TAR Catania, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 512
TAR
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della L. n. 145/2018 e principi giurisprudenziali sulla proroga delle concessioni demaniali marittime

    Il TAR ritiene che la legge nazionale non abbia immediata applicazione in Sicilia per le concessioni demaniali marittime, in quanto il demanio appartiene alla Regione. La legge regionale n. 24/2019, che prevedeva la necessità di un'istanza per la proroga, è applicabile. La mancata presentazione dell'istanza da parte del curatore fallimentare ha comportato la scadenza della concessione.

  • Rigettato
    Violazione art. 47 Cod. Nav., principio del giusto procedimento, artt. 7 e 10 bis L. n. 241/1990, principi di proporzionalità e gradualità

    Il TAR chiarisce che non si tratta di decadenza ma di scadenza del titolo per mancata presentazione dell'istanza di rinnovo nei termini. L'amministrazione ha esercitato un potere di accertamento vincolato sulla vigenza del titolo. Non vi è violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, poiché l'esito sarebbe stato comunque negativo data la carenza del presupposto giuridico. La perdita dei canoni è irrilevante rispetto al principio di legalità.

  • Rigettato
    Violazione competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza

    Il TAR ritiene che la questione non sia manifestamente infondata. La proroga ex lege rientra nella tutela della concorrenza, ma la previsione regionale di un'istanza per ottenerla rientra nell'autonomia statutaria della Sicilia. La Corte Costituzionale, pur stigmatizzando le continue proroghe dei termini per le istanze, non ha ritenuto incostituzionale il diverso procedimento siciliano per la proroga automatica.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 105 L.F. e illegittimità del provvedimento che impedisce l'acquisizione del compendio immobiliare comprensivo della concessione

    Il TAR ritiene che nessuna violazione dell'art. 105 L.F. sia predicabile. Il provvedimento di rigetto è inquadrato in un'attività vincolata dell'amministrazione regionale che non poteva che rigettare l'istanza di rinnovo di una concessione scaduta. La cessione di rapporti giuridici esauriti o non più nella sfera giuridica dell'alienante non è ammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 512
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 512
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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