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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13542/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 6.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 3 novembre 2025 e l'assenza del deposito da parte delle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13542/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
nata a [...] il [...], Parte_2
nato a [...] il [...], Parte_3
nata a [...] il [...], Controparte_1
, nata a [...] il [...], Parte_4
, nata a [...] il [...], Parte_5
, nato a RO RI MG Brasile il [...], in [...] e quale esercente la Parte_6 responsabilità genitoriale sul figlio minorenne: nato a [...] nato Controparte_2 Controparte_2 a EO RJ (Brasile) il 12.03.2019
nato a [...] il [...], Parte_7
, nata a [...] il [...], Parte_8
, nato a [...] il [...], Controparte_3
nato a [...] il [...], Parte_9
pagina 1 di 6 nato a Petropolis RJ Brasile il [...], in [...] e quale esercente la responsabilità Parte_10 genitoriale sulle figlie minorenni nata a [...] il Persona_1 18.01.2016, nata a [...] il [...], Parte_11
nata a [...] il [...], Parte_12
nata a RO RI MG Brasile il [...], in [...] e quale Parte_13 esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni nato a [...] Persona_2 (Brasile) il 26.04.2022 E nato a [...] il Parte_14 30.05.2008,
, nata a RI de Janeiro RJ Brasile il [...], in [...] e quale esercente la Parte_15 responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni nato a [...] il Persona_3 07.10.2006 e , nato a [...] il [...], Parte_16
, nato a [...] il [...], Parte_17 tutti elettivamente domiciliati in Italia, Salerno, Cap 84122, alla via Lungomare Trieste, 84 presso lo studio legale degli avv.ti Vincenzo Macchia (cod fisc ) e (cod fisc C.F._1 Parte_18
) dai quali sono rappresentati e difesi, con facoltà anche disgiunta, in virtù di procure con C.F._2 autentiche notarili rilasciate all'estero, tradotte e asseverate unite in calce al presente atto, (fax 0039089222964 pec: ) Email_1 Email_2
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
RESISTENTE
. PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENIENTE NECESSARIO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 30/09/2025 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano cittadino italiano nato a [...] e Sasso Parte_3 (oggi Sasso Marconi - BO) il 21.05.1897 emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.1 e 2). Con decreto del 6/02/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 22/04/2025 poi dopo alcuni rinvii in data 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 13/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_4 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte attrice ha depositato note di trattazione il 3/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda;
la cuasa veniva poi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc
2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: dal matrimonio di con sono nati i seguenti 4 figli: Parte_3 Persona_4 1) il 17.06.1925, il quale, dall'unione coniugale con ha generato i Parte_19 Controparte_5 seguenti 3 figli: pagina 2 di 6 1A) (nato il [...]) il quale, a sua volta, dal matrimonio con IR Vieira Neves, ha Parte_20 generato il ricorrente (nato il [...]) che agisce anche in rappresentanza dei figli Parte_10 minorenni: la ricorrente (nata il [...]) la ricorrente Persona_1 Parte_11 (nata il [...]) la ricorrente (nata il [...]) ed è padre
[...] Parte_12 della ricorrente (nata il [...]); Parte_2
1B) (nata il [...]) la quale dall'unione coniugale con ha Parte_21 Controparte_6 generato i seguenti 2 figli: il ricorrente (nato il [...]) che agisce anche in Parte_6 rappresentanza del figlio minorenne: il ricorrente (nato il [...]); la ricorrente Controparte_2 [...]
(nata il [...]) che agisce anche in rappresentanza dei figli minorenni: il ricorrente Parte_13 (nato il [...]) e il ricorrente (nato il Parte_14 Persona_2 26.04.2022); 1C) la ricorrente (nata il [...]) la quale dall'unione coniugale con Parte_1 Controparte_7
ha generato i seguenti 3 figli -la ricorrente (nata il [...]) che a sua volta ha
[...] Parte_4 generato i seguenti 2 figli: in data 11.05.1996, il ricorrente e, in data 07.08.2002, la Parte_17 ricorrente -la ricorrente (nata il Parte_8 Parte_5 25.09.1973) la quale dall'unione coniugale con ha generato, in data 27.02.2003, il Parte_22 ricorrente;
(nata il [...]) che a sua volta Controparte_3 Parte_5 CP_8 Parte_4 ha generato, in data 03.03.1992, il ricorrente Controparte_1 2) il 18.11.1934, il quale, dall'unione coniugale con ha generato, in data Parte_23 Controparte_9 17.01.1962, che, a sua volta, ha generato il ricorrente da (nato il Persona_5 Per_6 Parte_24 28.03.1984); 3) (nato il [...]) il quale dall'unione coniugale con ha Controparte_10 Parte_25 generato i seguenti 2 figli: 3A) il 02.07.1970 che, a sua volta, ha generato, in data 18.08.1990, la ricorrente Persona_7 [...] la quale agisce anche in rappresentanza dei figli minorenni il ricorrente Parte_15 Parte_16 (nato il [...]) ed il ricorrente (nato il [...]) Persona_3 3B) il ricorrente (nato il [...]) il quale dal matrimonio con Parte_7 Parte_26 ha generato il ricorrente (nato il [...]);
[...] Parte_3 4) (nata il [...]) la quale, dall'unione coniugale con ha generato, Parte_27 Persona_8 il 20.07.1967, il quale, a sua volta, ha generato il ricorrente Persona_9 Parte_9 (nato il [...]) 3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). pagina 3 di 6 Par In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta CP_4 CP_4 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
5. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. V'è da rilevare, poi, come la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti (peraltro, nel caso di specie, parte resistente è rimasta contumace) mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). b. NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai Parte_3 naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi pagina 4 di 6 costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Parte_3 2.
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a (nata il [...]) di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze Parte_27 della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. c. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, nata a [...] il [...], Parte_1
nata a [...] il [...], Parte_2
nato a [...] il [...], Parte_3
nata a [...] il [...], Controparte_1
, nata a [...] il [...], Parte_4
, nata a [...] [...], Parte_5 Parte_29
, nato a [...] il [...], Parte_6
nato a [...], nato a [...] il [...] Controparte_2
nato a [...] il [...], Parte_7
, nata a [...] [...], Parte_8 Parte_29
, nato a [...] [...], Controparte_3 Parte_29
nato a [...] il [...], Parte_9
nato a [...] il [...], Parte_10
pagina 5 di 6 nata a [...] il [...], Persona_1 Parte_11
nata a [...] il [...],
[...]
nata a [...] il [...], Parte_12
nata a [...] il [...], Parte_13
nato a [...] il [...] Persona_2
nato a [...] il [...], Parte_14
, nata a [...] il [...], Parte_15 Persona_3
nato a [...] il [...]
[...]
, nato a [...] il [...], Parte_16
, nato a [...] il [...], Parte_17 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 28/11/2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 6.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 3 novembre 2025 e l'assenza del deposito da parte delle altre parti;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13542/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
nata a [...] il [...], Parte_2
nato a [...] il [...], Parte_3
nata a [...] il [...], Controparte_1
, nata a [...] il [...], Parte_4
, nata a [...] il [...], Parte_5
, nato a RO RI MG Brasile il [...], in [...] e quale esercente la Parte_6 responsabilità genitoriale sul figlio minorenne: nato a [...] nato Controparte_2 Controparte_2 a EO RJ (Brasile) il 12.03.2019
nato a [...] il [...], Parte_7
, nata a [...] il [...], Parte_8
, nato a [...] il [...], Controparte_3
nato a [...] il [...], Parte_9
pagina 1 di 6 nato a Petropolis RJ Brasile il [...], in [...] e quale esercente la responsabilità Parte_10 genitoriale sulle figlie minorenni nata a [...] il Persona_1 18.01.2016, nata a [...] il [...], Parte_11
nata a [...] il [...], Parte_12
nata a RO RI MG Brasile il [...], in [...] e quale Parte_13 esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni nato a [...] Persona_2 (Brasile) il 26.04.2022 E nato a [...] il Parte_14 30.05.2008,
, nata a RI de Janeiro RJ Brasile il [...], in [...] e quale esercente la Parte_15 responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni nato a [...] il Persona_3 07.10.2006 e , nato a [...] il [...], Parte_16
, nato a [...] il [...], Parte_17 tutti elettivamente domiciliati in Italia, Salerno, Cap 84122, alla via Lungomare Trieste, 84 presso lo studio legale degli avv.ti Vincenzo Macchia (cod fisc ) e (cod fisc C.F._1 Parte_18
) dai quali sono rappresentati e difesi, con facoltà anche disgiunta, in virtù di procure con C.F._2 autentiche notarili rilasciate all'estero, tradotte e asseverate unite in calce al presente atto, (fax 0039089222964 pec: ) Email_1 Email_2
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
RESISTENTE
. PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENIENTE NECESSARIO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 30/09/2025 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano cittadino italiano nato a [...] e Sasso Parte_3 (oggi Sasso Marconi - BO) il 21.05.1897 emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.1 e 2). Con decreto del 6/02/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 22/04/2025 poi dopo alcuni rinvii in data 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 13/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_4 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte attrice ha depositato note di trattazione il 3/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda;
la cuasa veniva poi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc
2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: dal matrimonio di con sono nati i seguenti 4 figli: Parte_3 Persona_4 1) il 17.06.1925, il quale, dall'unione coniugale con ha generato i Parte_19 Controparte_5 seguenti 3 figli: pagina 2 di 6 1A) (nato il [...]) il quale, a sua volta, dal matrimonio con IR Vieira Neves, ha Parte_20 generato il ricorrente (nato il [...]) che agisce anche in rappresentanza dei figli Parte_10 minorenni: la ricorrente (nata il [...]) la ricorrente Persona_1 Parte_11 (nata il [...]) la ricorrente (nata il [...]) ed è padre
[...] Parte_12 della ricorrente (nata il [...]); Parte_2
1B) (nata il [...]) la quale dall'unione coniugale con ha Parte_21 Controparte_6 generato i seguenti 2 figli: il ricorrente (nato il [...]) che agisce anche in Parte_6 rappresentanza del figlio minorenne: il ricorrente (nato il [...]); la ricorrente Controparte_2 [...]
(nata il [...]) che agisce anche in rappresentanza dei figli minorenni: il ricorrente Parte_13 (nato il [...]) e il ricorrente (nato il Parte_14 Persona_2 26.04.2022); 1C) la ricorrente (nata il [...]) la quale dall'unione coniugale con Parte_1 Controparte_7
ha generato i seguenti 3 figli -la ricorrente (nata il [...]) che a sua volta ha
[...] Parte_4 generato i seguenti 2 figli: in data 11.05.1996, il ricorrente e, in data 07.08.2002, la Parte_17 ricorrente -la ricorrente (nata il Parte_8 Parte_5 25.09.1973) la quale dall'unione coniugale con ha generato, in data 27.02.2003, il Parte_22 ricorrente;
(nata il [...]) che a sua volta Controparte_3 Parte_5 CP_8 Parte_4 ha generato, in data 03.03.1992, il ricorrente Controparte_1 2) il 18.11.1934, il quale, dall'unione coniugale con ha generato, in data Parte_23 Controparte_9 17.01.1962, che, a sua volta, ha generato il ricorrente da (nato il Persona_5 Per_6 Parte_24 28.03.1984); 3) (nato il [...]) il quale dall'unione coniugale con ha Controparte_10 Parte_25 generato i seguenti 2 figli: 3A) il 02.07.1970 che, a sua volta, ha generato, in data 18.08.1990, la ricorrente Persona_7 [...] la quale agisce anche in rappresentanza dei figli minorenni il ricorrente Parte_15 Parte_16 (nato il [...]) ed il ricorrente (nato il [...]) Persona_3 3B) il ricorrente (nato il [...]) il quale dal matrimonio con Parte_7 Parte_26 ha generato il ricorrente (nato il [...]);
[...] Parte_3 4) (nata il [...]) la quale, dall'unione coniugale con ha generato, Parte_27 Persona_8 il 20.07.1967, il quale, a sua volta, ha generato il ricorrente Persona_9 Parte_9 (nato il [...]) 3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). pagina 3 di 6 Par In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta CP_4 CP_4 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
5. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. V'è da rilevare, poi, come la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti (peraltro, nel caso di specie, parte resistente è rimasta contumace) mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). b. NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai Parte_3 naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi pagina 4 di 6 costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Parte_3 2.
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a (nata il [...]) di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze Parte_27 della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. c. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, nata a [...] il [...], Parte_1
nata a [...] il [...], Parte_2
nato a [...] il [...], Parte_3
nata a [...] il [...], Controparte_1
, nata a [...] il [...], Parte_4
, nata a [...] [...], Parte_5 Parte_29
, nato a [...] il [...], Parte_6
nato a [...], nato a [...] il [...] Controparte_2
nato a [...] il [...], Parte_7
, nata a [...] [...], Parte_8 Parte_29
, nato a [...] [...], Controparte_3 Parte_29
nato a [...] il [...], Parte_9
nato a [...] il [...], Parte_10
pagina 5 di 6 nata a [...] il [...], Persona_1 Parte_11
nata a [...] il [...],
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nata a [...] il [...], Parte_12
nata a [...] il [...], Parte_13
nato a [...] il [...] Persona_2
nato a [...] il [...], Parte_14
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nato a [...] il [...]
[...]
, nato a [...] il [...], Parte_16
, nato a [...] il [...], Parte_17 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 28/11/2025
dott. Patrizia Bellettati
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