CASS
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 6744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6744 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE AE, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 114/2025 RegRiesP del Tribunale di Salerno del 16 aprile 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 6744 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 18/09/2025 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza di contenuto sostanzialmente analogo ad altre adottate in relazioni a ricorsi aventi ad oggetto misure cautelari assunte nell'ambito della medesima indagine penale, il Tribunale di Salerno, operando quale giudice dell'appello cautelare, ha accolto il gravame interposto dal locale Pm avverso i provvedimenti resi dal Gip di quel medesimo Tribunale e con i quali, pur essendo stata riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di diversi soggetti, fra i quali ER AE, in ordine alla loro partecipazione, spiegatasi attraverso distinte modalità operative, ad un sodalizio criminoso dedito, in particolare, alla commissione di delitti in materia tributaria, in ispecie indebite compensazioni di imposte con crediti inesistenti, non era stata applicata ai predetti alcuna delle misure cautelari - si precisa che nei confronti del ER era stata richiesta la sua sottoposizione alla misura dell'obbligo di dimora - sollecitate dal Pm;
ciò in quanto si era ritenuto insussistente il requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotte criminose. Come detto con le ordinanze in questione il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell'appello cautelare, successivamente ad una ampia e documentata disamina della ragioni per le quali sono stati ritenuti ricorrere, anche a carico del predetto indagato, gli elementi gravemente indizianti in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso ed alla esecuzione di taluni dei reati fine che rientravano nel programma dello stesso, ha rilevato - diversamente da quanto sostenuto dal Gip, il quale aveva escluso la attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa sulla base di una serie di indici, sinteticamente riconducibili: al tempo decorso fra la commissione delle condotte ed il momento in cui le misure sono state richieste, alla mancanza di elementi che possano fare pensare alla persistenza sia di condotte criminose ulteriori sia di contatti fra i sodali, al fatto che le modalità operative della frode fiscale fossero legatitalla applicabilità dì una determinata normativa non più vigente, al fatto che la circostanza che altri sodali, diversi da quello ora interessato, siano stati attinti da gravi indizi di colpevolezza in relazione ad altre vicende criminose, non è fattore che possa riverberarsi negativamente anche sui costui - che, invece, le esigenze cautelari legittimanti la adozione delle misure richieste erano ancora presenti e ciò anche nei confronti del ER, disponendo, pertanto, a carico di quest'ultimo la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, subordinando, comunque, la efficacia della stessa all'avvenuta definitività della ordinanza con la quale essa è stata disposta. 2 In particolare, il Tribunale salernitano ha osservato: che il lasso di tempo esistente fra la cessazione delle condotte e la richiesta formulata dal Pm di adozione delle misure è, in realtà, inferiore all'anno; che la natura sostanzialmente professionale della attività criminosa posta in essere, nelle diverse condotte realizzate dall'indagato ora in esame (si tratta di un commercialista), era tale da far ritenere che il pericolo di reiterazione fosse oltre che concreto anche attuale;
che la vicinanza dell'indagato a tale ND NC - uno dei promotori della associazione a delinquere, il quale aveva, anche successivamente alla cessazione della attività oggetto ora della contestazione cautelare, proseguito in altre condotte criminose - rendeva comunque verosimile la ricaduta dell'indagato nel crimine. Il Tribunale ha, pertanto, accolto la impugnazione del Pm ed ha applicato al ER la misura cautelare dell'obbligo di dimora, subordinandone la efficacia nei termini dianzi indicati. Avverso la ordinanza emessa nei suoi confronti ha proposto ricorso per cassazione l'indagato in questione. Il ER ha affidato le proprie lagnanze a due distinti motivi di impugnazione. Di questi, il primo è incentrato sulla ritenuta esistenza del vizio di travisamento della prova, avendo il Tribunale, secondo il ricorrente, basato la affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo ed al reato di cui all'art. 10-quater del dlgs n. 74 del 2000 senza che siano state esaminate le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio ed il contenuto del documenti depositati;
sempre con riferimento al tema relativo alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza il ricorrente ha lamentato, sempre in ordine alla omessa consideraziontdelle dichiarazioni da lui rilasciate, il fatto che nella ordinanza impugnata non vi sia un'adeguata motivazione in relazione alla ricorrenza a carico del prevenuto del necessario elemento psicologico. Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto la ritenuta carenza motivazionale in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari legittimanti la adozione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. 3 Deve, preliminarmente, osservarsi che, in occasione dell'avvenuto rigetto della richiesta formulata dal locale Pm, il Gip del Tribunale di Salerno, per come incontestatamente emerge dalla ordinanza ora impugnata, ha chiaramente precisato che a carico, anche, dell'odierno indagato sussistevano i gravi indizi di colpevolezza in relazione alle imputazioni allo stesso provvisoriamente contestate;
ha, tuttavia, ritenuto di non dovere disporre la misura a suo carico in quanto difettava il requisito della attualità e concretezza delle esigenze cautelari - nella specie riconducibili alla reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede - che la misura richiesta dal Pm doveva tendere a preservare. Per tale ragione, cioè in considerazione dell'avvenuta valutazione positiva operata dal Gip in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la impugnazione che è stata presentata dall'organo pubblico ha avuto ad oggetto esclusivamente siffatto aspetto, cioè la sussistenza delle esigenze cautelari, avendo ritenuto la competente Procura della Repubblica non in discussione la questione riguardante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
è per questa stessa ragione che di tale profilo della vicenda - che non risulta essere stato oggetto di una qualche confutazione neppure da parte della difesa del ER in occasione dell'avvenuta discussione della impugnazione cautelare presentata dalla Procura della Repubblica di Salerno - il giudice che ha deliberato il provvedimento ora censurato si è occupato, rimandando sul punto alle considerazioni svolte sull'argomento dal Gip, che egli ha esaminato e, pur a seguito di esame critico, condiviso (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 dicembre 2017, n. 57525, rv 272205). Ciò, peraltro, è correttamente avvenuto in ossequio al carattere solo parzialmente devolutivo dell'appello cautelare, in forza del quale la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in applicazione, appunto, del principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 maggio 2023, n. 23042, rv 284544; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 luglio 2010, n. 28253, rv 248135). Tanto considerato, si rileva, quanto specificamente alla impugnazione presentata dal ER che, in relazione al primo motivo della sua impugnazione, lo stesso appare, inammissibile, in quanto rivolto a contestare non tanto, come affermato dalla parte ricorrente, la esistenza di un presunto travisamento del materiale probatorio, quanto la valutazione che di esso ha operato il giudice dell'appello cautelare. 4 Infatti, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale di Salerno, alla luce degli elementi rivenienti dallet intercettazioni telefoniche riguardanti anche direttamente il ER, ha riscontrato quale attività riferibile all'indagato non solo la predisposizione della documentazione per accedere indebitamente ai benefici fiscali quanto quella di trasmettere siffatta documentazione, corredata dalla sua asseverazione, alla Agenzia delle entrate (emblematico è il caso della FM Group Srl) nonché di procacciare clienti al sodalizio disposti a partecipare all'attività frodatoria Con riferimento alla dimostrazione della attualità e concretezza delle esigenze è sufficiente rilevare che la sistematicità delle condotte del ER (il quale ha asservito le proprie competenze tecniche ed il proprio titolo professionale alle finalità del gruppo criminoso) e la loro ripetizione nel tempo costituiscono sicuro indice della professionalità di questo nel perseguimento di finalità delittuose, elemento probatorio questo indubbiamente valorizzato in modo corretto dai giudice dell'appello cautelare ai fini dell'accertamento dei requisiti delle esigenze cautelari tali da legittimare l'adozione della misura. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, con la conseguente condanna, visto l'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con la derivante piena efficacia della misura cautelare disposta con la ordinanza oggetto della presente impugnazione dal Tribunale di Salerno in qualità di giudice dell'appello cautelare.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 6744 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 18/09/2025 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza di contenuto sostanzialmente analogo ad altre adottate in relazioni a ricorsi aventi ad oggetto misure cautelari assunte nell'ambito della medesima indagine penale, il Tribunale di Salerno, operando quale giudice dell'appello cautelare, ha accolto il gravame interposto dal locale Pm avverso i provvedimenti resi dal Gip di quel medesimo Tribunale e con i quali, pur essendo stata riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di diversi soggetti, fra i quali ER AE, in ordine alla loro partecipazione, spiegatasi attraverso distinte modalità operative, ad un sodalizio criminoso dedito, in particolare, alla commissione di delitti in materia tributaria, in ispecie indebite compensazioni di imposte con crediti inesistenti, non era stata applicata ai predetti alcuna delle misure cautelari - si precisa che nei confronti del ER era stata richiesta la sua sottoposizione alla misura dell'obbligo di dimora - sollecitate dal Pm;
ciò in quanto si era ritenuto insussistente il requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotte criminose. Come detto con le ordinanze in questione il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell'appello cautelare, successivamente ad una ampia e documentata disamina della ragioni per le quali sono stati ritenuti ricorrere, anche a carico del predetto indagato, gli elementi gravemente indizianti in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso ed alla esecuzione di taluni dei reati fine che rientravano nel programma dello stesso, ha rilevato - diversamente da quanto sostenuto dal Gip, il quale aveva escluso la attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa sulla base di una serie di indici, sinteticamente riconducibili: al tempo decorso fra la commissione delle condotte ed il momento in cui le misure sono state richieste, alla mancanza di elementi che possano fare pensare alla persistenza sia di condotte criminose ulteriori sia di contatti fra i sodali, al fatto che le modalità operative della frode fiscale fossero legatitalla applicabilità dì una determinata normativa non più vigente, al fatto che la circostanza che altri sodali, diversi da quello ora interessato, siano stati attinti da gravi indizi di colpevolezza in relazione ad altre vicende criminose, non è fattore che possa riverberarsi negativamente anche sui costui - che, invece, le esigenze cautelari legittimanti la adozione delle misure richieste erano ancora presenti e ciò anche nei confronti del ER, disponendo, pertanto, a carico di quest'ultimo la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, subordinando, comunque, la efficacia della stessa all'avvenuta definitività della ordinanza con la quale essa è stata disposta. 2 In particolare, il Tribunale salernitano ha osservato: che il lasso di tempo esistente fra la cessazione delle condotte e la richiesta formulata dal Pm di adozione delle misure è, in realtà, inferiore all'anno; che la natura sostanzialmente professionale della attività criminosa posta in essere, nelle diverse condotte realizzate dall'indagato ora in esame (si tratta di un commercialista), era tale da far ritenere che il pericolo di reiterazione fosse oltre che concreto anche attuale;
che la vicinanza dell'indagato a tale ND NC - uno dei promotori della associazione a delinquere, il quale aveva, anche successivamente alla cessazione della attività oggetto ora della contestazione cautelare, proseguito in altre condotte criminose - rendeva comunque verosimile la ricaduta dell'indagato nel crimine. Il Tribunale ha, pertanto, accolto la impugnazione del Pm ed ha applicato al ER la misura cautelare dell'obbligo di dimora, subordinandone la efficacia nei termini dianzi indicati. Avverso la ordinanza emessa nei suoi confronti ha proposto ricorso per cassazione l'indagato in questione. Il ER ha affidato le proprie lagnanze a due distinti motivi di impugnazione. Di questi, il primo è incentrato sulla ritenuta esistenza del vizio di travisamento della prova, avendo il Tribunale, secondo il ricorrente, basato la affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo ed al reato di cui all'art. 10-quater del dlgs n. 74 del 2000 senza che siano state esaminate le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio ed il contenuto del documenti depositati;
sempre con riferimento al tema relativo alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza il ricorrente ha lamentato, sempre in ordine alla omessa consideraziontdelle dichiarazioni da lui rilasciate, il fatto che nella ordinanza impugnata non vi sia un'adeguata motivazione in relazione alla ricorrenza a carico del prevenuto del necessario elemento psicologico. Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto la ritenuta carenza motivazionale in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari legittimanti la adozione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. 3 Deve, preliminarmente, osservarsi che, in occasione dell'avvenuto rigetto della richiesta formulata dal locale Pm, il Gip del Tribunale di Salerno, per come incontestatamente emerge dalla ordinanza ora impugnata, ha chiaramente precisato che a carico, anche, dell'odierno indagato sussistevano i gravi indizi di colpevolezza in relazione alle imputazioni allo stesso provvisoriamente contestate;
ha, tuttavia, ritenuto di non dovere disporre la misura a suo carico in quanto difettava il requisito della attualità e concretezza delle esigenze cautelari - nella specie riconducibili alla reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede - che la misura richiesta dal Pm doveva tendere a preservare. Per tale ragione, cioè in considerazione dell'avvenuta valutazione positiva operata dal Gip in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la impugnazione che è stata presentata dall'organo pubblico ha avuto ad oggetto esclusivamente siffatto aspetto, cioè la sussistenza delle esigenze cautelari, avendo ritenuto la competente Procura della Repubblica non in discussione la questione riguardante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
è per questa stessa ragione che di tale profilo della vicenda - che non risulta essere stato oggetto di una qualche confutazione neppure da parte della difesa del ER in occasione dell'avvenuta discussione della impugnazione cautelare presentata dalla Procura della Repubblica di Salerno - il giudice che ha deliberato il provvedimento ora censurato si è occupato, rimandando sul punto alle considerazioni svolte sull'argomento dal Gip, che egli ha esaminato e, pur a seguito di esame critico, condiviso (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 dicembre 2017, n. 57525, rv 272205). Ciò, peraltro, è correttamente avvenuto in ossequio al carattere solo parzialmente devolutivo dell'appello cautelare, in forza del quale la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in applicazione, appunto, del principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 maggio 2023, n. 23042, rv 284544; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 luglio 2010, n. 28253, rv 248135). Tanto considerato, si rileva, quanto specificamente alla impugnazione presentata dal ER che, in relazione al primo motivo della sua impugnazione, lo stesso appare, inammissibile, in quanto rivolto a contestare non tanto, come affermato dalla parte ricorrente, la esistenza di un presunto travisamento del materiale probatorio, quanto la valutazione che di esso ha operato il giudice dell'appello cautelare. 4 Infatti, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale di Salerno, alla luce degli elementi rivenienti dallet intercettazioni telefoniche riguardanti anche direttamente il ER, ha riscontrato quale attività riferibile all'indagato non solo la predisposizione della documentazione per accedere indebitamente ai benefici fiscali quanto quella di trasmettere siffatta documentazione, corredata dalla sua asseverazione, alla Agenzia delle entrate (emblematico è il caso della FM Group Srl) nonché di procacciare clienti al sodalizio disposti a partecipare all'attività frodatoria Con riferimento alla dimostrazione della attualità e concretezza delle esigenze è sufficiente rilevare che la sistematicità delle condotte del ER (il quale ha asservito le proprie competenze tecniche ed il proprio titolo professionale alle finalità del gruppo criminoso) e la loro ripetizione nel tempo costituiscono sicuro indice della professionalità di questo nel perseguimento di finalità delittuose, elemento probatorio questo indubbiamente valorizzato in modo corretto dai giudice dell'appello cautelare ai fini dell'accertamento dei requisiti delle esigenze cautelari tali da legittimare l'adozione della misura. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, con la conseguente condanna, visto l'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con la derivante piena efficacia della misura cautelare disposta con la ordinanza oggetto della presente impugnazione dal Tribunale di Salerno in qualità di giudice dell'appello cautelare.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente