CASS
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RI IE IN CC - 14/01/2026 R.G.N. 35779/2025 Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Roma sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'imputato deducendo: La Corte di appello sarebbe pertanto incorsa in evidente errore, laddove ha ritenuto che la rinunzia a comparire si riferisse all'udienza celebrata dinanzi al giudice monocratico. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3796 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: IN RI IE Data Udienza: 14/01/2026 3. Il ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha reso motivazione correttae conforme ai principi affermati in tema;
in particolare, ha considerato che la dichiarazione di rinunzia trasmessa al Tribunale dall'Ufficio Matricola della casa Circondariale in cui si trovava ristretto l’imputato, indicava esplicitamente l'udienza fissata per il 27 marzo 2024; che dal verbale di udienza emerge che la cancelleria aveva accertato che a quella data era fissata a carico dell'imputato solo l'udienza di questo processo;
ha ritenuto, in modo logicamente ineccepibile, che la dichiarazione di rinunzia a presenziare si riferisse al giudizio odierno. Appare evidente che la rinunzia a comparire all’udienza del 27 marzo 2024 fosse stata redatta sulla base di un modello precompilato dalla Casa Circondariale, che riportava in parte dati di altro giudizio pendente a carico dell’imputato, che, però, non si celebrava nella data indicata nella comunicazione;
l’erronea indicazione di alcuni dati identificativi del processo non inficia la chiara manifestazione di volontà dell’imputato di non comparire all’udienza fissata per il 27 marzo, anche perché la rinunzia è stata trasmessa a ridosso dell’udienza interessata e la cancelleria del Tribunale ha attestato che in quella data a cui l’imputato doveva comparire solo a quella udienza.
4. Per le ragioni sin qui evidenziate, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il Consigliere estensore RI IE IN 2
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'imputato deducendo: La Corte di appello sarebbe pertanto incorsa in evidente errore, laddove ha ritenuto che la rinunzia a comparire si riferisse all'udienza celebrata dinanzi al giudice monocratico. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3796 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: IN RI IE Data Udienza: 14/01/2026 3. Il ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha reso motivazione correttae conforme ai principi affermati in tema;
in particolare, ha considerato che la dichiarazione di rinunzia trasmessa al Tribunale dall'Ufficio Matricola della casa Circondariale in cui si trovava ristretto l’imputato, indicava esplicitamente l'udienza fissata per il 27 marzo 2024; che dal verbale di udienza emerge che la cancelleria aveva accertato che a quella data era fissata a carico dell'imputato solo l'udienza di questo processo;
ha ritenuto, in modo logicamente ineccepibile, che la dichiarazione di rinunzia a presenziare si riferisse al giudizio odierno. Appare evidente che la rinunzia a comparire all’udienza del 27 marzo 2024 fosse stata redatta sulla base di un modello precompilato dalla Casa Circondariale, che riportava in parte dati di altro giudizio pendente a carico dell’imputato, che, però, non si celebrava nella data indicata nella comunicazione;
l’erronea indicazione di alcuni dati identificativi del processo non inficia la chiara manifestazione di volontà dell’imputato di non comparire all’udienza fissata per il 27 marzo, anche perché la rinunzia è stata trasmessa a ridosso dell’udienza interessata e la cancelleria del Tribunale ha attestato che in quella data a cui l’imputato doveva comparire solo a quella udienza.
4. Per le ragioni sin qui evidenziate, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il Consigliere estensore RI IE IN 2