe, mediante le rispettive note scritte depositate per l'udienza del 14.02.2024, hanno insistito per l'accoglimento delle reciproche conclusioni, anche in punto di spese. La causa ha successivamente subito alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. All'udienza del 04.11.2025, la scrivente, che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa, come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c. C 2. In via preliminare, sul difetto di legittimazione passiva della Società Cartolarizzazione dei Crediti si rileva che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1 , n. 448, la cessione a titolo oneroso dei crediti contributivi dell' in favore della ha interessato i crediti CP_1 CP_1 contributivi maturati entro l'anno 2008. Poiché o del presente giud hiesta, mediante l'avviso di addebito opposto, del versamento dei crediti contributivi relativi agli anni 2014 - 2019, si rileva l'assoluto difetto di legittimazione della società di cartolarizzazione, erroneamente citata, che andrà pertanto estromessa dal presente giudizio. 2.1. Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a contendere tra le parti. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata espressamente dalla parte resistente all'atto della costituzione in giudizio e la ricorrente vi ha aderito pur insistendo, come anzidetto, per la condanna dell al pagamento delle spese di lite per il principio della c.d. “soccombenza CP_1 virtuale”. Alla luce di tutto quanto sino ad ora esposto, l'intervenuto sgravio determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 3. Quanto alle spese di lite, le parti non hanno ritenuto di addivenire alla conciliazione proposta dal Tribunale, sicché le stesse vanno regolate in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale” per tutte le parti del giudizio. Le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere;
detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Nel caso in esame, pur non emergendo dagli atti di causa quando sia, in concreto, intervenuto lo sgravio, il fatto che questo sia intervenuto successivamente all'iscrizione a ruolo del giudizio (e, verosimilmente, dopo la notifica del ricorso, tenendo altresì conto che era stata fissata udienza per la trattazione della sola istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato) lo si può comunque desumere tenendo conto della successione cronologica degli eventi, in particolare del fatto che la presente azione giudiziaria sia stata preceduta dal ricorso in sede amministrativa del 10.02.2022. Pertanto, le spese vanno poste a carico dell CP_1 considerando, altresì, che quest'ultimo ha dato atto dell'intervenuto sgravio soltanto nel momento in c costituito in giudizio. deve essere, tuttavia, condannata a pagare le spese processuali in favore Parte_1 di stante zione passiva di quest'ultima. CP_1
premesso, deve aversi riguardo all'importo della prestazione economica e per tal via, ritiene il Tribunale che, nella specie, si debba fare riferimento alla tabella allegata al D.M., relativa alle cause previdenziali tra euro 5.200,01 e 26.000,00 (in tale scaglione rientra il valore della prestazione). Va fatta applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Sicché, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto espletata e del contegno processuale dell CP_1 che ha provveduto allo sgravio immediatamente dopo la notifica del ricorso, si può tenere conto dei valori ivi previsti: ed infatti, si osserva che il D.M. cit. prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere, di regola, diminuiti fino al 50 per cento. Va esclusa la fase istruttoria. In ordine al quantum ritiene il Tribunale di dover applicare i medi tariffari previsti per le cause inerenti una causa previdenziale, con la riduzione di circa il 50% in ragione della semplicità e serialità del contenzioso;
e pertanto, trattandosi di un valore di causa rientrante nel secondo scaglione tariffario, dovendo escludere la voce “per attività istruttoria” non effettivamente svolta né espletata ed includere quella decisoria, vanno liquidate le spese nella misura indicata in dispositivo per fase di studio, introduttiva e decisoria (ridotte del 50%).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente CP_1 delle spese resente giudizio che liquida, nel loro intero, in euro 43,00 per rimborso contributo unificato ed in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15%, del compenso integrale, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e etarie pari al 15%, del compenso integrale. Lagonegro, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo