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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
Commentario • 1
- 1. Concorso anomaloRedazione · https://ildiritto.it/ · 14 ottobre 2024
Quesito con risposta a cura di Mariarosa Cristofaro e Luigi Cortellino Ai fini dell'operatività dell'art. 1481 c.c. il pericolo di evizione deve essere effettivo, non meramente presuntivo o putativo e non può risolversi in un mero timore soggettivo che l'evizione possa verificarsi. Anche quando si abbia conoscenza che la cosa appartenga ad altri, infatti, occorre che emerga da elementi oggettivi o comunque da indizi concreti che il terzo abbia intenzione di rivendicare, in modo non apparentemente infondato, la cosa. – Cass., sez. II, 25 luglio 2025, n. 21254 (Contratto preliminare ed evizione). Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte si è pronunciata sulla tutela riconosciuta al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2024, n. 24520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24520 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'GO SA nato a [...] il [...] AT HE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 1 Num. 24520 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella resa il 27 ottobre 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato NT D'ST responsabile del tentato omicidio di NI SI, mentre - su concorde richiesta delle parti - ha rideterminato la pena inflitta a LE VA per lo stesso reato in sei anni di reclusione. 1.1. Centrali, ai fini della ricostruzione del fatto, secondo i Giudici di merito, erano le dichiarazioni - costanti, genuine e, come tali, reputate attendibili - della vittima la quale ha ammesso che la sera dei fatti si era allontanata, dopo una lite, insorta per ragioni di gelosia, dal gruppo di persone composto dalla fidanzata, NA D'ST, dal fratello di questa, NT D'ST, e da un loro amico, rimasto ignoto. Una volta rientrati nell'abitazione dove convivevano, NI SI e NA D'ST avevano ripreso a litigare, venendo reciprocamente alle mani. Sopraggiungeva NT D'ST, unitamente all'amico, e sulle prime stigmatizzava il comportamento di entrambi i litiganti, ma - una volta appreso dalla sorella che era stata picchiata da Orsincì - colpiva quest'ultimo con pugni alla testa e schiaffi al viso, in ciò aiutato dall'amico che lo colpiva con calci alla schiena. Dopo pochi secondi dall'inizio dell'aggressione giungeva presso l'abitazione LE VA, armato di una spranga di ferro, e - mentre SI era chino nel tentativo di proteggersi dai colpi che D'ST e l'ignoto complice continuavano a infliggergli a mani nude - lo colpiva con la spranga sulla testa, facendogli perdere i sensi. Sulla scorta del puntuale scrutinio di tutte le risultanze investigative è stata giudicata non credibile la versione alternativa prospettata dall'imputato D'ST secondo la quale VA era sopraggiunto del tutto fortuitamente e imprevedibilmente e, comunque, aveva colpito SI quando lui e l'amico si stavano già allontanando dall'abitazione teatro dei fatti. 1.2. L'insieme degli elementi valutati ha condotto i giudici,di merito alla f conforme conclusione che era stata acquisita la piena prova t4 ' r ato di tentato omicidio, sia in punto di elemento oggettivo, con riferimento all'idoneità e all'univocità degli atti, sia in punto di elemento soggettivo. Segnatamente, quanto a VA, anche alla stregua del contenuto dei messaggi inviati a D'ST subito dopo i fatti, l'elemento psicologico era individuato nel dolo alternativo di uccisione della vittima, sulla scorta del numero dei colpi sferrati (non meno di due), in rapida successione, con un micidiale 2 corpo contundente (spranga di ferro), in una regione corporea vitale (capo). Riguardo alla posizione di D'ST era ritenuta sussistente l'ipotesi del concorso anomalo, di cui all'art. 116 cod. pen. Il Giudice di primo grado, invero, evidenziava (p. 15) come proprio le cennate conversazioni via chat descrivessero una «disposizione d'animo parzialmente diversa», e rimarcava la circostanza che il giovane si era certamente recato nell'abitazione della vittima con intenti tutt'altro che pacifici, ma che né lui, né l'ignoto correo avevano utilizzato armi micidiali. Il concorso anomalo era, dunque, ravvisato nella colpa in concreto di D'GO per non avere previsto l'utilizzo da parte di VA di un mezzo micidiale, essendo quest'ultimo amico di famiglia e particolarmente legato ad NA D'ST, ed era intervenuto, perché chiamato in ausilio per l'aggressione, secondo uno sviluppo non eccezionale, bensì preventivabile, dell'azione. La Corte di appello (p. 7 e s.) - nel respingere le doglianze difensive di D'ST in punto d'insussistenza del concorso nella forma "anomala" di cui all'art. 116 cod. pen. - ne ribadiva la sicura configurabilità, valorizzando la circostanza che si trattò di una aggressione violenta e contestuale poiché VA colpì la vittima con la spranga in ferro mentre D'ST e l'ignoto complice lo stavano percuotendo con calci e schiaffi. VA era sopraggiunto quando l'azione delittuosa era già cominciata ed ancora in itinere, sicché il Giudice di secondo grado (p. 10) ha rimarcato che entrambi gli imputati avevano agito mossi dalla medesima intenzione e contribuito a cagionare le gravi reazioni riportate dalla vittima. Riteneva, dunque, corretta la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen., poiché l'utilizzo di un oggetto contundente potenzialmente letale, inserito un'azione di gruppo, costituiva eventualità concreta e preventivabile, anche in considerazione della conoscenza da parte di D'GO del temperamento di VA e del legame con la sorella del primo. Era altresì valorizza la circostanza obiettiva dell'inferiorità numerica della vittima rispetto agli aggressori, da ciò inferendo che D'ST aderì totalmente alla condotta del coimputato. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso NT D'ST, per mezzo del difensore di fiducia LA AS, affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'articolo 116 cod. pen. e vizio di motivazione, dovuto a travisamento della prova, in punto di ritenuta sussistenza del concorso di persone nei reato, anche nella forma del cosiddetto concorso "anomalo". 3 La Corte di appello non avrebbe fornito adeguata motivazione alle specifiche censure poste alla sua attenzione, ritenendo la sussistenza in capo all'imputato del concorso anomalo in conformità a circostanze fattuali travisate e, comunque, in spregio ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità: una corretta analisi del contesto fattuale in cui si svolse l'azione e, segnatamente, la esatta lettura dei messaggi intercorsi tra i due coimputati, avrebbe condotto alla conclusione che D'ST non poté prevedere il diverso e più grave reato. E', d'altro canto, lo stesso Giudice di primo grado che ha affermato che il giovane si recò da SI con intenti tutt'altro che pacifici, ma che fino all'ingresso di VA, nè D'ST né il suo ignoto complice aveva utilizzato armi micidiali: D'ST, dunque, si recò presso l'abitazione di SI non al certo fine di aggredirlo, tant'è che l'azione aggressiva scaturì solo dopo che la sorella gli riferì di essere stata picchiata da SI. In questo quadro fattuale, è dunque errato ritenere esigibile la previsione dell'utilizzo di un'arma da parte di VA, non vertendosi nell'ipotesi di un accordo finalizzato a un'aggressione ovvero di una spedizione punitiva. Nel richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui vi sarebbe l'ipotesi del concorso "anomalo" con riferimento all'agire di D'ST, il giudice di secondo grado ha trascurato di considerare che, per la sua sussistenza, è necessario che vi sia un'azione criminosa concordata. Inoltre, il giudizio in merito alla prevedibilità del reato più grave non può essere effettuato in astratto, bensì va fatto in concreto. In punto di prevedibilità, secondo il ricorrente, la sentenza di appello è errata nella parte in cui giudici si desume l'adesione di D'ST all'aggressione di VA dai messaggi whatsapp scambiatisi tra i due, in quanto fondata su una circostanza fattuale intervenuta quando la condotta materiale si era già del tutto esaurita. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. A fronte della richiesta di riconoscimento di detto beneficio, articolata nei motivi di appello in conformità a specifiche circostanze fattuali, il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza rispetto alla condotta attuata. Tale affermazione, tuttavia, si scontra con la motivazione del Giudice per le indagini preliminari che ha differenziato il trattamento sanzionatorio dei due coimputati, in ragione della «diversa personalità mostrata dall'imputato (ndr D'ST), del suo comportamento successivo ai fatti, della circostanza per cui si ritiene responsabile per la sorella e del rapporto con essa» (p. 16 sentenza di primo grado). 4 Il Giudice di appello ha altresì trascurato di valutare la situazione personale di D'ST, orfano di madre e abbandonato dal padre, nonché lo svolgimento di regolare attività lavorativa. 2.3. Con conclusioni scritte, depositate in data 1 febbraio 2024, il difensore di D'ST è tornato, ulteriormente articolandole, sulle considerazioni svolte nel ricorso, con particolare riguardo a quelle in punto di insussistenza del concorso "anomalo". 3. Ricorre per cassazione anche LE VA, per mezzo del difensore di fiducia avv. Fernando Maria Pellino, il quale ne ha chiesto l'annullamento sulla base di un unico motivo. Deduce il ricorrente che la rinuncia a tutti i motivi di gravame, fatta eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, non esimeva la Corte di appello dal valutare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, intervenuto mediante requisitoria scritta depositata in data 25 gennaio 2024, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di D'ST deduce censure manifestamente infondate. 1.1. Com'è agevolmente desumibile dalla sua formulazione, riportata in sintesi, esso s'incentra, anzitutto quanto all'elemento psicologico che ha sorretto la condotta di D'ST di concorso nel tentato omicidio, su aspetti di merito, adeguatamente ricostruiti e congruamente apprezzati dalla Corte territoriale, il cui riesame è precluso in sede di legittimità. La sentenza impugnata, invero, ponendosi nel solco tracciato da quella del Giudice per le indagini preliminari, ha in primo luogo rilevato l'evidente l'idoneità dell'azione posta in essere dagli imputati alla realizzazione dell'evento morte e ha, quindi, ineccepibilmente identificato gli elementi (numero dei colpi sferrati, reiterazione degli stessi da parte di una pluralità di aggressori, mezzo utilizzato e regione corporea attinta) da cui fondatamente desumere la diversa componente psichica che sorresse l'agire di D'ST rispetto a VA. Ha, in proposito, ricordato che, in base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l'attività che ne integra gli estremi può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi d'ideazione, organizzazione ed ese zione, c.) \, 5 alla realizzazione collettiva, ed ha precisato che non è necessario un previo accordo diretto alla causa azione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo, sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo (Sez. U n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 21825; Sez. 1, Sentenza n. 28794 del 15/02/2019 Peveri, Rv. 276820; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126). Se, dunque, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, perché l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi d'ideazione, organizzazione o esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, è corretta la conclusione cui è approdata la Corte di merito nel ravvisare la piena compartecipazione di D'ST alla condotta di aggressione con il corpo contundente di VA. Occorre ricordare che «sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 cod. pen.) qualora vi siano la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato, un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato concordato e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l'agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all'art. 110 cod. pen.» (Sez. 5, n. 10995 del 25/10/2006, dep. 15/3/2007, Ciurlia, Rv. 236512). La Corte di appello si è posta nel solco di tale principio e ha correttamente valorizzato la circostanza della contestualità dell'azione dei tre aggressori e, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto del tutto irrilevante accertare l'identità della persona che aveva chiamato VA in ausilio, poiché ciò che doveva reputarsi rilevante era il contributo causale da ciascuno fornito al verificarsi dell'evento lesivo: la vittima - si è spiegato con imotivazione logicamente coerente - non riuscì a difendersi dai colpi inferti con la spranga di ferro da VA, perché intenta a proteggersi dai pugni e dai calci contestualmente ricevuti da D'GO e dall'ignoto complice. Altrettanto ineccepibile, la motivazione del giudice di secondo grado che tale contestualità ha tratto dall'analisi delle conversazioni whatsapp intercorse tra D'ST e VA, ritenute confermative della circostanza che quest'ultimo sopraggiunse quando l'azione aggressiva di D'ST era ancora in itinere e che questi, lungi dal dissociarsi dall'azione di VA, vi aderì. Si trattò, dunque, di un episodio criminoso connotato da un elevato grado di solidarietà tra i soggetti agenti che, difetti, agirono contemporaneamente, condividendo l'obiettivo finale, quello ossia di "punire" la condotta aggressiva serbata poco prima da SI nei riguardi di NA D'ST. Fermo è, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la responsabilità del concorrente, quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azione esecutiva, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto (Sez. 1, n. 11495 del 12/10/2022, dep. 2023, Mustafa Deheran, Rv. 284246). La componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. si colloca, com'è noto, in un'area compresa fra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa) e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa) (Sez. 1, n. 2652 del 26/10/2011, dep. 2012, Papa, P.v. 251827). La configurabilità dell'art. 116 cod. pen. è, invero, soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977; Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060). L'uso della spranga di ferro da parte di VA e, più in generale la condotta violenta da questi attuata pur di contribuire al pestaggio nel quale erano impegnati D'ST e il complice, è stato correttamente ritenuto sviluppo normalmente prevedibile e non già fattore autonomo sopravvenuto, dotato di carattere di tale eccezionalità da sfuggire alle capacità di previsione del concorrente nel reato originariamente programmato. Può, difatti, escludersi che la sequenza degli accadimenti sia stata influenzata da circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, tali da interrompere il nesso causale tra la condotta voluta e il reato più grave, sicché l'atteggiamento psicologico che sorresse l'agire di D'ST va senz'altro ricondotto - come ritenuto dai Giudici di merito - alla prevedibilità e, in ultimo, alla colpa in concreto (in questo senso, cfr. Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, Tasca, dep. 2021, Rv. 280489; Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Malgeri, Rv. 257251). 1.2. A non miglior sorte è destinato il secondo motivo di ricorso. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata da una motivazione esente da manifesta illogicità (segnatairénte, 7 l'assenza di resipiscenza a fronte del grave fatto commesso e, più in generale, di elementi suscettibili di positiva valutazione) ed è, pertanto, è insindacabile in questa sede (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 2. Non supera, del pari, il vaglio di ammissibilità il ricorso di LE VA. Lo stesso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo». In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919). La rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto - non soltanto in punto di affermazione di responsabilità - deve ormai ritenersi non essergli devoluto, 8 sicché è inammissibile il ricorso per cassazione concernente questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Nel caso in esame, la difesa di LE VA e il Procuratore generale territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivo riguardante la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsiasi differente motivo di censura da parte dell'imputato. Dev'essere, a quest'ultimo proposito, ribadito che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulle residue questioni devolute con l'appello in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). Nel caso di specie, infine, la dosimetria cristallizzata nell'accordo è certamente pena legale, sicché - come anticipato - il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 3. All'inammissibilità di entrambi i ricorsi, ai sensi del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei ricorsi e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 1 Num. 24520 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella resa il 27 ottobre 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato NT D'ST responsabile del tentato omicidio di NI SI, mentre - su concorde richiesta delle parti - ha rideterminato la pena inflitta a LE VA per lo stesso reato in sei anni di reclusione. 1.1. Centrali, ai fini della ricostruzione del fatto, secondo i Giudici di merito, erano le dichiarazioni - costanti, genuine e, come tali, reputate attendibili - della vittima la quale ha ammesso che la sera dei fatti si era allontanata, dopo una lite, insorta per ragioni di gelosia, dal gruppo di persone composto dalla fidanzata, NA D'ST, dal fratello di questa, NT D'ST, e da un loro amico, rimasto ignoto. Una volta rientrati nell'abitazione dove convivevano, NI SI e NA D'ST avevano ripreso a litigare, venendo reciprocamente alle mani. Sopraggiungeva NT D'ST, unitamente all'amico, e sulle prime stigmatizzava il comportamento di entrambi i litiganti, ma - una volta appreso dalla sorella che era stata picchiata da Orsincì - colpiva quest'ultimo con pugni alla testa e schiaffi al viso, in ciò aiutato dall'amico che lo colpiva con calci alla schiena. Dopo pochi secondi dall'inizio dell'aggressione giungeva presso l'abitazione LE VA, armato di una spranga di ferro, e - mentre SI era chino nel tentativo di proteggersi dai colpi che D'ST e l'ignoto complice continuavano a infliggergli a mani nude - lo colpiva con la spranga sulla testa, facendogli perdere i sensi. Sulla scorta del puntuale scrutinio di tutte le risultanze investigative è stata giudicata non credibile la versione alternativa prospettata dall'imputato D'ST secondo la quale VA era sopraggiunto del tutto fortuitamente e imprevedibilmente e, comunque, aveva colpito SI quando lui e l'amico si stavano già allontanando dall'abitazione teatro dei fatti. 1.2. L'insieme degli elementi valutati ha condotto i giudici,di merito alla f conforme conclusione che era stata acquisita la piena prova t4 ' r ato di tentato omicidio, sia in punto di elemento oggettivo, con riferimento all'idoneità e all'univocità degli atti, sia in punto di elemento soggettivo. Segnatamente, quanto a VA, anche alla stregua del contenuto dei messaggi inviati a D'ST subito dopo i fatti, l'elemento psicologico era individuato nel dolo alternativo di uccisione della vittima, sulla scorta del numero dei colpi sferrati (non meno di due), in rapida successione, con un micidiale 2 corpo contundente (spranga di ferro), in una regione corporea vitale (capo). Riguardo alla posizione di D'ST era ritenuta sussistente l'ipotesi del concorso anomalo, di cui all'art. 116 cod. pen. Il Giudice di primo grado, invero, evidenziava (p. 15) come proprio le cennate conversazioni via chat descrivessero una «disposizione d'animo parzialmente diversa», e rimarcava la circostanza che il giovane si era certamente recato nell'abitazione della vittima con intenti tutt'altro che pacifici, ma che né lui, né l'ignoto correo avevano utilizzato armi micidiali. Il concorso anomalo era, dunque, ravvisato nella colpa in concreto di D'GO per non avere previsto l'utilizzo da parte di VA di un mezzo micidiale, essendo quest'ultimo amico di famiglia e particolarmente legato ad NA D'ST, ed era intervenuto, perché chiamato in ausilio per l'aggressione, secondo uno sviluppo non eccezionale, bensì preventivabile, dell'azione. La Corte di appello (p. 7 e s.) - nel respingere le doglianze difensive di D'ST in punto d'insussistenza del concorso nella forma "anomala" di cui all'art. 116 cod. pen. - ne ribadiva la sicura configurabilità, valorizzando la circostanza che si trattò di una aggressione violenta e contestuale poiché VA colpì la vittima con la spranga in ferro mentre D'ST e l'ignoto complice lo stavano percuotendo con calci e schiaffi. VA era sopraggiunto quando l'azione delittuosa era già cominciata ed ancora in itinere, sicché il Giudice di secondo grado (p. 10) ha rimarcato che entrambi gli imputati avevano agito mossi dalla medesima intenzione e contribuito a cagionare le gravi reazioni riportate dalla vittima. Riteneva, dunque, corretta la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen., poiché l'utilizzo di un oggetto contundente potenzialmente letale, inserito un'azione di gruppo, costituiva eventualità concreta e preventivabile, anche in considerazione della conoscenza da parte di D'GO del temperamento di VA e del legame con la sorella del primo. Era altresì valorizza la circostanza obiettiva dell'inferiorità numerica della vittima rispetto agli aggressori, da ciò inferendo che D'ST aderì totalmente alla condotta del coimputato. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso NT D'ST, per mezzo del difensore di fiducia LA AS, affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'articolo 116 cod. pen. e vizio di motivazione, dovuto a travisamento della prova, in punto di ritenuta sussistenza del concorso di persone nei reato, anche nella forma del cosiddetto concorso "anomalo". 3 La Corte di appello non avrebbe fornito adeguata motivazione alle specifiche censure poste alla sua attenzione, ritenendo la sussistenza in capo all'imputato del concorso anomalo in conformità a circostanze fattuali travisate e, comunque, in spregio ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità: una corretta analisi del contesto fattuale in cui si svolse l'azione e, segnatamente, la esatta lettura dei messaggi intercorsi tra i due coimputati, avrebbe condotto alla conclusione che D'ST non poté prevedere il diverso e più grave reato. E', d'altro canto, lo stesso Giudice di primo grado che ha affermato che il giovane si recò da SI con intenti tutt'altro che pacifici, ma che fino all'ingresso di VA, nè D'ST né il suo ignoto complice aveva utilizzato armi micidiali: D'ST, dunque, si recò presso l'abitazione di SI non al certo fine di aggredirlo, tant'è che l'azione aggressiva scaturì solo dopo che la sorella gli riferì di essere stata picchiata da SI. In questo quadro fattuale, è dunque errato ritenere esigibile la previsione dell'utilizzo di un'arma da parte di VA, non vertendosi nell'ipotesi di un accordo finalizzato a un'aggressione ovvero di una spedizione punitiva. Nel richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui vi sarebbe l'ipotesi del concorso "anomalo" con riferimento all'agire di D'ST, il giudice di secondo grado ha trascurato di considerare che, per la sua sussistenza, è necessario che vi sia un'azione criminosa concordata. Inoltre, il giudizio in merito alla prevedibilità del reato più grave non può essere effettuato in astratto, bensì va fatto in concreto. In punto di prevedibilità, secondo il ricorrente, la sentenza di appello è errata nella parte in cui giudici si desume l'adesione di D'ST all'aggressione di VA dai messaggi whatsapp scambiatisi tra i due, in quanto fondata su una circostanza fattuale intervenuta quando la condotta materiale si era già del tutto esaurita. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. A fronte della richiesta di riconoscimento di detto beneficio, articolata nei motivi di appello in conformità a specifiche circostanze fattuali, il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza rispetto alla condotta attuata. Tale affermazione, tuttavia, si scontra con la motivazione del Giudice per le indagini preliminari che ha differenziato il trattamento sanzionatorio dei due coimputati, in ragione della «diversa personalità mostrata dall'imputato (ndr D'ST), del suo comportamento successivo ai fatti, della circostanza per cui si ritiene responsabile per la sorella e del rapporto con essa» (p. 16 sentenza di primo grado). 4 Il Giudice di appello ha altresì trascurato di valutare la situazione personale di D'ST, orfano di madre e abbandonato dal padre, nonché lo svolgimento di regolare attività lavorativa. 2.3. Con conclusioni scritte, depositate in data 1 febbraio 2024, il difensore di D'ST è tornato, ulteriormente articolandole, sulle considerazioni svolte nel ricorso, con particolare riguardo a quelle in punto di insussistenza del concorso "anomalo". 3. Ricorre per cassazione anche LE VA, per mezzo del difensore di fiducia avv. Fernando Maria Pellino, il quale ne ha chiesto l'annullamento sulla base di un unico motivo. Deduce il ricorrente che la rinuncia a tutti i motivi di gravame, fatta eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, non esimeva la Corte di appello dal valutare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, intervenuto mediante requisitoria scritta depositata in data 25 gennaio 2024, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di D'ST deduce censure manifestamente infondate. 1.1. Com'è agevolmente desumibile dalla sua formulazione, riportata in sintesi, esso s'incentra, anzitutto quanto all'elemento psicologico che ha sorretto la condotta di D'ST di concorso nel tentato omicidio, su aspetti di merito, adeguatamente ricostruiti e congruamente apprezzati dalla Corte territoriale, il cui riesame è precluso in sede di legittimità. La sentenza impugnata, invero, ponendosi nel solco tracciato da quella del Giudice per le indagini preliminari, ha in primo luogo rilevato l'evidente l'idoneità dell'azione posta in essere dagli imputati alla realizzazione dell'evento morte e ha, quindi, ineccepibilmente identificato gli elementi (numero dei colpi sferrati, reiterazione degli stessi da parte di una pluralità di aggressori, mezzo utilizzato e regione corporea attinta) da cui fondatamente desumere la diversa componente psichica che sorresse l'agire di D'ST rispetto a VA. Ha, in proposito, ricordato che, in base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l'attività che ne integra gli estremi può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi d'ideazione, organizzazione ed ese zione, c.) \, 5 alla realizzazione collettiva, ed ha precisato che non è necessario un previo accordo diretto alla causa azione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo, sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo (Sez. U n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 21825; Sez. 1, Sentenza n. 28794 del 15/02/2019 Peveri, Rv. 276820; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126). Se, dunque, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, perché l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi d'ideazione, organizzazione o esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, è corretta la conclusione cui è approdata la Corte di merito nel ravvisare la piena compartecipazione di D'ST alla condotta di aggressione con il corpo contundente di VA. Occorre ricordare che «sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 cod. pen.) qualora vi siano la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato, un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato concordato e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l'agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all'art. 110 cod. pen.» (Sez. 5, n. 10995 del 25/10/2006, dep. 15/3/2007, Ciurlia, Rv. 236512). La Corte di appello si è posta nel solco di tale principio e ha correttamente valorizzato la circostanza della contestualità dell'azione dei tre aggressori e, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto del tutto irrilevante accertare l'identità della persona che aveva chiamato VA in ausilio, poiché ciò che doveva reputarsi rilevante era il contributo causale da ciascuno fornito al verificarsi dell'evento lesivo: la vittima - si è spiegato con imotivazione logicamente coerente - non riuscì a difendersi dai colpi inferti con la spranga di ferro da VA, perché intenta a proteggersi dai pugni e dai calci contestualmente ricevuti da D'GO e dall'ignoto complice. Altrettanto ineccepibile, la motivazione del giudice di secondo grado che tale contestualità ha tratto dall'analisi delle conversazioni whatsapp intercorse tra D'ST e VA, ritenute confermative della circostanza che quest'ultimo sopraggiunse quando l'azione aggressiva di D'ST era ancora in itinere e che questi, lungi dal dissociarsi dall'azione di VA, vi aderì. Si trattò, dunque, di un episodio criminoso connotato da un elevato grado di solidarietà tra i soggetti agenti che, difetti, agirono contemporaneamente, condividendo l'obiettivo finale, quello ossia di "punire" la condotta aggressiva serbata poco prima da SI nei riguardi di NA D'ST. Fermo è, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la responsabilità del concorrente, quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azione esecutiva, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto (Sez. 1, n. 11495 del 12/10/2022, dep. 2023, Mustafa Deheran, Rv. 284246). La componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. si colloca, com'è noto, in un'area compresa fra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa) e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa) (Sez. 1, n. 2652 del 26/10/2011, dep. 2012, Papa, P.v. 251827). La configurabilità dell'art. 116 cod. pen. è, invero, soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977; Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060). L'uso della spranga di ferro da parte di VA e, più in generale la condotta violenta da questi attuata pur di contribuire al pestaggio nel quale erano impegnati D'ST e il complice, è stato correttamente ritenuto sviluppo normalmente prevedibile e non già fattore autonomo sopravvenuto, dotato di carattere di tale eccezionalità da sfuggire alle capacità di previsione del concorrente nel reato originariamente programmato. Può, difatti, escludersi che la sequenza degli accadimenti sia stata influenzata da circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, tali da interrompere il nesso causale tra la condotta voluta e il reato più grave, sicché l'atteggiamento psicologico che sorresse l'agire di D'ST va senz'altro ricondotto - come ritenuto dai Giudici di merito - alla prevedibilità e, in ultimo, alla colpa in concreto (in questo senso, cfr. Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, Tasca, dep. 2021, Rv. 280489; Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Malgeri, Rv. 257251). 1.2. A non miglior sorte è destinato il secondo motivo di ricorso. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata da una motivazione esente da manifesta illogicità (segnatairénte, 7 l'assenza di resipiscenza a fronte del grave fatto commesso e, più in generale, di elementi suscettibili di positiva valutazione) ed è, pertanto, è insindacabile in questa sede (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 2. Non supera, del pari, il vaglio di ammissibilità il ricorso di LE VA. Lo stesso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo». In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919). La rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto - non soltanto in punto di affermazione di responsabilità - deve ormai ritenersi non essergli devoluto, 8 sicché è inammissibile il ricorso per cassazione concernente questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Nel caso in esame, la difesa di LE VA e il Procuratore generale territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivo riguardante la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsiasi differente motivo di censura da parte dell'imputato. Dev'essere, a quest'ultimo proposito, ribadito che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulle residue questioni devolute con l'appello in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). Nel caso di specie, infine, la dosimetria cristallizzata nell'accordo è certamente pena legale, sicché - come anticipato - il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 3. All'inammissibilità di entrambi i ricorsi, ai sensi del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei ricorsi e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente