Articolo 2 della Legge 6 giugno 2025, n. 82
Articolo 1Articolo 3
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1 luglio 2025
Art. 2. Spettacoli o manifestazioni vietati 1. All' articolo 544-quater, primo comma, del codice penale , le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 544-quater del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.».
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
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