Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02150/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2150 del 2024, proposto da
OC AL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Dipartimento Ambiente, Capitaneria di Porto di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Sant'Alessio Siculo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 66569 del 24 settembre 2024 con cui il Dirigente della Strutturale Territoriale dell’Ambiente di Messina ha ritenuto decaduta al 31.12.2020 la Concessione Demaniale Marittima - ME 2316 ritenendo così di non poter dare seguito alla richiesta di definizione del subingresso ex art. 46 C.N. richiesto dall’impresa OC AL s.r.l.;
- ove e per quanto occorra della D.A. n. 137/GAB del 21.5.2020, nella parte in cui stabilisce che la mancata presentazione della domanda nei termini e nelle modalità di cui all'art. 1 dello stesso decreto comporta l’inapplicabilità della estensione della validità della concessione, sollevando, ove occorra, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, della L.R. 14 dicembre 2019, n. 24, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Dipartimento Ambiente e della Capitaneria di Porto di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IE IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso la società ricorrente premette di aver acquistato il complesso dei beni aziendali riferibili alla struttura Capo dei Greci – Taormina Coast – Resort Hotel & SPA dalla Società Albazzura Hotel & Resort, in conseguenza del fallimento di quest’ultima, come da atto notarile rep. n. 5917 del 27 marzo 2024.
Nello specifico, detta acquisizione avveniva all’esito di una procedura d’asta fallimentare svoltasi in via telematica ai sensi dell’art. 107 l.f., dovendosi precisare come, tra i beni oggetto di trasferimento, rientrasse anche la concessione demaniale marittima stagionale rilasciata alla società dante causa per il mantenimento di un solarium destinato alla posa di ombrelloni e sedie a sdraio asservito alla struttura alberghiera denominata “Hotel Baia dei Greci”, per un totale di mq. 1.752,00 ricadenti in porzione della particella n. 140, del Foglio di mappa n. 8, del Comune di Sant’Alessio Siculo.
Sempre secondo la prospettazione di parte, il curatore fallimentare sarebbe stato autorizzato a proseguire l’esercizio della struttura ricettiva in argomento, continuando, così, a fruire della concessione demaniale in commento.
Sulla scorta di tali presupposti, la società ricorrente, con comunicazione del 9 agosto 2024, ha chiesto all’Assessorato resistente il subentro nella predetta concessione, facendo espresso riferimento alla legge n. 145/2018, secondo cui la validità delle concessioni demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2018 sarebbe stata prorogata ex lege fino al 31.12.2033, con disposizione recepita in Sicilia dalla l.n. n. 24/2019.
Per completezza espositiva, si evidenzia come la concessione di cui trattasi risulti essere stata rilasciata dalla Capitaneria di Porto, per la prima volta, all’allora società Giusy s.r.l., con provvedimento n. 5/1762 del giorno 11 luglio 2008, con validità stagionale fino al 31 dicembre 2013.
Nelle more della validità del prefato titolo concessorio e, segnatamente, nel 2009, veniva autorizzato il subingresso della società “Albazzurra Hotel & Resort” per effetto di cessione del ramo di azienda in suo favore da parte del precedente titolare della concessione.
Successivamente, con istanza del 21 aprile 2014, veniva chiesto il rinnovo della concessione, assentito dalla p.a., con successiva nota del 10 luglio 2016, fino al 31 dicembre 2020, in ossequio alle prescrizioni del D.A. n. 3694 del 9 giugno 2015.
Con sentenza del Tribunale di Messina n. 48 del 5 dicembre 2019 (rep. n. 117/2018) veniva poi accertato il fallimento della società “Albazzurra Hotel & Resort”.
Tanto premesso, avuto riguardo all’istanza di rinnovo del 9 agosto 2024 presentata dalla società ricorrente, avente causa del compendio societario di cui sopra, l’Assessorato regionale resistente ha risposto col provvedimento impugnato di non poter dare seguito alla richiesta della parte privata in quanto il curatore fallimentare della società dante causa non aveva presentato alcuna istanza di rinnovo della concessione demaniale scadente il 31.12.2020, così come invece stabilito dalla l.r. n. 32 del 2020.
In sostanza, secondo l’Amministrazione regionale nessuna proroga avrebbe potuto essere accordata alla data del 2024, in quanto, ai sensi della l.r. n. 32/2020, ossia in assenza di un’apposita e tempestiva istanza di rinnovo, la concessione in argomento sarebbe scaduta in data 31.12.2020.
