CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2023, n. 18858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18858 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES EL NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. n l Penale Sent. Sez. 5 Num. 18858 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 19/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi con cui, a esito di giudizio abbreviato, AN NN IA era ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. e condannato alla pena di mesi due di reclusione. Secondo il capo d'imputazione, il IA, con dichiarazione rilasciata all'Ufficiale giudiziario nel corso di un pignoramento, a istanza di MO LE, attestava falsamente di non possedere beni mobili né immobili, laddove risultava invece essere proprietario di automezzi, tra cui autocarri, autoveicoli e motoveicoli. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Ernestina Sicilia, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione all'art. 483 cod. pen., ritenendo che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere sussistente il fatto contestato, soprattutto con riguardo all'elemento soggettivo del reato. Mancherebbero, a parere della difesa, elementi dai quali dedurre che l'imputato -rivenditore di autoveicoli usati- volesse sottrarsi all'esecuzione immobiliare;
dagli elementi documentali agli atti -segnatamente, i certificati del P.R.A.- risulterebbe che, al momento della dichiarazione resa all'Ufficiale giudiziario in corso di procedura di esecuzione forzata (28 marzo 2014), i passaggi di proprietà dei beni di cui si dibatte (tre autoveicoli) erano in corso, tant'è che l'imputato aveva già riscosso il prezzo del venduto e prodotto i documenti necessari al passaggio di proprietà all'agenzia che si occupava del disbrigo delle pratiche. Pertanto, affermando di non essere proprietario di quei beni, egli non avrebbe reso una falsa dichiarazione, avendo invece affermato la verità. I Giudici di merito non avrebbero tenuto in considerazione che i certificati di passaggi di proprietà, recanti le targhe dei veicoli in questione, allineati con il report storico (n. 05045), fornivano evidenza della veridicità delle affermazioni dell'imputato. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla denegata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe considerato che la specifica attività lavorativa dell'imputato comporta, per sua stessa natura, la temporanea intestazione dei mezzi da rivendere al titolare dell'attività. Inoltre, la transazione economica poi intervenuta col denunciante, MO LE, avrebbe dovuto portare i Giudici del merito a considerare il rilievo ormai puramente 'privatistico' della vicenda. La motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe, infine, illogica, posto che il mero dato di due precedenti specifici non costituisce, di per sé, ragion valida per escludere al speciale tenuità del fatto. 1 flÌ 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa M. Francesca Loy, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, con cui si ribadiscono le censure esposte nel ricorso, chiedendosi l'accoglimento dello stesso. Considerato in diritto 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto aspecifico e generico, oltre che reiterativo. La Corte territoriale ha esaustivamente illustrato i motivi per cui ha disatteso la tesi della difesa, ritenendo che la documentazione - segnatamente i certificati del P.R.A., su cui ha insistito la difesa- non contenesse indicazioni sufficienti a individuare con certezza i veicoli oggetto di cessione. A fronte di tale censura dell'argomento difensivo, già opposta dal Giudice di primo grado, il ricorrente avrebbe dovuto apportare elementi innovativi -quale, ad esempio, una valida documentazione idonea a comprovare l'avvenuto passaggio di proprietà prima della data dell'ascritto reato. In difetto di ciò, e data la perfetta tenuta logica della motivazione, non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a sollecitare una rivalutazione delle circostanze di fatto e/o a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 1.2 Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. Nell'escludere la riconducibilità della concreta fattispecie nell'alveo dell'inoffensività delineato dall'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha valorizzato, con rilievo assorbente e non contrastante con i canoni delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), la gravità del fatto, correlata all'ambito in cui la condotta è stata tenuta (giudizio di esecuzione forata), la tipologia del bene giuridico protetto dalla norma violata (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01), unitamente ai due precedenti specifici. Gli argomenti spesi dalla difesa sono generici, oltre che del tutto inconferenti. Non si vede, invero, come la transazione economica poi intervenuta col denunciante, 2 possa deprivare di rilievo pubblicistico l'ascritta condotta (che il ricorrente vorrebbe ricondurre, invece, a vicenda di puro rilievo "privatistico", non considerando che il reato è procedibile d'ufficio), attesa la tipologia del bene giuridico protetto dall'art. 483 e il conseguente obbligo, gravante sul privato, di attestare il vero in un atto pubblico, destinato, in quanto tale, a provare la veridicità dell'asseverazione in esso raccolto. 2. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/12/2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. n l Penale Sent. Sez. 5 Num. 18858 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 19/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi con cui, a esito di giudizio abbreviato, AN NN IA era ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. e condannato alla pena di mesi due di reclusione. Secondo il capo d'imputazione, il IA, con dichiarazione rilasciata all'Ufficiale giudiziario nel corso di un pignoramento, a istanza di MO LE, attestava falsamente di non possedere beni mobili né immobili, laddove risultava invece essere proprietario di automezzi, tra cui autocarri, autoveicoli e motoveicoli. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Ernestina Sicilia, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione all'art. 483 cod. pen., ritenendo che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere sussistente il fatto contestato, soprattutto con riguardo all'elemento soggettivo del reato. Mancherebbero, a parere della difesa, elementi dai quali dedurre che l'imputato -rivenditore di autoveicoli usati- volesse sottrarsi all'esecuzione immobiliare;
dagli elementi documentali agli atti -segnatamente, i certificati del P.R.A.- risulterebbe che, al momento della dichiarazione resa all'Ufficiale giudiziario in corso di procedura di esecuzione forzata (28 marzo 2014), i passaggi di proprietà dei beni di cui si dibatte (tre autoveicoli) erano in corso, tant'è che l'imputato aveva già riscosso il prezzo del venduto e prodotto i documenti necessari al passaggio di proprietà all'agenzia che si occupava del disbrigo delle pratiche. Pertanto, affermando di non essere proprietario di quei beni, egli non avrebbe reso una falsa dichiarazione, avendo invece affermato la verità. I Giudici di merito non avrebbero tenuto in considerazione che i certificati di passaggi di proprietà, recanti le targhe dei veicoli in questione, allineati con il report storico (n. 05045), fornivano evidenza della veridicità delle affermazioni dell'imputato. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla denegata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe considerato che la specifica attività lavorativa dell'imputato comporta, per sua stessa natura, la temporanea intestazione dei mezzi da rivendere al titolare dell'attività. Inoltre, la transazione economica poi intervenuta col denunciante, MO LE, avrebbe dovuto portare i Giudici del merito a considerare il rilievo ormai puramente 'privatistico' della vicenda. La motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe, infine, illogica, posto che il mero dato di due precedenti specifici non costituisce, di per sé, ragion valida per escludere al speciale tenuità del fatto. 1 flÌ 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa M. Francesca Loy, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, con cui si ribadiscono le censure esposte nel ricorso, chiedendosi l'accoglimento dello stesso. Considerato in diritto 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto aspecifico e generico, oltre che reiterativo. La Corte territoriale ha esaustivamente illustrato i motivi per cui ha disatteso la tesi della difesa, ritenendo che la documentazione - segnatamente i certificati del P.R.A., su cui ha insistito la difesa- non contenesse indicazioni sufficienti a individuare con certezza i veicoli oggetto di cessione. A fronte di tale censura dell'argomento difensivo, già opposta dal Giudice di primo grado, il ricorrente avrebbe dovuto apportare elementi innovativi -quale, ad esempio, una valida documentazione idonea a comprovare l'avvenuto passaggio di proprietà prima della data dell'ascritto reato. In difetto di ciò, e data la perfetta tenuta logica della motivazione, non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a sollecitare una rivalutazione delle circostanze di fatto e/o a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 1.2 Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. Nell'escludere la riconducibilità della concreta fattispecie nell'alveo dell'inoffensività delineato dall'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha valorizzato, con rilievo assorbente e non contrastante con i canoni delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), la gravità del fatto, correlata all'ambito in cui la condotta è stata tenuta (giudizio di esecuzione forata), la tipologia del bene giuridico protetto dalla norma violata (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01), unitamente ai due precedenti specifici. Gli argomenti spesi dalla difesa sono generici, oltre che del tutto inconferenti. Non si vede, invero, come la transazione economica poi intervenuta col denunciante, 2 possa deprivare di rilievo pubblicistico l'ascritta condotta (che il ricorrente vorrebbe ricondurre, invece, a vicenda di puro rilievo "privatistico", non considerando che il reato è procedibile d'ufficio), attesa la tipologia del bene giuridico protetto dall'art. 483 e il conseguente obbligo, gravante sul privato, di attestare il vero in un atto pubblico, destinato, in quanto tale, a provare la veridicità dell'asseverazione in esso raccolto. 2. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/12/2022 Il Consigliere estensore