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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3395/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17966/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250018287045000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3165/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll sig. Nominativo_1, residente in [...], ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020250018287045000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Salerno e riferita al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020, per un totale di euro 684,03. Nel ricorso egli ha affermato che la cartella era radicalmente illegittima poiché non era stata preceduta da alcun avviso di accertamento, necessario a informarlo dell'esistenza del debito e a consentirgli l'esercizio del contraddittorio preventivo.
Ha sostenuto che l'assenza del titolo esecutivo prodromico avesse violato sia la normativa nazionale applicabile alla tassa automobilistica sia i principi generali sull'obbligo di adeguata informazione al contribuente, richiamando il D.P.R. 39/1953, la legge n. 27/1978 e lo Statuto dei diritti del contribuente. Ha ritenuto che l'amministrazione, omettendo totalmente il processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento, avesse saltato la fase dell'accertamento e fosse passata direttamente alla riscossione coattiva, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Nominativo_1 ha evidenziato che la procedura prevista per il bollo auto impone una scansione composta prima da una fase di accertamento – volta a permettere al contribuente di regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso – e poi da una fase di riscossione. Ha affermato che la Regione Campania, a differenza di quanto prescritto, non gli avesse notificato alcun avviso e che egli aveva avuto conoscenza della pretesa solo attraverso la cartella impugnata, così risultando precluso nell'esercizio delle proprie difese. Ha inoltre dichiarato di aver presentato istanza di accesso agli atti, rimasta senza riscontro, con la conseguenza che nessun documento presupposto era stato portato alla sua conoscenza.
Nel ricorso ha lamentato anche la possibile nullità degli atti impositivi eventualmente emessi, qualora fossero stati sottoscritti da funzionari privi di delega valida o individuati tramite deleghe impersonali, richiamando le note sentenze della Cassazione del 2015. Ha ribadito che, non avendo mai ricevuto né avvisi né comunicazioni di deposito, anche la notificazione delle cartelle – peraltro contestata in rito – doveva ritenersi inesistente e contraria allo schema legale previsto dagli artt. 26 del DPR 602/1973 e 140 c.p.c. Ha sostenuto che, in assenza delle cartelle originarie e degli atti prodromici in copia autentica, non potesse essere provata nemmeno la esistenza materiale del titolo esecutivo. Per tali ragioni ha chiesto alla Corte di dichiarare la nullità o inesistenza della cartella impugnata e di annullare integralmente la pretesa, riconoscendo anche la prescrizione del debito per tassa automobilistica 2020, con condanna dell'ente alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio contestando integralmente le censure del ricorrente e sostenendo che il ricorso era infondato, oltre che in parte inammissibile. Ha innanzitutto rilevato che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 220/2023, in caso di contestazione di vizi di notifica su atti prodromici emessi da soggetti diversi da quello che ha emanato l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Ha sostenuto quindi che Nominativo_1 avrebbe dovuto evocare in giudizio anche l'ente impositore Regione Campania, cosa che non aveva fatto, con conseguente violazione del contraddittorio e decadenza rispetto alle contestazioni sollevate verso l'ente creditore.
L'Agenzia ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai vizi relativi all'omessa notifica degli avvisi di accertamento e a eventuali irregolarità nella formazione del ruolo, in quanto tali attività competono esclusivamente all'ente impositore, mentre l'Agente della riscossione svolge un ruolo meramente esecutivo, limitato alla notifica della cartella e alla riscossione. Ha richiamato sul punto consolidata giurisprudenza della Cassazione, che riconosce l'estraneità dell'agente alla fase impositiva.
Ha sostenuto inoltre che eventuali vizi di notifica della cartella opposta dovessero considerarsi sanati ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., poiché il ricorrente aveva ricevuto l'atto e lo aveva tempestivamente impugnato, raggiungendosi così lo scopo della notificazione. Ha contestato anche le doglianze relative alla presunta irregolarità formale della notifica, precisando che, in base all'art. 26 DPR 602/1973, la notifica può essere legittimamente eseguita anche tramite raccomandata A/R e che la firma non leggibile sull'avviso di ricevimento non incide sulla validità della notificazione, trattandosi di documento avente fede privilegiata.
Nel merito ha affermato che la pretesa tributaria fosse pienamente valida e che nessuna prescrizione fosse maturata. Ha precisato che, secondo quanto risultante dagli atti, gli avvisi di accertamento per il bollo auto
2020 erano stati notificati dalla Regione Campania nelle date del 27 e 29 luglio 2023, interrompendo il termine triennale, e che la cartella era stata notificata il 21 luglio 2025, cioè entro il successivo termine di prescrizione. Ha sostenuto quindi che le eccezioni del ricorrente sulla prescrizione e sulla decadenza fossero completamente infondate. Ha infine affermato che la cartella fosse adeguatamente motivata secondo i parametri previsti per gli atti dell'Agente della riscossione e che le doglianze del ricorrente, fondate su obblighi motivazionali propri degli atti dell'amministrazione finanziaria, non fossero applicabili alla specie.
L'Agenzia ha chiesto, in conclusione, che il ricorso fosse rigettato, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione per le questioni attinenti agli atti prodromici e al merito tributario, e che il ricorrente fosse condannato al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia dichiara la propria incompetenza per territorio.
In forza dell'art. 4, comma 1°, proc. trib. vigente sino al 31/12/2015, in effetti, “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione ...”.
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 156/2015, a decorrere dall'1/1/2016, il testo normativo recita: “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione ...”
La Corte di cassazione ha, sul punto, statuito che “nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma
3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi,
e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire” (Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 15829 del 2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5, Sentenza n. 20671 del 2014, Rv. 632866-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7635 del 2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28064 del
2019, Rv. 655812 - 01)
La Corte ritiene di condividere tale orientamento poiché la natura “recuperatoria” dell'impugnazione dell'atto dell'agente della riscossione - volta a sindacare anche l'atto presupposto (nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 19, comma 3°, ult. periodo, proc.trib.) - non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione. Solo con riguardo ai tributi degli enti locali la regola succitata non trova applicazione. Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3/3/2016, ha dichiarato “l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 4, comma
1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ... nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché́ quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente ... [e] dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività̀ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché́ riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore”.
A fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che identifica il criterio attributivo della competenza del giudice tributario, la Corte costituzionale ha rilevato che, “poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo "spostamento" richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione ... è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di "sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione"”.
Successivamente, e conformemente alla pronuncia della Consulta, la Corte di cassazione ha statuito – in una fattispecie riguardante tributi locali – che “la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 30054 del 2018, Rv. 651610-01).
Al contrario, nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973 (cd “riscossione mediante ruolo”), comprese le tasse automobilistiche (art. 67 del d.P.R. n. 43/1988), l'attribuzione della competenza territoriale alle commissioni tributarie provinciali secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost.; difatti, dagli artt. 12 («L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.»), 24 («L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce ...») e 46 («Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività̀ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ... ») del d.P.R. n. 602 cit. si evince che l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti con il domicilio fiscale del contribuente (sulla “competenza” dell'agente della riscossione, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8049 del
2017, Rv. 643601-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 2017; più di recente, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza
n. 33862 del 2022, Rv. 666416 – 01).
Coerentemente, la Corte di cassazione ha ripetutamente statuito che “la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio … che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività̀ del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s'instaura un rapporto diretto, nonché́ in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività̀ amministrativa” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 2014, Rv. 632921-01; conf., Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7996 del 2019).
Nel caso in esame, il ricorrente, che risiede in provincia di Salerno, ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia, la cartella di pagamento che le è stata (correttamente) notificata dall'Agente per la riscossione di Salerno, in ragione della mancata notificazione (in ipotesi) dell'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto (invocando, così, l'applicazione dell'art. 19, comma 3°, proc.trib.) e, dunque, quale vizio proprio di quest'ultimo, la prescrizione della pretesa azionata, laddove, al contrario, nel processo tributario, come detto, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere (esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella) vizi propri dell'atto presupposto non notificato in precedenza, la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, proc.trib., spetta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che (ma non è questo il caso) la riscossione riguardi tributi degli enti locali (cfr., di recente, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28064 del 2019).
Ne consegue che, in applicazione del predetto principio, la competenza appartiene alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, cui spetterà valutare le conseguenze del non aver evocato in giudizio la Regione Campania.
Le spese di lite allo stato maturate sono integralmente compensate tra le parti, attesa la natura processuale della statuizione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio dell'adita Corte di giustizia tributaria di Napoli sussistendo la competenza per territorio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno;
fissa il termine di legge per la riassunzione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17966/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250018287045000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3165/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll sig. Nominativo_1, residente in [...], ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020250018287045000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Salerno e riferita al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020, per un totale di euro 684,03. Nel ricorso egli ha affermato che la cartella era radicalmente illegittima poiché non era stata preceduta da alcun avviso di accertamento, necessario a informarlo dell'esistenza del debito e a consentirgli l'esercizio del contraddittorio preventivo.
Ha sostenuto che l'assenza del titolo esecutivo prodromico avesse violato sia la normativa nazionale applicabile alla tassa automobilistica sia i principi generali sull'obbligo di adeguata informazione al contribuente, richiamando il D.P.R. 39/1953, la legge n. 27/1978 e lo Statuto dei diritti del contribuente. Ha ritenuto che l'amministrazione, omettendo totalmente il processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento, avesse saltato la fase dell'accertamento e fosse passata direttamente alla riscossione coattiva, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Nominativo_1 ha evidenziato che la procedura prevista per il bollo auto impone una scansione composta prima da una fase di accertamento – volta a permettere al contribuente di regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso – e poi da una fase di riscossione. Ha affermato che la Regione Campania, a differenza di quanto prescritto, non gli avesse notificato alcun avviso e che egli aveva avuto conoscenza della pretesa solo attraverso la cartella impugnata, così risultando precluso nell'esercizio delle proprie difese. Ha inoltre dichiarato di aver presentato istanza di accesso agli atti, rimasta senza riscontro, con la conseguenza che nessun documento presupposto era stato portato alla sua conoscenza.
Nel ricorso ha lamentato anche la possibile nullità degli atti impositivi eventualmente emessi, qualora fossero stati sottoscritti da funzionari privi di delega valida o individuati tramite deleghe impersonali, richiamando le note sentenze della Cassazione del 2015. Ha ribadito che, non avendo mai ricevuto né avvisi né comunicazioni di deposito, anche la notificazione delle cartelle – peraltro contestata in rito – doveva ritenersi inesistente e contraria allo schema legale previsto dagli artt. 26 del DPR 602/1973 e 140 c.p.c. Ha sostenuto che, in assenza delle cartelle originarie e degli atti prodromici in copia autentica, non potesse essere provata nemmeno la esistenza materiale del titolo esecutivo. Per tali ragioni ha chiesto alla Corte di dichiarare la nullità o inesistenza della cartella impugnata e di annullare integralmente la pretesa, riconoscendo anche la prescrizione del debito per tassa automobilistica 2020, con condanna dell'ente alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio contestando integralmente le censure del ricorrente e sostenendo che il ricorso era infondato, oltre che in parte inammissibile. Ha innanzitutto rilevato che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 220/2023, in caso di contestazione di vizi di notifica su atti prodromici emessi da soggetti diversi da quello che ha emanato l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Ha sostenuto quindi che Nominativo_1 avrebbe dovuto evocare in giudizio anche l'ente impositore Regione Campania, cosa che non aveva fatto, con conseguente violazione del contraddittorio e decadenza rispetto alle contestazioni sollevate verso l'ente creditore.
L'Agenzia ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai vizi relativi all'omessa notifica degli avvisi di accertamento e a eventuali irregolarità nella formazione del ruolo, in quanto tali attività competono esclusivamente all'ente impositore, mentre l'Agente della riscossione svolge un ruolo meramente esecutivo, limitato alla notifica della cartella e alla riscossione. Ha richiamato sul punto consolidata giurisprudenza della Cassazione, che riconosce l'estraneità dell'agente alla fase impositiva.
Ha sostenuto inoltre che eventuali vizi di notifica della cartella opposta dovessero considerarsi sanati ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., poiché il ricorrente aveva ricevuto l'atto e lo aveva tempestivamente impugnato, raggiungendosi così lo scopo della notificazione. Ha contestato anche le doglianze relative alla presunta irregolarità formale della notifica, precisando che, in base all'art. 26 DPR 602/1973, la notifica può essere legittimamente eseguita anche tramite raccomandata A/R e che la firma non leggibile sull'avviso di ricevimento non incide sulla validità della notificazione, trattandosi di documento avente fede privilegiata.
