TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/12/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 672/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 672/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati a L'Aquila, – Corso Vittorio Emanuele II n. 95, presso lo studio dell'avv. Valentina Picchioni, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 9.05.2025, e premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio civile a CO (AQ) il 07.08.2010 e che in costanza di matrimonio sono nati rispettivamente il 07.02.2011 il primogenito Persona_1
Per_ (minorenne) e il 11.01.2013 la secondogenita (minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 8.10.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4, IV comma, c.p.c., si osserva che i minori non sono stati ascoltati in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio a CO (AQ) il 07.08.2010 (trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (Anno 2010 Numero 4 P. I S.) e che in costanza di matrimonio sono nati Per_ due figli, , il 07.02.2011 (minorenne) e , il 11.01.2013 (minorenne), alle Per_1 condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di CO (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
I) è dichiarata la separazione personale dei sigg.rri e con Parte_1 Parte_2 autorizzazione degli stessi a vivere separati ed obbligo di mutuo rispetto, con invito all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO di provvedere alle relative trascrizioni nei Registri di Stato Civile;
Per_ II) I figli della coppia, di anni 12 e anni 14 , siano affidati ad entrambi i genitori Per_1 come per legge con collocamento presso la madre che continuerà a vivere con i minori presso l'abitazione familiare sita in Collettara di CO – Piazza Fiume n. 12;
III) Il Sig. stabilirà la propria residenza e domicilio in altra abitazione o nella Pt_2 dependance attigua all'abitazione familiare e in tal caso comparteciperà nella misura di ¼ alle spese per utenze e consumi posto che le utenze della dependance sono collegate all'abitazione principale;
nella dependance non potranno fare accesso altri familiari del sig. e l'accesso all'unità sarà dal vialetto principale e non dal garage che resta a Pt_2 uso esclusivo dell'abitazione principale;
IV) L'abitazione familiare sita in Collettara di CO - Piazza Fiume n. 12 resta assegnata alla sig.ra che continuerà a viverci con i due figli;
Pt_1
V) Il Sig. verserà in favore della sig.ra entro il 5 di ciascun mese, a titolo Pt_2 Pt_1 Per_ di mantenimento dei due figli e , la somma mensile di € 500,00 per ciascun Per_1 figlio, per un totale di € 1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
VI) L'AUU erogato in favore dei figli dall' sarà percepito nella misura del 50% CP_1 ciascuno;
VII) Il Sig. verserà entro il 5 di ciascun mese la somma mensile di € 250,00 Pt_2 rivalutabili Istat in favore della sig.ra personalmente quale contributo al Pt_1 mantenimento, dal momento in cui la stessa avrà reperito altra abitazione e vi si sarà trasferita con i figli;
VIII) Il Sig. si impegna a restituire entro e non oltre 24 mesi dall'omologa della Pt_2 presente separazione la somma di € 5.000,00 anticipata da parte della sig. ra per Pt_1 spese extrafamiliari;
IX) L'eventuale frequentazione tra i figli e il ramo paterno della famiglia sarà gestita dal padre e alla sua presenza in ogni circostanza;
X) L'accesso all'abitazione familiare e alle relative pertinenze è riservato all'assegnataria, il garage verrà utilizzato in accordo dalle parti senza possibilità di accesso da parte di nessun'altro, potranno essere ivi ricoverati materiali per la manutenzione della casa e null'altro;
XI) Il Sig. si impegna a tenere chiuso il cancello del giardino con sistema idoneo, Pt_2
a fare manutenzione di caldaia, vialetto e siepe con relativo taglio 2 volte l'anno, a sistemare infissi e serramenti della stanza dei ragazzi nonché a istallare porte;
XII) Quanto alle spese il Sig. si impegna a provvedere al pagamento di bollette Pt_2 domestiche arretrate, la sig.ra si impegna a pagare i bolli auto scaduti della Pt_1
Freemont; l'automobile Tg. ET924NT modello Freemont resta nella piena disponibilità della sig.ra la Renault Clio tg BW065BT resta nella piena disponibilità del sig. Pt_1 che si occuperà del passaggio di proprietà a proprie spese entro mesi 3 Pt_2 dall'omologa salvo rottamazione finalizzata ad altro acquisto;
XIII) Il sig. si impegna a mantenere il massimo riserbo sull'occupazione della Pt_2 coniuge vista la delicatezza dei suoi attuali incarichi e non appena si trasferirà nella dependance dovrà restituire alla sig.ra il proprio mazzo di chiavi dell'abitazione Pt_1 familiare ove si impegna a non accedere se non dietro invito espresso della sig. ra Pt_1
XIV) Il diritto di visita tra padre e i figli viene garantito nelle seguenti modalità: le principali festività saranno gestite in alternanza, Vigilia con un genitore e Natale con l'altro, S. SI con un genitore e Capodanno con l'altro, Pasqua con un genitore,
Lunedì dell'Angelo con l'altro, i compleanni dei ragazzi saranno festeggiati tutti insieme ovvero il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, in occasione dei compleanni dei genitori i ragazzi potranno stare insieme al festeggiato così come per la festa della mamma e del papà. I ragazzi potranno frequentare il padre liberamente secondo i loro impegni scolastici ed extrascolastici, resteranno con il padre a fine settimana alternati con la madre dal venerdì sera alla domenica sera compatibilmente con i loro impegni e le loro esigenze anche di socializzazione con i coetanei. I figli potranno trascorrere dei periodi di vacanza con il padre in caso di ponti nel corso dell'anno ovvero un periodo di vacanze estive (per un totale di 2 settimane non consecutive nel periodo giugno - settembre) da concordare con la madre entro il 31.05 di ciascun anno, entrambi i genitori comunicheranno eventuali luoghi di soggiorno fornendo relativi indirizzi. I ricorrenti concorderanno la linea educativa congiuntamente stabilendo orari di rientro in caso di uscite e modalità di frequentazione con i pari cercando sempre di osservare una linea condivisa da concordare insieme e in base alle esigenze dei ragazzi, il cui benessere e la cui serenità costituisce una priorità per entrambi.
XV) Le Parti prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto;
XVI) Le Parti stabiliscono che nessuno condividerà foto o video dei ragazzi sui social media.
XVII) Quanto alla domanda ex art. 473 bis n. 49 C.P.C., le Parti chiedono che siano confermate le condizioni di cui sopra e venga adottato conseguente provvedimento nei termini di legge
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, 13 NOVEMBRE 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 672/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati a L'Aquila, – Corso Vittorio Emanuele II n. 95, presso lo studio dell'avv. Valentina Picchioni, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 9.05.2025, e premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio civile a CO (AQ) il 07.08.2010 e che in costanza di matrimonio sono nati rispettivamente il 07.02.2011 il primogenito Persona_1
Per_ (minorenne) e il 11.01.2013 la secondogenita (minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 8.10.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
5. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis.4, IV comma, c.p.c., si osserva che i minori non sono stati ascoltati in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio a CO (AQ) il 07.08.2010 (trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (Anno 2010 Numero 4 P. I S.) e che in costanza di matrimonio sono nati Per_ due figli, , il 07.02.2011 (minorenne) e , il 11.01.2013 (minorenne), alle Per_1 condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di CO (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
I) è dichiarata la separazione personale dei sigg.rri e con Parte_1 Parte_2 autorizzazione degli stessi a vivere separati ed obbligo di mutuo rispetto, con invito all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO di provvedere alle relative trascrizioni nei Registri di Stato Civile;
Per_ II) I figli della coppia, di anni 12 e anni 14 , siano affidati ad entrambi i genitori Per_1 come per legge con collocamento presso la madre che continuerà a vivere con i minori presso l'abitazione familiare sita in Collettara di CO – Piazza Fiume n. 12;
III) Il Sig. stabilirà la propria residenza e domicilio in altra abitazione o nella Pt_2 dependance attigua all'abitazione familiare e in tal caso comparteciperà nella misura di ¼ alle spese per utenze e consumi posto che le utenze della dependance sono collegate all'abitazione principale;
nella dependance non potranno fare accesso altri familiari del sig. e l'accesso all'unità sarà dal vialetto principale e non dal garage che resta a Pt_2 uso esclusivo dell'abitazione principale;
IV) L'abitazione familiare sita in Collettara di CO - Piazza Fiume n. 12 resta assegnata alla sig.ra che continuerà a viverci con i due figli;
Pt_1
V) Il Sig. verserà in favore della sig.ra entro il 5 di ciascun mese, a titolo Pt_2 Pt_1 Per_ di mantenimento dei due figli e , la somma mensile di € 500,00 per ciascun Per_1 figlio, per un totale di € 1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
VI) L'AUU erogato in favore dei figli dall' sarà percepito nella misura del 50% CP_1 ciascuno;
VII) Il Sig. verserà entro il 5 di ciascun mese la somma mensile di € 250,00 Pt_2 rivalutabili Istat in favore della sig.ra personalmente quale contributo al Pt_1 mantenimento, dal momento in cui la stessa avrà reperito altra abitazione e vi si sarà trasferita con i figli;
VIII) Il Sig. si impegna a restituire entro e non oltre 24 mesi dall'omologa della Pt_2 presente separazione la somma di € 5.000,00 anticipata da parte della sig. ra per Pt_1 spese extrafamiliari;
IX) L'eventuale frequentazione tra i figli e il ramo paterno della famiglia sarà gestita dal padre e alla sua presenza in ogni circostanza;
X) L'accesso all'abitazione familiare e alle relative pertinenze è riservato all'assegnataria, il garage verrà utilizzato in accordo dalle parti senza possibilità di accesso da parte di nessun'altro, potranno essere ivi ricoverati materiali per la manutenzione della casa e null'altro;
XI) Il Sig. si impegna a tenere chiuso il cancello del giardino con sistema idoneo, Pt_2
a fare manutenzione di caldaia, vialetto e siepe con relativo taglio 2 volte l'anno, a sistemare infissi e serramenti della stanza dei ragazzi nonché a istallare porte;
XII) Quanto alle spese il Sig. si impegna a provvedere al pagamento di bollette Pt_2 domestiche arretrate, la sig.ra si impegna a pagare i bolli auto scaduti della Pt_1
Freemont; l'automobile Tg. ET924NT modello Freemont resta nella piena disponibilità della sig.ra la Renault Clio tg BW065BT resta nella piena disponibilità del sig. Pt_1 che si occuperà del passaggio di proprietà a proprie spese entro mesi 3 Pt_2 dall'omologa salvo rottamazione finalizzata ad altro acquisto;
XIII) Il sig. si impegna a mantenere il massimo riserbo sull'occupazione della Pt_2 coniuge vista la delicatezza dei suoi attuali incarichi e non appena si trasferirà nella dependance dovrà restituire alla sig.ra il proprio mazzo di chiavi dell'abitazione Pt_1 familiare ove si impegna a non accedere se non dietro invito espresso della sig. ra Pt_1
XIV) Il diritto di visita tra padre e i figli viene garantito nelle seguenti modalità: le principali festività saranno gestite in alternanza, Vigilia con un genitore e Natale con l'altro, S. SI con un genitore e Capodanno con l'altro, Pasqua con un genitore,
Lunedì dell'Angelo con l'altro, i compleanni dei ragazzi saranno festeggiati tutti insieme ovvero il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, in occasione dei compleanni dei genitori i ragazzi potranno stare insieme al festeggiato così come per la festa della mamma e del papà. I ragazzi potranno frequentare il padre liberamente secondo i loro impegni scolastici ed extrascolastici, resteranno con il padre a fine settimana alternati con la madre dal venerdì sera alla domenica sera compatibilmente con i loro impegni e le loro esigenze anche di socializzazione con i coetanei. I figli potranno trascorrere dei periodi di vacanza con il padre in caso di ponti nel corso dell'anno ovvero un periodo di vacanze estive (per un totale di 2 settimane non consecutive nel periodo giugno - settembre) da concordare con la madre entro il 31.05 di ciascun anno, entrambi i genitori comunicheranno eventuali luoghi di soggiorno fornendo relativi indirizzi. I ricorrenti concorderanno la linea educativa congiuntamente stabilendo orari di rientro in caso di uscite e modalità di frequentazione con i pari cercando sempre di osservare una linea condivisa da concordare insieme e in base alle esigenze dei ragazzi, il cui benessere e la cui serenità costituisce una priorità per entrambi.
XV) Le Parti prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto;
XVI) Le Parti stabiliscono che nessuno condividerà foto o video dei ragazzi sui social media.
XVII) Quanto alla domanda ex art. 473 bis n. 49 C.P.C., le Parti chiedono che siano confermate le condizioni di cui sopra e venga adottato conseguente provvedimento nei termini di legge
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, 13 NOVEMBRE 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli