TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/05/2026, n. 8685
TAR
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
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Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 16 della L.R. n. 15/2008 e eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità manifesta

    La valutazione dell'abuso edilizio deve essere condotta avendo riguardo alla globalità delle opere realizzate. Il provvedimento impugnato contesta la legittimità di un complessivo cambio di destinazione d'uso con opere. La planimetria prodotta dai ricorrenti non presenta elementi comprovanti la propria risalenza alle operazioni di primo impianto catastale, mentre la fotografia, a prescindere dalla sua datazione incerta, attesterebbe al massimo l'adibizione ad attività di somministrazione dei soli locali al piano terra, ma non di quelli sottostanti. Il contratto di compravendita del 1980 non è sufficiente a dimostrare la legittima preesistenza dell'accorpamento contestato, poiché il mutamento di destinazione d'uso del locale sottostante è avvenuto tramite opere edilizie che avrebbero richiesto un apposito atto ampliativo.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 97 Cost. e delle norme generali in tema di azione amministrativa (legge n. 241/1990), oltre che eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità

    L'adozione di provvedimenti repressivi di abusi edilizi costituisce esercizio di potere vincolato, rendendo superflua la comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, la ricorrente ha ricevuto notizia dell'avvio del procedimento e ha offerto il proprio contributo procedimentale, dolendosi anche in sede giurisdizionale dell'ordine di sospensione lavori prodromico all'atto impugnato. Pertanto, nessuna pretermissione delle garanzie procedimentali può essere ascritta all'operato dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/05/2026, n. 8685
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8685
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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