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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/02/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dr.ssa Daniela Galazzi - Presidente dr.ssa Emanuela Piazza - Giudice dr.ssa Cinzia Ferreri - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 12155 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra in persona del Curatore (avv. Pia Parte_1
Cristina Fallucca);
ATTORE
e
(avv. Vincenzo Pipitone); CP
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, il ha Parte_2
spiegato l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti dell'ex amministratore CP
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 657.233,58.
[...]
A fondamento della domanda, l'attore - premesso che la era stata Parte_1
dichiarata fallita con sentenza in data 08/11/2021 e che il convenuto aveva ricoperto la carica di amministratore dal 18/03/2001 al 20/12/2013 e successivamente quella di liquidatore fino alla data del fallimento - ha allegato che l'amministratore aveva posto in essere gravi condotte CP
di mala gestio e distrattive del patrimonio sociale. In particolare, ha allegato che il liquidatore: 1) aveva alienato, con atto del 31 Gennaio 2014, a sé e agli altri soci, e Controparte_2 CP_3
, l'immobile sociale per il prezzo di € 135.000, regolato mediante compensazione con
[...]
maggiori crediti - di cui non vi era prova nelle scritture contabili depositate - asseritamente vantati
1 dagli acquirenti nei confronti della società venditrice, in violazione dell'art. 2467 c.c; 2) aveva alienato ai familiari , , e Controparte_2 Controparte_3 CP Controparte_4 CP_5
, l'intero patrimonio aziendale mobiliare (che nelle scritture di chiusura dell'anno risulta
[...]
azzerato), del cui pagamento, asseritamente avvenuto in contanti, non risulta prova alcuna (v. scritture del libro giornale del 28 marzo 2014); 3) aveva distratto la cassa contanti esistente al 31/12/2017 pari ad € 10.354,78; 4) aveva omesso di incassare i crediti sociali per un valore complessivo di € 44.796,30
e di consegnare alla curatela la documentazione in grado di consentirne il recupero.
, costituitosi, ha contestato l'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto, CP
deducendo che: a) i soci erano creditori della società per finanziamenti infruttiferi e avevano apportato mezzi propri in conto futuro aumento di capitale, poi non perfezionato;
b) i beni di proprietà della società erano un solo immobile (sede legale) e beni mobili (macchinari, attrezzature e mobili d'ufficio) di poco valore, in quanto quasi del tutto ammortizzati e non utilizzati;
c) alla data del fallimento le liquidità di cassa ammontavano ad € 307,36, somma restituita, mentre la cassa al
31/12/2017 di € 10.354,78, risultante dalla contabilità, era stata utilizzata per alcuni pagamenti (rag.
, commercialista della società, per € 1.047,42; avvocato Cusenza Salvatore, legale della società, Per_1
per € 2.500,00 in data 14/01/2018, € 2.500,00 in data 13/05/2018, € 2.500,00 in data 16/08/2018,
€ 1.500,00 in data 20/10/2018: totale € 9.000,00); d) i crediti nei confronti dell'Erario per complessivi € 35.595,07 erano stati portati in compensazione per debiti verso la pubblica amministrazione mentre per i crediti verso i clienti e per € Controparte_6 Persona_2
13.303,91, il recupero era antieconomico.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti appresso precisati.
Appare opportuno premettere che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, L.F., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale.
Tali azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (Cass. n. 24715/2015).
In punto di ripartizione dell'onere della prova, è noto che l'azione di responsabilità contrattuale postula anzitutto l'allegazione, da parte di chi la invoca, dell'inadempimento della controparte (Cass.
S.U. n. 13533/2001; Cass. S.U. n. 15781/2005).
2 Come chiarito dalla Suprema Corte, nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non rileva qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno, sicché “l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno” (Cass. S.U. n. 577/2008).
Sull'attore grava, altresì, l'onere di allegare e di provare gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, ossia danno e nesso di causalità. Tali oneri gravano anche su chi agisce per far valere un'altrui responsabilità extracontrattuale, dovendo egli in aggiunta farsi carico non solo di allegare ma altresì di provare il comportamento del convenuto in violazione del dovere del neminem laedere.
Passando all'esame delle contestazioni della curatela, emerge dalla documentazione in atti che in data 31/01/24 la società fallita, in persona del liquidatore, ha alienato ai soci CP
(odierno convenuto) all'epoca liquidatore, e l'immobile sito in Controparte_2 Controparte_3
TA GE (ove era posta la sede sociale), per il prezzo di € 135.000,00 e che il pagamento è stato regolato mediante compensazione con il controcredito vantato dai soci acquirenti nei confronti della società in dipendenza di asseriti finanziamenti infruttiferi e versamenti in conto futuro aumento di capitale.
Allega la curatela che di detti finanziamenti non vi sarebbe adeguata prova e che, comunque, il rimborso sarebbe stato posto in essere in violazione del criterio della postergazione sancito dall'art. 2467 c.c.
Orbene, giova premettere che i versamenti in conto capitale, per pacifica giurisprudenza, non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della stessa e solo nei limiti dell'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio di liquidazione (cfr. Tribunale di Venezia, 5 giugno 2023).
Quanto ai finanziamenti infruttiferi, l'art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, in qualsiasi forma effettuati, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori qualora siano stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Ciò premesso, il c.t.u., nominato nel corso del giudizio, ha appurato sulla base della disamina della documentazione contabile, che risultano iscritti in bilancio finanziamenti dei soci con le voci
“Soci conto versamenti futuro aumento capitale sociale” per € 99.951,00 e “Soci conto versamenti infruttiferi” per € 19.428,42 (v. pag. 10 relazione tecnica).
3 Tuttavia, non vi è prova dell'effettiva esistenza dei crediti, mancando agli atti le scritture contabili attestanti i versamenti compiuti dai soci in favore della società.
Peraltro, dall'estratto conto bancario emerge che in data 22/05/2013 è stata addebitata la somma di € 5.000,00 in favore di , senza causale;
stessa operazione viene ripetuta in data CP
29/07/2013, per un importo di € 10.000,00. In data 27/11/2013 sono state rilevate tre operazioni di bonifici in uscita dell'importo di € 8.000,00 ciascuno in favore dei tre soci, con la causale “rimborso a soci come da assemblea ordinaria dei soci con verbale del 5.7.2013”. Successivamente alla messa in liquidazione della società, il c.t.u. ha rilevato una scrittura contabile del 31/12/2013, descritta come rettifica conti, che in realtà rappresenta una compensazione di debiti e crediti della società nei confronti dei soci. Sono state inoltre rilevate scritture di rettifica tese ad eliminare poste che evidentemente non rispondevano alla situazione reale.
Alla luce delle risultanze della c.t.u., che si condividono in quanto esaustivamente motivate, mancando agli atti la prova documentale dei versamenti compiuti dai soci alla società a titolo di mutuo (sul punto si richiamano le considerazioni svolte dal c.t.u., che a pag. 10 dell'elaborato peritale osserva “i finanziamenti di cui trattasi risultano iscritti in bilancio ma, in mancanza delle schede contabili e dei documenti comprovanti i costi eventualmente finanziati, risulta impossibile riscostruire l'arco temporale nel quale i finanziamenti si sarebbero formati”) e considerando che i versamenti in conto capitale non sono esigibili dai soci, deve concludersi che la compensazione effettuata in sede di vendita abbia determinato un danno alla società pari al corrispettivo indicato nell'atto e non incassato, pari a € 135.000,00, somma, appunto, illecitamente distratta attraverso l'operazione descritta.
In forza del principio della domanda, non può essere aggiunto a tale importo l'ammontare dell'imposta di registro (pari ad €. 14.000) che, sebbene – in base a quanto previsto nel contratto di compravendita – gravasse sugli acquirenti, è stata inspiegabilmente corrisposta all'erario dalla società, non avendo l'attrice allegato alcunché prima del maturare delle preclusioni assertive.
Merita condivisione anche l'ulteriore contestazione del fallimento, relativa alla cessione da parte della società fallita ai famigliari del convenuto dell'intero patrimonio mobiliare della società.
Tali cespiti, che al momento della cessione – avvenuta il 28/03/2014 – presentavano un valore residuo di € 21.924,49, sono stati trasferiti al prezzo incongruo di €. 2.418,04.
La vendita ha, pertanto, comportato un pregiudizio per la società fallita per € 19.506,00 (v. pag.
16 e 17 relazione tecnica), importo che il convenuto è tenuto a risarcire al fallimento, non potendo essere invocato il limite dell'insindacabilità del merito gestorio.
Ed invero, è pacifico in punto di diritto che “in tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di
4 gestione (cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia "ex ante", secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c., - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 - sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto
l'amministratore di una società per azioni responsabile per la conclusione di taluni contratti, in cui quest'ultima aveva corrisposto integralmente alle controparti i compensi pattuiti nonostante la mancata esecuzione delle prestazioni)” (Cass. 15470/2017; Cass. n. 2172/2023).
Il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge (Cass. 8069/2024).
Nel caso di specie, la scelta di vendere ad un prezzo vile ed a propri familiari i beni della società, senza fornire al riguardo comprovata giustificazione, ne determina la sindacabilità e la condanna dell'amministratore nel senso prima descritto.
Deve essere accolta pure la doglianza relativa al mancato incasso dei crediti nei confronti dei clienti.
In merito a tale addebito il c.t.u. ha acclarato che “il saldo a credito vantato nei confronti dei clienti ammonta a complessivi € 55.217,30, valore dei crediti che troviamo iscritto nel giornale di contabilità 2018, che rappresenta l'ultimo, in ordine cronologico, prodotto agli atti”. Inoltre “alla luce delle certificazioni rilasciate dal comune di TA GE e dall'ASP di RA (due dei soggetti indicati in contabilità come debitori della fallita), con le quali i due enti attestano di non avere alcun debito nei confronti della società odierna attrice, è possibile ipotizzare che l'incasso di tali importi, ammontante a complessivi € 31.275,39, sia avvenuto successivamente al 31/12/2018, data dell'ultimo libro giornale e situazione contabile prodotti dal liquidatore, la cui destinazione è però sconosciuta” ( v. pag. 13 e 14 della relazione tecnica).
Con riferimento ai crediti appostati in bilancio, il non ha infatti dimostrato di avere CP
assunto iniziative per la salvaguardia del patrimonio sociale, ossia di avere tentato la riscossione dei crediti vantati.
Tale condotta certamente integra gli estremi di un atto contrario ai doveri di sana e prudente gestione che gravano sull'amministratore, con conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c., specie se si considera che il non ha nemmeno consegnato alla curatela la documentazione CP
concernente i crediti o forniti informazioni utili al fine di consentirne alla stessa la riscossione.
5
Considerato che
, per come emerge dalla c.t.u., altra parte dei crediti verosimilmente è stata incassata ma non riversata nelle casse sociali (e dunque sottratta al fallimento), deve ritenersi configurato un complessivo danno per la società di € 55.217,30.
A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento all'ulteriore contestazione relativa alla distrazione delle liquidità di cassa per €. 10.354,78, che, come evidenziato dal consulente (v. pag. 15 relazione tecnica), è stata utilizzata per pagare i fornitori e risultanti dalla situazione CP_7 Per_1
contabile al 31/12/2017. Il saldo cassa alla data del 31/12/2017 pari a € 10.354,78, si è quindi ridotto per effetto dei suddetti pagamenti, ad € 207,36, importo di modesta entità, che è ragionevole ritenere che sia stato impiegato per fare fronte alle spese correnti della società.
Sono infine inammissibili le allegazioni della curatela in merito all'asserita distrazione della somma di € 132.500,00 imputata a chiusura delle partite del fornitore FB Impianti in fallimento, in quanto tardivamente spiegate solo con la comparsa conclusionale.
In conclusione, il convenuto va condannato a pagare al fallimento la somma di € 209.723,30 (€
135.000,00+19.506,00+55.217,30), che con la rivalutazione e gli interessi legali dalla data del fallimento alla presente decisione ascende ad € 261.034,78 (di cui € 239.923,46 per capitale e €
21.111,32 per interessi), oltre interessi legali decorrenti dalla presente pronuncia fino all'effettivo pagamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del
DM 55/2014, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia: andranno versate all'Erario attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Curatela.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di
. Parte_3
Stante la astratta qualificazione delle condotte accertate a carico del convenuto in termini di bancarotta, ai sensi dell'art. 59 lett. d) del DPR 131/1986 l'imposta di registro, annotata a debito, dovrà essere recuperata esclusivamente a carico della parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: condanna al pagamento in favore del fallimento della Parte_3 Parte_1
della somma di € 261.034,78, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia
[...]
sino al soddisfo;
6 condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano Parte_3
in € 11.229,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ed oltre alle spese prenotate a debito;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Parte_3
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 T. U. sull'imposta di registro, indica in la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. Parte_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia Impresa del
Tribunale di Palermo il 19 febbraio 2025.
La Giudice relatrice
Cinzia Ferreri
La Presidente
Daniela Galazzi
7