Nel merito ha affermato che la pretesa tributaria fosse pienamente valida e che nessuna prescrizione fosse maturata. Ha precisato che, secondo quanto risultante dagli atti, gli avvisi di accertamento per il bollo auto
2020 erano stati notificati dalla Regione Campania nelle date del 27 e 29 luglio 2023, interrompendo il termine triennale, e che la cartella era stata notificata il 21 luglio 2025, cioè entro il successivo termine di prescrizione. Ha sostenuto quindi che le eccezioni del ricorrente sulla prescrizione e sulla decadenza fossero completamente infondate. Ha infine affermato che la cartella fosse adeguatamente motivata secondo i parametri previsti per gli atti dell'Agente della riscossione e che le doglianze del ricorrente, fondate su obblighi motivazionali propri degli atti dell'amministrazione finanziaria, non fossero applicabili alla specie.
L'Agenzia ha chiesto, in conclusione, che il ricorso fosse rigettato, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione per le questioni attinenti agli atti prodromici e al merito tributario, e che il ricorrente fosse condannato al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia dichiara la propria incompetenza per territorio.
In forza dell'art. 4, comma 1°, proc. trib. vigente sino al 31/12/2015, in effetti, “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione ...”.
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 156/2015, a decorrere dall'1/1/2016, il testo normativo recita: “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione ...”
La Corte di cassazione ha, sul punto, statuito che “nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma
3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi,
e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire” (Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 15829 del 2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5, Sentenza n. 20671 del 2014, Rv. 632866-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7635 del 2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28064 del
2019, Rv. 655812 - 01)
La Corte ritiene di condividere tale orientamento poiché la natura “recuperatoria” dell'impugnazione dell'atto dell'agente della riscossione - volta a sindacare anche l'atto presupposto (nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 19, comma 3°, ult. periodo, proc.trib.) - non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione. Solo con riguardo ai tributi degli enti locali la regola succitata non trova applicazione. Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3/3/2016, ha dichiarato “l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 4, comma
1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ... nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché́ quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente ... [e] dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività̀ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché́ riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore”.
A fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che identifica il criterio attributivo della competenza del giudice tributario, la Corte costituzionale ha rilevato che, “poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo "spostamento" richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione ... è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di "sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione"”.
Successivamente, e conformemente alla pronuncia della Consulta, la Corte di cassazione ha statuito – in una fattispecie riguardante tributi locali – che “la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 30054 del 2018, Rv. 651610-01).
Al contrario, nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973 (cd “riscossione mediante ruolo”), comprese le tasse automobilistiche (art. 67 del d.P.R. n. 43/1988), l'attribuzione della competenza territoriale alle commissioni tributarie provinciali secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost.; difatti, dagli artt. 12 («L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.»), 24 («L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce ...») e 46 («Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività̀ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ... ») del d.P.R. n. 602 cit. si evince che l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti con il domicilio fiscale del contribuente (sulla “competenza” dell'agente della riscossione, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8049 del
2017, Rv. 643601-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 2017; più di recente, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza
n. 33862 del 2022, Rv. 666416 – 01).
Coerentemente, la Corte di cassazione ha ripetutamente statuito che “la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio … che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività̀ del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s'instaura un rapporto diretto, nonché́ in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività̀ amministrativa” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 2014, Rv. 632921-01; conf., Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7996 del 2019).
Nel caso in esame, il ricorrente, che risiede in provincia di Salerno, ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia, la cartella di pagamento che le è stata (correttamente) notificata dall'Agente per la riscossione di Salerno, in ragione della mancata notificazione (in ipotesi) dell'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto (invocando, così, l'applicazione dell'art. 19, comma 3°, proc.trib.) e, dunque, quale vizio proprio di quest'ultimo, la prescrizione della pretesa azionata, laddove, al contrario, nel processo tributario, come detto, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere (esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella) vizi propri dell'atto presupposto non notificato in precedenza, la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, proc.trib., spetta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che (ma non è questo il caso) la riscossione riguardi tributi degli enti locali (cfr., di recente, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28064 del 2019).
Ne consegue che, in applicazione del predetto principio, la competenza appartiene alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, cui spetterà valutare le conseguenze del non aver evocato in giudizio la Regione Campania.
Le spese di lite allo stato maturate sono integralmente compensate tra le parti, attesa la natura processuale della statuizione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio dell'adita Corte di giustizia tributaria di Napoli sussistendo la competenza per territorio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno;
fissa il termine di legge per la riassunzione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)