Con l’atto introduttivo del giudizio sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 682 e 683 della L. n. 145/2018 e dei principi di cui alle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9.11.2021, nn. 17 e 18 – Proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime.
Secondo la prospettazione della parte privata la presenza della concessione demaniale marittima di cui trattasi sarebbe stata determinante ai fini della sottoscrizione dell’atto di compravendita del compendio immobiliare precedentemente individuato.
Peraltro, la proroga automatica delle concessioni sarebbe stata disposta con legge nazionale, rispetto alla quale la mancata presentazione dell’istanza di rinnovo dovrebbe essere ritenuta irrilevante ai fini dell’estensione della validità dei titoli concessori disposta ex lege dal legislatore nazionale.
II) Violazione e falsa applicazione artt. 47 Cod. Nav. – Tassatività delle ipotesi di decadenza delle concessioni - Violazione del principio del giusto procedimento e degli art. 7 e 10 bis della L. n. 241 del 1990 – Violazione dei principi di proporzionalità e gradualità.
Sotto diverso profilo, il provvedimento gravato sarebbe comunque illegittimo anche per violazione dell’art. 47, cod. nav., che disciplina l’istituto giuridico della decadenza delle concessioni demaniali marittime.
L’atto impugnato, invero, farebbe un improprio riferimento alla decadenza della concessione, senza considerare che tale istituto è previsto solo al ricorrere delle ipotesi tassative previste dal codice della navigazione, tra le quali non rientrerebbe la fattispecie per cui è causa.
Peraltro, a volerlo ammettere, il provvedimento di decadenza in questione sarebbe stato comunque adottato in spregio alle regole che impongono la partecipazione dei privati nei procedimenti amministrativi.
In tale contesto, sarebbe dunque evidente l’illegittimità della previsione dettata con la D.A. n. 137/GAB del 21.5.2020, per palese contrarietà con le disposizioni normative di rango statale, non potendo neppure essere sostenuta la possibilità di coniare, in via amministrativa, una nuova e ulteriore ipotesi di decadenza dei titoli concessori non prevista dalla legge.
Sotto altro profilo, poi, non andrebbe neppure sottovalutato come la perdita del titolo concessorio di cui trattasi impedirebbe all’Amministrazione di poter introitare i canoni dovuti, venendo in rilievo un danno erariale avente duplice valenza, dal momento che con l’istanza di richiesta di autorizzazione al subingresso la società ricorrente si è resa disponibile anche a farsi carico di tutti gli arretrati.
In tal guisa, una volta accertato il possesso dei requisiti morali, l’Ente regionale avrebbe dovuto accogliere l’istanza di parte ricorrente, venendo in rilievo un’attività amministrativa vincolata e non discrezionale.
III) Incostituzionalità dell’art. 1 della L.R. n. 24 del 12 dicembre 2019 per violazione dell’art. 117, comma 2 lett. e) della Costituzione.
La l.r. n. 24/2019, introducendo accanto al meccanismo di proroga automatica delle concessioni delineato dalla l.n. 145/2018 la previsione della necessaria presentazione di un’istanza del concessionario con cui sia manifestato l’interesse all’estensione della validità del titolo avrebbe erroneamente recepito la normativa statale, aggiungendo, in maniera indebita, una condizione non prevista dal legislatore nazionale.
Sotto tale aspetto la legge regionale in commento si porrebbe in violazione dell’art. 117, co. 2, lett. e), Cost., essendo intervenuta su una materia di competenza legislativa dello Stato (tutela della concorrenza).
Peraltro, la norma statale sarebbe stata immediatamente efficace anche in Sicilia, senza necessità di alcun recepimento dei suoi contenuti.
In sostanza, sarebbe incostituzionale la l.r. n. 24/2019 nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito dalla l.n. 145/2018, ha sottoposto l’applicazione della proroga automatica dei titoli concessori ad una istanza di parte da presentarsi entro termini perentori.
IV) Violazione e falsa applicazione art.1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. «decreto salva-infrazioni») – Violazione art. 105 L.F.
In ultima istanza, parte ricorrente ha segnalato come, di recente, l’art. 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, ha riscritto gli articoli 3 e 4 della legge n. 118 del 2022, definendo le caratteristiche della procedura di affidamento delle concessioni, stabilendo che queste dovranno essere avviate al più tardi entro il 30 giugno 2027 e ha previsto un sistema di indennizzi per i concessionari uscenti.
Da qui l’interesse della società ricorrente ad essere riconosciuta quale titolare a tutti gli effetti della concessione demaniale marittima in argomento.
Peraltro, il provvedimento gravato impedirebbe di perseguire il risultato auspicato dalla società ricorrente (subentro nella concessione), in evidente spregio ai dettami di cui all’art. 105, L.F., secondo cui “ il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco ...”.
2. Con memoria conclusionale del 23.12.2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni insistendo per l’accoglimento del gravame.
3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti che, con memoria di replica depositata dalla difesa erariale il giorno 8 gennaio 2026, hanno chiesto il respingimento del ricorso in quanto infondato.
4. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
5. Il Collegio deve, anzitutto, rilevare la tardiva produzione della memoria di replica da parte delle Amministrazioni resistenti.
Per tale tipologia di scritti difensivi l’art. 73, c.p.a., stabilisce un termine perentorio di venti giorni liberi da calcolarsi a ritroso dal giorno dell’udienza di discussione.
Applicando detto termine al dies a quo del giorno 28 gennaio 2026, data di celebrazione dell’udienza pubblica, la replica avrebbe dovuto essere depositata entro il 7 gennaio 2026, con conseguente tardività dello scritto prodotto soltanto il giorno 8 gennaio 2026.
6. Tanto chiarito in via preliminare, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
7. Col primo motivo parte ricorrente lamenta, da un lato, che la presenza della concessione demaniale all’interno del compendio immobiliare acquistato sarebbe stata determinante ai fini del perfezionamento della sua volontà negoziale sfociata nella sottoscrizione del contratto di compravendita di cui trattasi, mentre, sotto altro aspetto, andrebbe considerato come la l.n. 145/2018 abbia stabilito la proroga automatica delle concessioni preesistenti, avendo così errato l’Amministrazione regionale nel considerare come già scaduta la concessione in argomento.
La censura è infondata.
In disparte la circostanza che eventuali vizi del contratto e/o di formazione della volontà negoziale della società ricorrente sono aspetti che afferiscono a questioni di natura contrattuale che esulano dal potere amministrativo esercitato dall’Assessorato regionale resistente sub iudice in questa sede processuale, va rilevato come il ragionamento di parte ricorrente muova dall’assunto secondo cui la l.n. n. 145/2018 avrebbe dovuto avere immediata applicazione in Sicilia.
Tale tesi, tuttavia, risulta essere fuori centro alla luce dei precedenti di questo stesso T.A.R., cui il Collegio fa espresso richiamo, secondo cui “ nella Regione Siciliana il Demanio – compreso quello marittimo – appartenga alla Regione medesima, piuttosto che allo Stato, a norma dell’art. 32 del proprio Statuto. Ciò premesso, il disciplinarne il potere di concessione in godimento ai privati rappresenta senz’altro una “materi(a) che implic(a) servizi di prevalente interesse regionale”, cui si estende il potere legislativo della Regione Siciliana a norma della lettera i) del proprio art. 17, nel rispetto del limite “dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato ” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione Terza, sent. n. 1535/2021).
In sostanza, l’appartenenza del demanio marittimo alla Regione Sicilia, anziché allo Stato, come previsto dallo Statuto, comporta che l’Ente regionale abbia una propria autonomia legislativa in materia ai sensi dell’art. 17, con ciò significando che la materia delle proroghe automatiche delle concessioni risulti essere stata ritualmente normata anche dalla legge regionale, dovendo trovare applicazione quest’ultima, e non la legge nazionale, all’odierna controversia.
Secondo l’art. 1, della l.r. n. 24/2019 i concessionari uscenti, per poter fruire della proroga dei titoli in loro possesso fino al 2033, avrebbero dovuto produrre apposita istanza entro un termine perentorio (più volte prorogato e di cui si darà conto nel prosieguo).
Nel caso di specie, la circostanza dirimente è rappresentata dal fatto che il curatore fallimentare che ha gestito la società dante causa di parte ricorrente non ha presentato istanza di rinnovo della concessione demaniale entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge regionale, con conseguente spirare del titolo concessorio rispetto al quale la successiva istanza di rinnovo presentata dalla parte ricorrente non avrebbe se non potuto andare incontro ad una determinazione di segno negativo da parte dell’Amministrazione regionale resistente.
Per tali ragioni il primo motivo di ricorso è infondato.
8. Col secondo mezzo di impugnazione parte ricorrente lamenta l’indebita applicazione dei poteri di decadenza, riconosciuti in capo alla p.a. dall’art. 47, cod. nav., per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge, peraltro in spregio alle disposizioni normative che impongono la partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi e senza considerare che il mancato rinnovo del titolo impedirebbe all’Amministrazione di introitare i canoni dovuti, con conseguente un danno erariale. In tal guisa, una volta accertato il possesso dei requisiti morali, l’Ente regionale avrebbe dovuto accogliere l’istanza di parte ricorrente, venendo in rilievo un’attività amministrativa vincolata e non discrezionale.
La censura non coglie nel segno.
Dalla piana lettura del provvedimento si evince come “ il curatore del fallimento, cui è demandato il compito di gestire la procedura e amministrare il patrimonio dell'imprenditore fallito, qualora avesse inteso procedere all'estensione di validità della C.D.M. - ME 2316 avrebbe dovuto attivare e porre in essere le procedure di cui al D.A. n.137/GAB del 21/05/2020 così come recepite dalla L.R. n. 32 del 16/12/2020. Detta attività amministrativa non è stata mai attivata per cui la C.D.M. - МЕ 2316 è decaduta al 31/12/2020; pertanto alla data di stipula del rogito notarile Rep. n. 5.917 del 27.3.2024, la predetta C.D.M., non poteva farne parte ”.
Sotto un primo profilo, dunque, va precisato come l’Amministrazione contesti, in sostanza, l’avvenuta scadenza (e non decadenza) del titolo per effetto della mancata presentazione di istanza di rinnovo del medesimo nei termini stabiliti dalla legge regionale sopra richiamata.
Al di là dell’utilizzo in modo atecnico del termine “ decaduta ” riferito alla concessione in parola, dall’esame del documento emerge come lo stesso non possa essere qualificato a guisa di determinazione di decadenza di una concessione vigente, dovendo prevalere il dato sostanziale su quello formale, che porta a considerare l’atto in argomento alla stregua di una determinazione di rigetto dell’istanza di rinnovo avente ad oggetto una concessione già in precedenza scaduta per effetto della mancata presentazione di tale domanda entro i termini perentori previsti dalla legge.
Venendo in rilievo un potere di accertamento interamente vincolato circa la vigenza, o meno, del titolo concessorio a cui accedere la domanda di rinnovo, non risulta ravvisabile alcuna violazione di disposizioni normative in materia di partecipazione procedimentale dei privati all’azione amministrativa (peraltro neppure precisamente individuate col ricorso), tenuto conto che l’esito del procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso, attesa la carenza pregiudiziale di un presupposto giuridico (validità ed efficacia del titolo) per l’accoglimento dell’istanza di rinnovo presentata.
Sotto altro profilo, poi, è del tutto irrilevante che l’Amministrazione, denegando il rinnovo chiesto, abbia perso il diritto alla corresponsione dei canoni per l’occupazione del suolo demaniale, atteso che l’attività amministrativa vincolata cui fa riferimento la società ricorrente non deve intendersi legata al paventato beneficio economico derivante dal rilascio del provvedimento favorevole, quanto piuttosto dal rispetto della legge, posto che è il principio di legalità, oltre che quello di buon andamento, che incidono sulla legittimità, o meno, dell’operato dell’Amministrazione, la quale, nel caso in esame, ha correttamente rigettato l’istanza di parte ricorrente sulla scorta della carenza di un requisito fondamentale per l’accesso al rinnovo di un titolo concessorio, ossia della validità del titolo stesso, non potendosi ammettere proroghe successive all’intervenuta scadenza di una concessione demaniale marittima.
Per tali ragioni il secondo motivo risulta essere infondato.
9. Venendo allo scrutinio della quarta e ultima doglianza, parte ricorrente, nel ricostruire le sopravvenienze normative rispetto alle citate leggi nazionali e regionali in materia di proroghe automatiche delle concessioni demaniali, ha fatto espresso riferimento alla previsione di cui all’art. 1, del decreto legge n. 131/2024 che, avendo riscritto gli artt. 3 e 4, della l.n. 118/2002, ha stabilito come le gare per l’assegnazione delle nuove concessioni dovranno avere luogo, al più tardi, entro il 30 giugno 2027, prevedendo un sistema di indennizzi per i concessionari uscenti che radicherebbe l’interesse della società ricorrente all’odierno ricorso.
Sotto altro profilo, parte ricorrente lamenta come il provvedimento gravato le impedirebbe di acquisire l’intero compendio immobiliare acquistato (concessione demaniale compresa), in spregio all’art. 105, l.f., secondo cui “ il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco ...”.
Anche l’ultimo motivo di ricorso non coglie nel segno.
Sorvolando sull’interesse a ricorrere della società ricorrente, rispetto alla cui sussistenza il Collegio non dubita, nessuna violazione dell’art. 105, l.f., risulta predicabile dagli effetti del provvedimento di rigetto impugnato che, si ribadisce, va inquadrato nel solco di un’attività vincolata dell’Amministrazione regionale che, avendo ricevuto un’istanza di rinnovo di una concessione demaniale presentata ben oltre il termine perentorio previsto dalla legge regionale (giudicato legittimo costituzionalmente dalla Consulta) non avrebbe potuto fare altro se non rigettare la medesima, non essendo ammissibile la proroga di un titolo amministrativo già scaduto.
Vero è che, come sostenuto dalla parte ricorrente, il curatore fallimentare possa procedere alla dismissione dei beni aziendali e dei rapporti giuridici di cui la società fallita risulti essere titolare in blocco, al fine di meglio soddisfare l’interesse dei creditori, ma tale circostanza non consente certo la valida cessione di rapporti giuridici ormai esauriti o, comunque, ormai non più presenti nella sfera giuridica dell’alienante (concessione demaniale scaduta e non più rinnovabile), non ravvisandosi alcuna delle illegittimità dedotte col ricorso introduttivo a carico dell’operato dell’Amministrazione resistente.
10. Esaurito il vaglio delle censure dedotte col gravame, il Collegio deve delibare la questione di legittimità costituzionale proposta dalla parte ricorrente rubricata come terza censura.
Nello specifico, risulta essere stata prospettata l’incostituzionalità dell’art. 1, della l.r. n. 24/2019 per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. e), Cost., ritenendo che i contenuti dell’art. 1, co. 682-683, della l.n. 145/2018 sarebbero da intendersi ricompresi nell’ambito della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
La questione non supera il vaglio della non manifesta infondatezza per le ragioni di seguito enunciate.
L’art. 1, della l.r. n. 24/2019, al comma 1, ha disposto la proroga delle concessioni demaniali siciliane proprio “ In conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ”, stabilendo una validità delle medesime estesa al 31 dicembre 2033, così come effettuato, in un primo momento, dal legislatore nazionale.
È questa porzione del dettato normativo nazionale a rientrare nel novero della tutela della concorrenza, ponendosi quale disposizione temporanea in favore dei concessionari uscenti in vista della successiva normazione in materia di assegnazione delle concessioni demaniali mediante procedure selettive di tipo comparativo, in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento comunitario.
La previsione della Regione Sicilia di presentazione di un’apposita istanza per ottenere la citata proroga al 2033 da parte dei concessionari aventi diritto, invece, rientra nell’autonomia statutaria di cui all’art. 17, ben potendo l’Amministrazione regionale siciliana, in forza della sua qualifica di proprietaria delle proprietà demaniali dell’isola, prevedere una diversa procedura amministrativa per giungere al risultato voluto dal legislatore nazionale.
Peraltro, non può neppure essere sottaciuto, come in precedenza già anticipato, che la legge regionale n. 24/2019 ha previsto un termine perentorio per la presentazione delle citate istanze di rinnovo, più volte prorogato dal legislatore regionale con successivi interventi normativi.
Orbene, proprio sulla legittimità di questi ultimi, e non sull’asserita violazione delle competenze legislative statali, si è di recente pronunciata la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 109/2024, ha dichiarato incostituzionale la reitera delle prefate leggi regionali protese alla continua proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di rinnovo, tenuto conto che tali proroghe, pur non riguardando il termine finale di durata delle concessioni preesistenti (rimasto al 2033 come allora stabilito dal legislatore nazionale), hanno comunque inciso sulla possibilità per altri soggetti di accedere alla gestione del demanio in assenza di gare aperte a tutti.
Il diverso procedimento applicato in Sicilia per ottenere la proroga automatica delle concessioni è già stato, dunque, attenzionato dal giudice delle leggi che non l’ha ritenuto essere in contrasto con le prerogative legislative del Parlamento nazionale, stigmatizzando, piuttosto, il continuo spostamento in avanti del termine per la proposizione delle domande di rinnovo, ritenendolo un indebito meccanismo in grado di incidere negativamente sul gioco della concorrenza.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti per la proposizione della questione di costituzionalità alla Consulta.
11. In definitiva, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
12. Le spese dell’odierno giudizio, tenuto conto della costituzione solo formale della difesa erariale per effetto della tardività dell’unico scritto difensivo depositato, come sopra rilevata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR NT, Presidente
IE IL, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE IL | OR NT |
IL SEGRETARIO