Sentenza 12 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2018, n. 55861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55861 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: AR MM nato a [...] il [...] inoltre: PARTE LE NE SC avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio udito il difensore /
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari - decidendo sull'appello proposto dal P.G. avverso la sentenza di condanna del predetto imputato per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. emessa in data 22.4.2011 dal Tribunale di Trani ed in riforma della sentenza stessa - ha dichiarato non doversi procedere in ordine al menzionato reato perché estinto per intervenuta prescrizione. Avverso la predetta sentenza ricorre di nuovo il P.G., affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.
1.1 Denunzia il P.G. ricorrente violazione di legge in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen.. Evidenzia il ricorrente che aveva proposto ricorso in appello il solo P.g. e solo in relazione al profilo dell'illegalità della pena, avendo il giudice di prime cure condannato l'imputato sia alla pena della reclusione che a quella della multa, e ciò in contrasto con quanto disposto dall'art.595 cod. pen. che prevede la pena alternativa della reclusione o della multa. Ciò nonostante e al di fuori dell'oggetto della impugnativa, la Corte di merito aveva accertato l'intervenuta prescrizione del reato, con la conseguente violazione del predetto indice normativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato. Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di vertice espressa da questa Corte di legittimità ha statuito che - poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (così, Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000 ) Rv. 216239 ; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 6983 del 18/12/2007 Ud. (dep. 14/02/2008 ) Rv. 239274 ; Sez. 5, Sentenza n. 46513 del 14/07/2014 Ud. (dep. 11/11/2014 ) Rv. 261036).Pertanto, alla luce del principio sopra ricordato e qui riaffermato, la impugnativa del P.G., che confligge frontalmente con quanto statuito dalla giurisprudenza espressa da questa Corte, va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.. Così deci