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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore CUOCO MICHELE, Giudice FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6698/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202300003296000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7860/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto di appello notificato a mezzo pec, consegnata il 17/10/2024, depositato in pari data, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 714 sezione 4ª del 7/06/2024, depositata il 23/07/2024, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, per il difetto di una valida notificazione degli atti presupposti.
L'appellante censurando l'impugnata decisione chiede, in riforma della stessa, di dichiarare inammissibile, improponibile ovvero di rigettare il ricorso proposto dal sig. Resistente_1.
A sostegno dei motivi deduce che in primo grado ha dato prova di aver notificato gli atti presupposti, in data 7/2/2023, ovvero le cartelle di pagamento nn. 10020220005969048000 e 10020220012736317000, ai sensi dell'art. 60 lett. e) del dPR n.600/1973; evidenziava che il soggetto notificatore si era recato presso la residenza del contribuente in data 6/2/2023 ed aveva accertato l'irreperibilità assoluta del medesimo, dopo aver constato l'assenza ed aver svolto le ricerche ed assunto in loco le informazioni necessarie, come risulta dalle relate “in Indirizzo_1 chiesto info ai vicini il destinatario risulta trasferito”. Pertanto il Concessionario dimostrava che il soggetto notificatore aveva successivamente provveduto al deposito delle cartelle presso la Casa Comunale e all'affissione del relativo avviso all'Albo Pretorio.
L' appellato è contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
La Corte rileva che l'Agenzia Entrate - Riscossione ha provveduto a notificare le cartelle di pagamento (atti presupposti), ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del dPR n. 600 del 1973. Le cartelle, risultano notificate con il deposito nella casa comunale, avvenuto il 7/02/2023, a seguito dell'irreperibilità del contribuente (trasferito), in Castellabate in Indirizzo_1 come risulta dalle ricevute di ritorno.
La suprema Corte, con sentenza n. 3378 del 12/02/2020 ha affermato che la notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del dPR n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di comunicarlo all'Ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni;
il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2016, n. 27129; Cass., Sez. V, 24 settembre 2015, n. 18934; Cass., Sez. VI, 28 novembre 2014, n. 25272), ovvero presso l'ultima residenza risultante dalla dichiarazione dei redditi (Cass., Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 342; Cass., Sez. V, 27 luglio 2007, n. 16723), non essendo l'Amministrazione finanziaria tenuta a controllare l'esattezza del domicilio eletto (Cass., Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 9567; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 4675; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2019, n. 25450; Cass., Sez. VI 26 giugno 2019, n. 17198; Cass., Sez. V, 14 dicembre 2016, n. 25680; Cass., Sez. VI, 21 luglio 2015, n. 15258), né tenuta a tenere conto di ulteriori elementi fattuali (Cass., Sez. V, 23 ottobre 2020, n. 23362).
Pertanto, era onere del contribuente di indicare all'Ufficio Tributario il proprio domicilio fiscale e a tenere detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di ricercare il contribuente fuori dall'ultimo domicilio.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Accoglie l'appello. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 500,00, per il primo grado ed euro 600,00, per il secondo grado oltre accessori di legge e contributo unificato.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente e Relatore CUOCO MICHELE, Giudice FEO FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6698/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202300003296000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7860/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto di appello notificato a mezzo pec, consegnata il 17/10/2024, depositato in pari data, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno n. 714 sezione 4ª del 7/06/2024, depositata il 23/07/2024, con la quale veniva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, per il difetto di una valida notificazione degli atti presupposti.
L'appellante censurando l'impugnata decisione chiede, in riforma della stessa, di dichiarare inammissibile, improponibile ovvero di rigettare il ricorso proposto dal sig. Resistente_1.
A sostegno dei motivi deduce che in primo grado ha dato prova di aver notificato gli atti presupposti, in data 7/2/2023, ovvero le cartelle di pagamento nn. 10020220005969048000 e 10020220012736317000, ai sensi dell'art. 60 lett. e) del dPR n.600/1973; evidenziava che il soggetto notificatore si era recato presso la residenza del contribuente in data 6/2/2023 ed aveva accertato l'irreperibilità assoluta del medesimo, dopo aver constato l'assenza ed aver svolto le ricerche ed assunto in loco le informazioni necessarie, come risulta dalle relate “in Indirizzo_1 chiesto info ai vicini il destinatario risulta trasferito”. Pertanto il Concessionario dimostrava che il soggetto notificatore aveva successivamente provveduto al deposito delle cartelle presso la Casa Comunale e all'affissione del relativo avviso all'Albo Pretorio.
L' appellato è contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
La Corte rileva che l'Agenzia Entrate - Riscossione ha provveduto a notificare le cartelle di pagamento (atti presupposti), ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del dPR n. 600 del 1973. Le cartelle, risultano notificate con il deposito nella casa comunale, avvenuto il 7/02/2023, a seguito dell'irreperibilità del contribuente (trasferito), in Castellabate in Indirizzo_1 come risulta dalle ricevute di ritorno.
La suprema Corte, con sentenza n. 3378 del 12/02/2020 ha affermato che la notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del dPR n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di comunicarlo all'Ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni;
il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2016, n. 27129; Cass., Sez. V, 24 settembre 2015, n. 18934; Cass., Sez. VI, 28 novembre 2014, n. 25272), ovvero presso l'ultima residenza risultante dalla dichiarazione dei redditi (Cass., Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 342; Cass., Sez. V, 27 luglio 2007, n. 16723), non essendo l'Amministrazione finanziaria tenuta a controllare l'esattezza del domicilio eletto (Cass., Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 9567; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 4675; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2019, n. 25450; Cass., Sez. VI 26 giugno 2019, n. 17198; Cass., Sez. V, 14 dicembre 2016, n. 25680; Cass., Sez. VI, 21 luglio 2015, n. 15258), né tenuta a tenere conto di ulteriori elementi fattuali (Cass., Sez. V, 23 ottobre 2020, n. 23362).
Pertanto, era onere del contribuente di indicare all'Ufficio Tributario il proprio domicilio fiscale e a tenere detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di ricercare il contribuente fuori dall'ultimo domicilio.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Accoglie l'appello. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 500,00, per il primo grado ed euro 600,00, per il secondo grado oltre accessori di legge e contributo unificato.