Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3395
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    La Corte, richiamando la normativa e la giurisprudenza della Cassazione, afferma che in caso di impugnazione di una cartella di pagamento che faccia valere vizi propri dell'atto presupposto non notificato, la competenza territoriale è determinata dalla sede dell'agente della riscossione, a meno che non si tratti di tributi locali. Nel caso di specie, il ricorrente risiede in provincia di Salerno e la cartella è stata notificata dall'Agente della riscossione di Salerno, pertanto la competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3395
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3395
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo