CASS
Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2024, n. 39598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39598 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE - Presidente - ALDO ACETO UP - 12/09/2024 R.G.N. 8957/2024 BI CA SENTENZA Sul ricorso proposto da: GI E' nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2023 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE PICCIRILLO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, AVV. FRANCESCO DE CA, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 d.l. n.137/20. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO OS GI ricorre per l’annullamento della sentenza del 4 luglio 2023 della Corte di appello di Bologna che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di arresto e 2700 euro di ammenda irrogata con sentenza del 21 febbraio 2022 del Tribunale di Parma per il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale amministratore di fatto della società GI S.r.l., aveva abbandonato e/o depositato in maniera incontrollata fusti metallici contenenti prodotti utilizzati per la verniciatura nell’area cortilizia della ditta ed esposti all’azione degli agenti atmosferici. Il fatto è contestato come commesso il 29 ottobre 2018. Con il primo motivo premette, in fatto, di essere stato condannato per un fatto (l’essere amministratore di fatto della società) del tutto nuovo e radicalmente diverso da quello contestato Penale Sent. Sez. 3 Num. 39598 Anno 2024 Presidente: AC CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 12/09/2024 (l’essere amministratore di diritto), che non ha costituito nemmeno tema investigativo (non essendo mai stata prospettata in sede di indagini la sua posizione di gestore di fatto della società), che non risulta da nessuno degli atti di indagine e nemmeno dall’istruttoria dibattimentale e sul quale non ha mai potuto articolare una adeguata ed efficace difesa, e deduce, in diritto, la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato l’analoga eccezione richiamando una serie di sentenze della Corte di cassazione sterili, inconferenti, riportate parzialmente e non pertinenti. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2639 cod. civ., la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sua ritenuta qualifica di amministratore di fatto, il travisamento della prova e del fatto e la assoluta insufficienza degli elementi indicati dalla Corte di appello a sostegno della decisione impugnata, non essendo stato accertato se egli fosse effettivamente titolare di un qualche potere decisionale all'interno delle società, se intrattenesse rapporti con fornitori e clienti, se rivestisse in concreto una posizione sovraordinata rispetto ai dipendenti delle società, se fosse effettivamente dotato di un potere di spesa nell'ambito dei rapporti interni (con dipendenti) ed esterni (rapporti commerciali) con la società, essendo per converso del tutto insufficienti la asserita cointeressenza nelle società GI S.r.l. e Autoassistenza S.n.c. e la sua presenza in loco al momento del controllo e il fatto che, in temporanea assenza dell'amministratore di diritto, avesse firmato suo malgrado il verbale. Con memoria trasmessa telematicamente il 6 settembre 2024 il difensore, Avv. Francesco De Luca, ha replicato alla richiesta del PG di inammissibilità del ricorso, ribadendo la fondatezza delle argomentazioni difensive ed insistendo per il loro accoglimento. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Osserva il Collegio: il primo motivo è manifestamente infondato;
non integra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale un soggetto venga condannato nella qualità di amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione ascrittagli (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779 - 01; Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073 - 01; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100 - 01; Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842 - 01; Sez. 5, n. 21866 del 03/04/2024, Porrino, non mass.; Sez. 5, n. 20112 del 05/03/2024, Minore, non mass.); il principio, costantemente affermato in tema di bancarotta fraudolenta, è certamente applicabile anche all’odierna fattispecie ove si consideri che: a) il fatto (l’abbandono/deposito incontrollato di rifiuti) è rimasto immutato nella sua realtà storica e processuale;
b) la qualifica di “responsabile legale” della società costituisce, nell’editto accusatorio, elemento di collegamento tra il fatto e il suo autore onde attribuire a quest’ultimo la signoria dell’azione (e dunque la responsabilità diretta e personale per il fatto) desumibile anche in base a elementi diversi ma sintomatici di tale signoria;
c) la signoria sul fatto era desumibile sin dall’esame degli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari (la Corte di appello ne spiega diffusamente le ragioni) così che alcun effetto sorpresa o violazione del diritto di difesa può essere invocato dal ricorrente il quale aveva a disposizione ogni possibile strumento per potersi difendere dall’accusa di essere il materiale responsabile della condotta ascrittagli;
l’imputato, dunque, attraverso l'"iter" del processo, è venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell’imputazione, forgiata, peraltro, proprio sul comportamento da lui 2 materialmente tenuto, quale, in particolare, l’essersi, appunto, qualificato “responsabile legale” (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236099 - 01, secondo cui il fatto deve essere inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale l’imputato non abbia potuto difendersi); il secondo motivo è generico e manifestamente infondato;
ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione ma anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest'ultima, in cui spetta al giudice di merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 - 01); si è al riguardo precisato che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01; nel senso che si tratta di un apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica, Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456 - 01); nel caso di specie, con motivazione immune da censure (perché non manifestamente illogica) ed assolutamente insindacabile sul punto, la Corte di appello ha desunto il ruolo gestorio svolto dal ricorrente (e dunque il suo dominio sul fatto) in base ai comportamenti da lui tenuti, essendosi espressamente qualificato ai dipendenti di ARPAE, in sede di sopralluogo del 29 ottobre 2018, quale responsabile legale della società, sottoscrivendo anche il verbale, apponendo il timbro della società stessa e rendendo dichiarazioni nella dichiarata qualità; egli inoltre, alla presenza degli operanti, si era attivato per posizionare materiale assorbente sui rifiuti onde evitare l’immissione in pubblica fognatura delle acque dilavate;
il ricorrente aveva inoltre presenziato ad un successivo sopralluogo (effettuato l’8 novembre 2018) venendo qualificato come “titolare” e facendo constatare che i rifiuti erano stati posti all’interno di sacchi impermeabili e che i contenitori metallici erano stati schiacciati;
a questi elementi, già sufficienti, si aggiunge la circostanza, correttamente valorizzata dalla Corte di appello, che la presenza dei rifiuti oggetto di contestazione era già stata rilevata da personale ARPAE in occasione di un precedente sopralluogo del mese di aprile dello stesso anno allorquando la stessa area di deposito era di pertinenza della società Autoassistenza S.n.c. di GI IO & C, della quale l’imputato era l’amministratore, area successivamente affittata alla GI SR che condivideva, certamente fino al 9 ottobre 2018, la sede con la Autoassistenza S.n.c.; ebbene, annotano i Giudici distrettuali, «fu lo stesso LA OS a presenziare ai controlli successivi al primo (in particolare, quello del 29/10/2018), spendendo la qualità di legale rappresentante della “GI S.r.l.”, senza nulla obiettare in merito alla riferibilità a detta società della gestione dell'area e dei rifiuti, anzi attivandosi, a fronte delle gravi condizioni di gestione dei rifiuti accertate dall’ARPAE, per collocare materiale assorbente al fine di evitare la contaminazione delle acque. D'altronde, a conferma logica dell'operatività della “GI S.r.l.” nell'azienda di Busseto, via Musini, n. 10 (immobile di proprietà dell’“Autoassistenza s.n.c.”), è sufficiente ribadire che, come si rileva dalla visura camerale prodotta dalla difesa, alla data del primo accesso ad opera dell’ARPAE (26/04/2018), proprio a quell'indirizzo la “GI s.r.l.” aveva sede, avendola ivi 3 trasferita (da Alseno) il 07/02/2018, per poi, guarda caso, nuovamente trasferirla dopo appena pochi mesi (in data 09/10/2018), in costanza del controllo dell’ARPAE: ciò nonostante, si è detto che l'imputato ha presenziato all'accesso del 29/10/2018 (successivo al formale trasferimento della sede) proprio nella richiamata qualità di "responsabile legale" della “GI s.r.l.”»(pagg. 5 e seg.); si tratta di argomenti che, diversamente da quanto ritiene il ricorrente, concorrono a contestualizzare il suo comportamento attribuendogli un ruolo ben preciso nella gestione dei rifiuti, dapprima come legale rappresentante della Autoassistenza Snc, quindi come amministratore di fatto della GI SR, società della quale avrebbe assunto la legale rappresentanza il 19 novembre 2018, in contesto nel quale l’oggetto materiale della condotta, sempre fisicamente presente nello stesso luogo, non è mai uscito dalla signoria effettiva del ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/09/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente ALDO ACETO CA AC 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE PICCIRILLO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, AVV. FRANCESCO DE CA, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 d.l. n.137/20. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO OS GI ricorre per l’annullamento della sentenza del 4 luglio 2023 della Corte di appello di Bologna che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di arresto e 2700 euro di ammenda irrogata con sentenza del 21 febbraio 2022 del Tribunale di Parma per il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale amministratore di fatto della società GI S.r.l., aveva abbandonato e/o depositato in maniera incontrollata fusti metallici contenenti prodotti utilizzati per la verniciatura nell’area cortilizia della ditta ed esposti all’azione degli agenti atmosferici. Il fatto è contestato come commesso il 29 ottobre 2018. Con il primo motivo premette, in fatto, di essere stato condannato per un fatto (l’essere amministratore di fatto della società) del tutto nuovo e radicalmente diverso da quello contestato Penale Sent. Sez. 3 Num. 39598 Anno 2024 Presidente: AC CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 12/09/2024 (l’essere amministratore di diritto), che non ha costituito nemmeno tema investigativo (non essendo mai stata prospettata in sede di indagini la sua posizione di gestore di fatto della società), che non risulta da nessuno degli atti di indagine e nemmeno dall’istruttoria dibattimentale e sul quale non ha mai potuto articolare una adeguata ed efficace difesa, e deduce, in diritto, la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato l’analoga eccezione richiamando una serie di sentenze della Corte di cassazione sterili, inconferenti, riportate parzialmente e non pertinenti. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2639 cod. civ., la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sua ritenuta qualifica di amministratore di fatto, il travisamento della prova e del fatto e la assoluta insufficienza degli elementi indicati dalla Corte di appello a sostegno della decisione impugnata, non essendo stato accertato se egli fosse effettivamente titolare di un qualche potere decisionale all'interno delle società, se intrattenesse rapporti con fornitori e clienti, se rivestisse in concreto una posizione sovraordinata rispetto ai dipendenti delle società, se fosse effettivamente dotato di un potere di spesa nell'ambito dei rapporti interni (con dipendenti) ed esterni (rapporti commerciali) con la società, essendo per converso del tutto insufficienti la asserita cointeressenza nelle società GI S.r.l. e Autoassistenza S.n.c. e la sua presenza in loco al momento del controllo e il fatto che, in temporanea assenza dell'amministratore di diritto, avesse firmato suo malgrado il verbale. Con memoria trasmessa telematicamente il 6 settembre 2024 il difensore, Avv. Francesco De Luca, ha replicato alla richiesta del PG di inammissibilità del ricorso, ribadendo la fondatezza delle argomentazioni difensive ed insistendo per il loro accoglimento. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Osserva il Collegio: il primo motivo è manifestamente infondato;
non integra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale un soggetto venga condannato nella qualità di amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione ascrittagli (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779 - 01; Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073 - 01; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100 - 01; Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842 - 01; Sez. 5, n. 21866 del 03/04/2024, Porrino, non mass.; Sez. 5, n. 20112 del 05/03/2024, Minore, non mass.); il principio, costantemente affermato in tema di bancarotta fraudolenta, è certamente applicabile anche all’odierna fattispecie ove si consideri che: a) il fatto (l’abbandono/deposito incontrollato di rifiuti) è rimasto immutato nella sua realtà storica e processuale;
b) la qualifica di “responsabile legale” della società costituisce, nell’editto accusatorio, elemento di collegamento tra il fatto e il suo autore onde attribuire a quest’ultimo la signoria dell’azione (e dunque la responsabilità diretta e personale per il fatto) desumibile anche in base a elementi diversi ma sintomatici di tale signoria;
c) la signoria sul fatto era desumibile sin dall’esame degli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari (la Corte di appello ne spiega diffusamente le ragioni) così che alcun effetto sorpresa o violazione del diritto di difesa può essere invocato dal ricorrente il quale aveva a disposizione ogni possibile strumento per potersi difendere dall’accusa di essere il materiale responsabile della condotta ascrittagli;
l’imputato, dunque, attraverso l'"iter" del processo, è venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell’imputazione, forgiata, peraltro, proprio sul comportamento da lui 2 materialmente tenuto, quale, in particolare, l’essersi, appunto, qualificato “responsabile legale” (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236099 - 01, secondo cui il fatto deve essere inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale l’imputato non abbia potuto difendersi); il secondo motivo è generico e manifestamente infondato;
ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione ma anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest'ultima, in cui spetta al giudice di merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 - 01); si è al riguardo precisato che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01; nel senso che si tratta di un apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica, Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456 - 01); nel caso di specie, con motivazione immune da censure (perché non manifestamente illogica) ed assolutamente insindacabile sul punto, la Corte di appello ha desunto il ruolo gestorio svolto dal ricorrente (e dunque il suo dominio sul fatto) in base ai comportamenti da lui tenuti, essendosi espressamente qualificato ai dipendenti di ARPAE, in sede di sopralluogo del 29 ottobre 2018, quale responsabile legale della società, sottoscrivendo anche il verbale, apponendo il timbro della società stessa e rendendo dichiarazioni nella dichiarata qualità; egli inoltre, alla presenza degli operanti, si era attivato per posizionare materiale assorbente sui rifiuti onde evitare l’immissione in pubblica fognatura delle acque dilavate;
il ricorrente aveva inoltre presenziato ad un successivo sopralluogo (effettuato l’8 novembre 2018) venendo qualificato come “titolare” e facendo constatare che i rifiuti erano stati posti all’interno di sacchi impermeabili e che i contenitori metallici erano stati schiacciati;
a questi elementi, già sufficienti, si aggiunge la circostanza, correttamente valorizzata dalla Corte di appello, che la presenza dei rifiuti oggetto di contestazione era già stata rilevata da personale ARPAE in occasione di un precedente sopralluogo del mese di aprile dello stesso anno allorquando la stessa area di deposito era di pertinenza della società Autoassistenza S.n.c. di GI IO & C, della quale l’imputato era l’amministratore, area successivamente affittata alla GI SR che condivideva, certamente fino al 9 ottobre 2018, la sede con la Autoassistenza S.n.c.; ebbene, annotano i Giudici distrettuali, «fu lo stesso LA OS a presenziare ai controlli successivi al primo (in particolare, quello del 29/10/2018), spendendo la qualità di legale rappresentante della “GI S.r.l.”, senza nulla obiettare in merito alla riferibilità a detta società della gestione dell'area e dei rifiuti, anzi attivandosi, a fronte delle gravi condizioni di gestione dei rifiuti accertate dall’ARPAE, per collocare materiale assorbente al fine di evitare la contaminazione delle acque. D'altronde, a conferma logica dell'operatività della “GI S.r.l.” nell'azienda di Busseto, via Musini, n. 10 (immobile di proprietà dell’“Autoassistenza s.n.c.”), è sufficiente ribadire che, come si rileva dalla visura camerale prodotta dalla difesa, alla data del primo accesso ad opera dell’ARPAE (26/04/2018), proprio a quell'indirizzo la “GI s.r.l.” aveva sede, avendola ivi 3 trasferita (da Alseno) il 07/02/2018, per poi, guarda caso, nuovamente trasferirla dopo appena pochi mesi (in data 09/10/2018), in costanza del controllo dell’ARPAE: ciò nonostante, si è detto che l'imputato ha presenziato all'accesso del 29/10/2018 (successivo al formale trasferimento della sede) proprio nella richiamata qualità di "responsabile legale" della “GI s.r.l.”»(pagg. 5 e seg.); si tratta di argomenti che, diversamente da quanto ritiene il ricorrente, concorrono a contestualizzare il suo comportamento attribuendogli un ruolo ben preciso nella gestione dei rifiuti, dapprima come legale rappresentante della Autoassistenza Snc, quindi come amministratore di fatto della GI SR, società della quale avrebbe assunto la legale rappresentanza il 19 novembre 2018, in contesto nel quale l’oggetto materiale della condotta, sempre fisicamente presente nello stesso luogo, non è mai uscito dalla signoria effettiva del ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/09/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente ALDO ACETO CA AC 4