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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/10/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2909/2024
TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile settore lavoro
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note pervenute ai fini di udienza, nel procedimento, promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Luigi Fraia
Email_1
nei confronti di
in p.l.r.p.t. CP_1
- parte convenuta contumace –
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.5.2024 la ricorrente di cui in epigrafe deduceva di essere titolare della pensione categoria AS n. 04702325 e che la sede di Rossano con raccomandata n. CP_1
66493680271-8 ricevuta in data 05/02/2024, le comunicava l'accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione in oggetto per un importo complessivo di € 7.105,40; che l' sempre nel CP_1 provvedimento impugnato determinava l'indebito suddetto per il periodo dal 01/01/2018 al
31/08/2020 e lo giustificava con la seguente motivazione: “ricalcolo sulla base della comunicazione dei redditi pervenuta a seguito di sollecito”; adiva, pertanto, il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir annullato il provvedimento di ripetizione dell'indebito con restituzione di eventuali somme trattenute, con vittoria di spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' convenuto non si costituiva e, pertanto, se ne CP_1 dichiara la contumacia.
Orbene, si osserva che, in tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio per cui: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che tale principio è operante solo quando l'Istituto, nel provvedimento di recupero, abbia specificato gli estremi e le ragioni dell'indebito, consentendo al cittadino di difendersi adeguatamente (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limita a menzionare un “ricalcolo a seguito di sollecito”, senza precisare se tale sollecito sia stato indirizzato all'Ente o al beneficiario, né indicare il periodo di riferimento, l'importo originario, le somme ritenute indebite o i criteri aritmetici utilizzati.
È quindi evidente che si tratta di un atto di rielaborazione interna dell' , volto a sollecitare CP_2 la regolarizzazione di dati o a riequilibrare conti contabili, privo di qualsivoglia nesso causale con una condotta del percettore. Il “sollecito” non costituisce fonte di obbligo restitutorio per l'assistito, trattandosi di un atto endoprocedimentale che può al più rivelare una disfunzione amministrativa, ma non certo un dolo del beneficiario.
Pertanto, l' non ha assolto l'onere di provare l'elemento soggettivo del dolo, necessario ai CP_1 fini della ripetizione dell'indebito assistenziale.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. VI, 30 giugno 2020, n. 13223) ha chiarito che, in materia di prestazioni assistenziali, la disciplina civilistica dell'art. 2033 c.c. trova applicazione soltanto in via residuale, essendo ormai consolidato un principio di settore che subordina la ripetizione delle somme indebitamente erogate alla prova del dolo del percipiente. In particolare, la pronuncia del 30 giugno 2020 n. 13223 ha sistematicamente ricostruito l'evoluzione della materia, evidenziando come la regola generale dell'indebito oggettivo – fondata sulla neutralità dell'errore e sull'obbligo incondizionato di restituzione – non possa essere trasposta meccanicamente nel campo assistenziale, che per sua natura risponde a finalità solidaristiche e costituzionalmente garantite ex art. 38 Cost.
La Corte ha osservato che l'assistenza pubblica è destinata a garantire il soddisfacimento di bisogni primari e alimentari della persona e della sua famiglia, sicché la successiva richiesta di restituzione di somme già consumate per tali scopi comporterebbe una violazione del principio di affidamento e di proporzionalità.
Da ciò deriva che la ripetizione è consentita solo nei casi in cui la corresponsione indebita sia causalmente riconducibile a un comportamento doloso del beneficiario, tale da escludere la tutela del suo affidamento.
Nella motivazione, la Corte ha inoltre chiarito che il principio trova applicazione a prescindere dalla causa dell'indebito (mancanza dei requisiti sanitari, reddituali, socioeconomici o altre condizioni di legge), e che la tutela dell'affidamento non cessa neppure dopo il 2003, nonostante la riforma dell'art. 42 del D.L. n. 269/2003, il quale ha introdotto una disciplina di verifica e sospensione delle prestazioni.
Secondo la Cassazione, infatti, anche dopo tale data, la ripetizione può avvenire solo a partire dal provvedimento che accerta l'indebito, e mai retroattivamente, “salvo il dolo comprovato dell'accipiens”.
La sentenza ha poi ribadito, in chiave costituzionale, che la “non addebitabilità” dell'erogazione e la tutela dell'affidamento del percettore rappresentano il minimo comune denominatore delle fattispecie esaminate, trovando fondamento nel principio solidaristico dell'art. 38 Cost., che impone una protezione effettiva del cittadino debole anche nei rapporti restitutori con la pubblica amministrazione.
In altri termini, la Cass. n. 13223/2020 ha definitivamente chiarito che, in materia assistenziale:
l'errore dell' non genera automaticamente un obbligo restitutorio;
il dolo comprovato del CP_2 beneficiario è l'unico elemento idoneo a giustificare la ripetizione e il comportamento dell'accipiens va valutato alla luce del principio di buona fede oggettiva, in quanto l'assistenza non è una controprestazione, ma una forma di tutela sociale.
La mera omissione di comunicazioni, o l'errore nel calcolo dei redditi, non sono sufficienti, specie quando l' dispone della conoscenza telematica dei dati reddituali ex D.L. n. 269/2003, art. 42, e CP_1
D.L. n. 78/2009, art. 15.
Nel caso concreto, la ricorrente non ha mai omesso alcuna comunicazione;
anzi, lo stesso provvedimento impugnato dà atto che i redditi sono stati regolarmente dichiarati.
Ne consegue che nessun dolo è configurabile, essendo l'indebito derivato da un ricalcolo contabile interno sollecitato dall'Ente e non da condotte della beneficiaria.
Il provvedimento risulta, inoltre, carente sotto il profilo motivazionale e contabile, in quanto non consente alla parte di comprendere la genesi e la quantificazione della pretesa, violando i principi di trasparenza e garanzia difensiva. Pertanto, deve essere disposto l'annullamento del provvedimento impugnato n. 1516696
(erroneamente indicato nel ricorso come n. 15715686), ai sensi dell'art. 52 L. n. 88/1989 e succ. mod., con conseguente diritto della ricorrente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di indebito n. 1516696 adottato dall' e comunicato con raccomandata n. 66493680271-8 e condanna l' alla restituzione CP_1 CP_1 delle somme eventualmente trattenute in esecuzione del provvedimento impugnato;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.865,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
Castrovillari, 11.10.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile settore lavoro
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note pervenute ai fini di udienza, nel procedimento, promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Luigi Fraia
Email_1
nei confronti di
in p.l.r.p.t. CP_1
- parte convenuta contumace –
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.5.2024 la ricorrente di cui in epigrafe deduceva di essere titolare della pensione categoria AS n. 04702325 e che la sede di Rossano con raccomandata n. CP_1
66493680271-8 ricevuta in data 05/02/2024, le comunicava l'accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione in oggetto per un importo complessivo di € 7.105,40; che l' sempre nel CP_1 provvedimento impugnato determinava l'indebito suddetto per il periodo dal 01/01/2018 al
31/08/2020 e lo giustificava con la seguente motivazione: “ricalcolo sulla base della comunicazione dei redditi pervenuta a seguito di sollecito”; adiva, pertanto, il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir annullato il provvedimento di ripetizione dell'indebito con restituzione di eventuali somme trattenute, con vittoria di spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' convenuto non si costituiva e, pertanto, se ne CP_1 dichiara la contumacia.
Orbene, si osserva che, in tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio per cui: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che tale principio è operante solo quando l'Istituto, nel provvedimento di recupero, abbia specificato gli estremi e le ragioni dell'indebito, consentendo al cittadino di difendersi adeguatamente (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limita a menzionare un “ricalcolo a seguito di sollecito”, senza precisare se tale sollecito sia stato indirizzato all'Ente o al beneficiario, né indicare il periodo di riferimento, l'importo originario, le somme ritenute indebite o i criteri aritmetici utilizzati.
È quindi evidente che si tratta di un atto di rielaborazione interna dell' , volto a sollecitare CP_2 la regolarizzazione di dati o a riequilibrare conti contabili, privo di qualsivoglia nesso causale con una condotta del percettore. Il “sollecito” non costituisce fonte di obbligo restitutorio per l'assistito, trattandosi di un atto endoprocedimentale che può al più rivelare una disfunzione amministrativa, ma non certo un dolo del beneficiario.
Pertanto, l' non ha assolto l'onere di provare l'elemento soggettivo del dolo, necessario ai CP_1 fini della ripetizione dell'indebito assistenziale.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. VI, 30 giugno 2020, n. 13223) ha chiarito che, in materia di prestazioni assistenziali, la disciplina civilistica dell'art. 2033 c.c. trova applicazione soltanto in via residuale, essendo ormai consolidato un principio di settore che subordina la ripetizione delle somme indebitamente erogate alla prova del dolo del percipiente. In particolare, la pronuncia del 30 giugno 2020 n. 13223 ha sistematicamente ricostruito l'evoluzione della materia, evidenziando come la regola generale dell'indebito oggettivo – fondata sulla neutralità dell'errore e sull'obbligo incondizionato di restituzione – non possa essere trasposta meccanicamente nel campo assistenziale, che per sua natura risponde a finalità solidaristiche e costituzionalmente garantite ex art. 38 Cost.
La Corte ha osservato che l'assistenza pubblica è destinata a garantire il soddisfacimento di bisogni primari e alimentari della persona e della sua famiglia, sicché la successiva richiesta di restituzione di somme già consumate per tali scopi comporterebbe una violazione del principio di affidamento e di proporzionalità.
Da ciò deriva che la ripetizione è consentita solo nei casi in cui la corresponsione indebita sia causalmente riconducibile a un comportamento doloso del beneficiario, tale da escludere la tutela del suo affidamento.
Nella motivazione, la Corte ha inoltre chiarito che il principio trova applicazione a prescindere dalla causa dell'indebito (mancanza dei requisiti sanitari, reddituali, socioeconomici o altre condizioni di legge), e che la tutela dell'affidamento non cessa neppure dopo il 2003, nonostante la riforma dell'art. 42 del D.L. n. 269/2003, il quale ha introdotto una disciplina di verifica e sospensione delle prestazioni.
Secondo la Cassazione, infatti, anche dopo tale data, la ripetizione può avvenire solo a partire dal provvedimento che accerta l'indebito, e mai retroattivamente, “salvo il dolo comprovato dell'accipiens”.
La sentenza ha poi ribadito, in chiave costituzionale, che la “non addebitabilità” dell'erogazione e la tutela dell'affidamento del percettore rappresentano il minimo comune denominatore delle fattispecie esaminate, trovando fondamento nel principio solidaristico dell'art. 38 Cost., che impone una protezione effettiva del cittadino debole anche nei rapporti restitutori con la pubblica amministrazione.
In altri termini, la Cass. n. 13223/2020 ha definitivamente chiarito che, in materia assistenziale:
l'errore dell' non genera automaticamente un obbligo restitutorio;
il dolo comprovato del CP_2 beneficiario è l'unico elemento idoneo a giustificare la ripetizione e il comportamento dell'accipiens va valutato alla luce del principio di buona fede oggettiva, in quanto l'assistenza non è una controprestazione, ma una forma di tutela sociale.
La mera omissione di comunicazioni, o l'errore nel calcolo dei redditi, non sono sufficienti, specie quando l' dispone della conoscenza telematica dei dati reddituali ex D.L. n. 269/2003, art. 42, e CP_1
D.L. n. 78/2009, art. 15.
Nel caso concreto, la ricorrente non ha mai omesso alcuna comunicazione;
anzi, lo stesso provvedimento impugnato dà atto che i redditi sono stati regolarmente dichiarati.
Ne consegue che nessun dolo è configurabile, essendo l'indebito derivato da un ricalcolo contabile interno sollecitato dall'Ente e non da condotte della beneficiaria.
Il provvedimento risulta, inoltre, carente sotto il profilo motivazionale e contabile, in quanto non consente alla parte di comprendere la genesi e la quantificazione della pretesa, violando i principi di trasparenza e garanzia difensiva. Pertanto, deve essere disposto l'annullamento del provvedimento impugnato n. 1516696
(erroneamente indicato nel ricorso come n. 15715686), ai sensi dell'art. 52 L. n. 88/1989 e succ. mod., con conseguente diritto della ricorrente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di indebito n. 1516696 adottato dall' e comunicato con raccomandata n. 66493680271-8 e condanna l' alla restituzione CP_1 CP_1 delle somme eventualmente trattenute in esecuzione del provvedimento impugnato;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.865,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
Castrovillari, 11.10.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito