Decreto cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00633/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01365/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2025, proposto da
AR ZU, IO DENA, UI QU OS, RO NK, IU EL, AR PE, SS PO, LO AI, ON NO, EA SQ, LL MA SA, SC NI, EL ER, rappresentati e difesi dagli avvocati UI Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia, Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del decreto del Vice Presidente della Provincia di Lecce n. 25 dell'11.12.2025 di indizione della elezione del Presidente della Provincia di Lecce per il giorno 29.04.2026;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, nei limiti dell'interesse, della deliberazione del C.P. n. 68/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce e di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. TO CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Vice Presidente della Provincia di Lecce n. 25/2025 e ne hanno chiesto l’annullamento per violazione dell’art. 1 co. 79 lett. b della legge 56/2014, nonché eccesso di potere sotto vari profili.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno a mezzo dell’avvocatura dello Stato, nonché l’amministrazione provinciale di Lecce, chiedendo la reiezione del ricorso.
A seguito di quanto disposto con decreto cautelare n. 564/2025 e con successiva ordinanza n. 27/2026, si è tenuta la tornata elettorale per il rinnovo della carica di Presidente dell’amministrazione provinciale.
In occasione dell’odierna udienza di trattazione del merito l’amministrazione provinciale ha rilevato e dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse anche per effetto della intervenuta revoca del decreto n. 25/2025, oggetto di impugnazione con il ricorso in esame.
Null’altro resta al Collegio se non che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di giudizio, sia per la novità della questione sia per la natura del contenzioso, vanno interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Consigliere
Daniela Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO CA |
IL SEGRETARIO