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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.134/2025 RG
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Iannone ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Mercato San NO (SA) al corso Diaz n.209- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Gennaro Pagano ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nocera Superiore (SA) alla via A.Gramsci n.18- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore n.3106/24 pubblicata il 20/12/2024 e notificata il 30/12/24.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accolta la domanda di assegno divorzile e che fosse obbligato a versarle un assegno divorzile di Controparte_1
€ 200,00 oltre adeguamento Istat, il tutto con la vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado, oltre accessori;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e con la condanna dell'appellante ex art.96 cpc, se ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 13 novembre 2025 e della successiva ordinanza del 27 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Nocera Inferiore chiedendo Parte_1
che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 12/2/1996, dal Controparte_1
quale erano nati i figli il 25/7/1996, il 12/7/1999 e Per_1 Per_2
il 10/3/2003, specificando di essersi separata Per_3
consensualmente in virtù di un accordo del 20/1/2023 omologato con decreto n. 3214/2023 del 23/3/2023.
2 Chiedeva, inoltre, che fosse riconosciuta in suo favore la somma mensile di E 200,00 a titolo di assegno divorzile.
A sostegno di tale richiesta dichiarava di non percepire più il reddito di cittadinanza e di svolgere solo lavori saltuari, tanto di dover essere aiutata dalla sua famiglia di origine e che il resistente risultava impiegato presso il panificio “Maestri Pastai” di Mercato San
NO, con una retribuzione mensile tra E 1.200,00 ed E 1.300,00.
si costituiva in giudizio, non opponendosi al Controparte_1
divorzio, ma chiedeva il rigetto della domanda di assegno divorzile,
sostenendo che la ricorrente fosse autonoma economicamente.
Deduceva di aver sempre sostenuto da solo il mantenimento dei figli e precisava che era già autosufficiente, ma non poteva Per_1
contribuire alle spese perché metteva da parte i soldi per acquistare una casa, era occupato in modo saltuario ed era ancora Per_2 Per_3
studente universitario.
Aggiungeva di avere spese fisse per un finanziamento con rata mensile pari a E 232,72 e una polizza assicurativa con una rata mensile di E 79,42.
3 Rappresentava, inoltre, che la avesse intrapreso una Pt_1
nuova relazione stabile, circostanza che a suo giudizio escludeva il diritto all'assegno.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, emetteva le seguenti statuizioni:
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti ed ordinava che la sentenza fosse trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per gli adempimenti successivi;
rigettava la domanda di assegno divorzile;
compensava integralmente le spese di lite.
In particolare, per quanto di interesse in relazione ai motivi di appello, il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la ricorrente non aveva comprovato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
richiamava, al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui spettava al coniuge richiedente dimostrare che lo squilibrio economico tra le parti derivasse da scelte condivise nel
4 corso del matrimonio, che avessero determinato un apprezzabile sacrificio personale e professionale in favore della famiglia;
la mera disparità reddituale né l'agiatezza dell'altro coniuge costituivano elementi sufficienti per il riconoscimento dell'assegno
(sent. Cass. n.21234/2019);
nel concreto, la parte attrice dichiarava di non percepire più il reddito di cittadinanza, di svolgere lavori saltuari retribuiti tra € 100,00
e € 150,00 mensili, di corrispondere € 250,00 per il canone di locazione, nonché di possedere un'autovettura e di avere, inoltre,
un'invalidità del 50%;
le dichiarazioni rese non erano attendibili in quanto i redditi indicati non erano verosimilmente sufficienti a coprire le spese sostenute e non erano compatibili con la proprietà dell'autovettura;
inoltre l'invalidità, pur riconosciuta, non comprometteva in modo integrale la capacità lavorativa;
difettava, comunque, qualsiasi prova di un sacrificio personale riconducibile al progetto di vita matrimoniale.
5 ha proposto appello avverso tale sentenza nella Parte_1
parte in cui era stata rigettata la domanda di assegno divorzile deducendo che:
in sede di separazione non aveva richiesto alcun assegno di mantenimento, perché all'epoca era economicamente autosufficiente,
mentre dal 1° gennaio 2024 non percepiva più il reddito di cittadinanza, a seguito della sua abolizione, e non possedeva i requisiti per accedere al reddito di inclusione;
si sostentava con piccoli lavori occasionali e ricorreva spesso all'aiuto economico della famiglia di origine;
soffriva di varie patologie fisiche — artrosi polidistrettuale,
tunnel carpale bilaterale operato a destra, esiti di isteroannessiectomia,
gastrite cronica e protusione discale — per le quali le era stata riconosciuta un'invalidità civile del 50% in sede di visita presso la
Commissione Medica INPS di Salerno, in data 13 luglio 2023;
abitava in un appartamento sito in Via Spiano, a Mercato San
NO (SA), di proprietà della società Europe Building Society
S.r.l., per il quale corrispondeva un canone mensile di € 250,00, anche grazie al contributo economico dei familiari;
6 l'ex coniuge, di contro, lavorava come dipendente del pastificio
“Maestri Pastai” di Mercato San NO (SA), percependo uno stipendio mensile di circa € 1.400,00, come dallo stesso dichiarato in primo grado;
la sua rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione non le precludeva di poter richiedere l'assegno divorzile in quanto secondo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione gli accordi stipulati in sede di separazione non vincolavano il giudice del divorzio e non impedivano l'accertamento di eventuali successivi mutamenti delle condizioni patrimoniali e personali delle parti;
in sostanza tali accordi non potevano disporre dei diritti futuri di natura matrimoniale, essendo questi indisponibili;
pertanto, dovevano essere considerati illeciti per causa (cfr.sent.Cass.n.28483/2022);
il Tribunale, inoltre, non aveva fatta corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi nella nota sent. Cass.
S.U.n.18287/2018 in virtù della quale il riconoscimento dell'assegno divorzile si fondava su una finalità sia assistenziale che compensativa-
perequativa; in particolare, era rilevante la componente assistenziale che era espressione della solidarietà post-coniugale;
7 la sua età (48 anni) e il suo stato di salute incidevano significativamente sulla capacità reddituale, configurando limitazioni oggettive, tra cui rilevanti difficoltà nella funzionalità delle mani, tali da ostacolare l'accesso al lavoro;
poteva solo svolgere lavori occasionali, compatibili con le condizioni di salute certificate, i cui proventi unitamente al sostegno economico dei familiari, evidenziavano una situazione economica precaria, suscettibile di integrazione mediante un contributo dell'ex coniuge;
le mutate condizioni economiche e di salute rispetto alla separazione, legittimavano il riconoscimento dell'assegno divorzile.
si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello, Controparte_1
affermando che:
dal giorno in cui la moglie se ne era andata via di casa e, quindi dal 18 maggio 2021 provvedeva in via esclusiva all'educazione, al mantenimento e a tutte le esigenze dei figli , e Per_1 Per_2
, conviventi con lui;
Per_3
sosteneva tutte le spese necessarie— dal vitto all'abbigliamento,
fino agli oneri universitari — oltre al pagamento di un finanziamento
8 con rata mensile di € 232,72, in scadenza il 15 ottobre 2030, e di una polizza assicurativa auto dal costo mensile di € 79,42;
non era proprietario di beni immobili e il suo reddito da lavoro dipendente non gli consentiva ulteriori esborsi, tanto meno in favore dell'ex coniuge;
la non aveva titolo per ottenere l'assegno divorzile, non Pt_1
risultando affetta da condizioni di salute tali da impedirle lo svolgimento di un'attività lavorativa;
il mero squilibrio economico o la difficoltà finanziaria dell'appellante non costituivano, di per sé, elementi idonei a fondare la richiesta, in assenza di un nesso causale tra lo squilibrio e le scelte condivise in costanza di matrimonio;
l'appellante conviveva stabilmente con altro uomo sin dal 18
maggio 2021, configurando un legame affettivo duraturo,
caratterizzato da reciproci obblighi di assistenza morale e materiale,
circostanza rilevante ai fini dell'esclusione dell'assegno divorzile;
le dichiarazioni dell'ex coniuge erano inattendibili perché le spese che sosteneva facevano presumere l'esistenza di entrate ulteriori e non dichiarate;
9 L'appello è fondato e come tale va accolto.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile ai sensi dell'art
5 legge divorzio va valutato in primis se il coniuge richiedente l'assegno non abbia mezzi adeguati e che non possa procurarseli per ragioni non imputabili.
Il Tribunale ha tenuto conto del fatto che il reddito della Pt_1
fosse diventato esiguo per la perdita del reddito di cittadinanza, ma ha ritenuto che le sue dichiarazioni non fossero attendibili perché se era vero che guadagnava solo 100,00- 150,00 E al mese non poteva sostenere i costi di un fitto mensile pari a 250,00 E e soprattutto non poteva mantenere un'auto di sua proprietà.
In realtà la che dopo la perdita del reddito di cittadinanza Pt_1
è arrivata a percepire circa 3000,00 E all'anno aveva riferito che riusciva ad andare avanti grazie all'aiuto della sua famiglia di origine,
il che è sufficiente per ritenere che le dichiarazioni siano probanti.
L'appellante non ha un reddito adeguato e può procurarsi un reddito in maniera molto contenuta perché ha una serie di patologie che non escludono , ma incidono in modo significativo sullo svolgimento di attività lavorative di carattere manuale.
10 In ogni caso la ha anche dedotto che non era stata Pt_1
applicata la nota sent.S.U.18287/2018 in virtù della quale in sede di riconoscimento dell'assegno divorzile rilevano anche il criterio compensativo e quello perequativo.
Sotto tale profilo va detto che nella sentenza censurata è stato anche affermato che non era stato dimostrato che la disparità di reddito fosse l'effetto di scelte di vita concordate, che uno dei coniugi avesse per tali scelte sacrificato aspettative professionali e reddituali per dedicarsi intermente alla famiglia e che lo squilibrio economico non fosse sufficiente per l'attribuzione dell'assegno divorzile.
Ne consegue che l'assegno divorzile è stato rigettato in relazione al criterio compensativo e a quello assistenziale.
Nulla è stato detto in relazione al criterio perequativo soprattutto se si condivide quella giurisprudenza di legittimità secondo cui il predetto criterio va disgiunto da quello compensativo;
invero mentre la funzione compensativa serve a compensare delle rinunce ad occasioni professionali e reddituali, quella perequativa serve a riconoscere un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione di vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del
11 patrimonio dell'altro coniuge (cfr. sent. Cass. n.16803/25; sent. Cass.
n.10726/25; sent. Cass. n.9785/25; sent. Cass. n.7126/25; sent. Cass.
n.7011/25).
La prova può essere presunta e nel caso di specie la ha Pt_1
cresciuto ben tre figli e il matrimonio è durato 28 anni.
Quanto alle condizioni economiche dell'appellato va evidenziato che:
non è provato che il finanziamento documentato sia stato stipulato per ragioni familiari;
dagli ultimi estratti conto risulta che lo stipendio del è CP_1
pari a circa 1600,00 E;
solo l'ultimo figlio frequenta l'università, mentre il secondogenito effettua lavori occasionali e il primo ha raggiunto l'indipendenza economica.
L'appellato ha solo dedotto e non provato che l'ex coniuge conviva stabilmente con un altro uomo che percepisca un reddito;
anzi la ha contestato quanto affermato da controparte ed ha esibito Pt_1
il certificato di residenza per dimostrare che vive da sola presso la sua abitazione.
12 La Corte ritiene equo quantificare l'assegno divorzile in E 150,00
E al mese da corrispondere entro il 5 di ogni mese da parte dell'appellato a favore della . Pt_1
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 1101,1 E- 5200,00
E- sulla base di un valore pari a 3600,00 E ovvero pari a due annualità
dell'assegno divorzile ex art.13 Ic cpc- valori minimi- fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza determina in E 150,00 E l'assegno divorzile a carico di e a favore di da Controparte_1 Parte_1
corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
2) condanna l'appellato a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellante e per la stessa, in quanto ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, a favore dello Stato, spese che liquida in E
13 1210,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
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