Ordinanza cautelare 5 giugno 2024
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/03/2026, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05422/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05263/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5263 del 2024, proposto da
C.T.A. – Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi S.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Graziosi, Antonella Almerigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ismea Istituto Superiore per il Mercato Agricolo, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ismea – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota s.n.p. del 9 gennaio 2023 con cui ISMEA ha comunicato che la domanda di contributo di CTA non risultava ammissibile ed ha concesso un termine di 10 giorni per le controdeduzioni;
b) della nota s.n.p. del 21 marzo 2023 con cui ISMEA ha rigettato le controdeduzioni di CTA e dichiarato irricevibile la domanda;
c) del sistema informatico predisposto da ISMEA per la proposizione delle domande, nella parte in cui impedisce al richiedente di limitare l''entità del contributo oggetto della domanda entro i limiti di quanto concessogli dalla disciplina “De Minimis”;
d) dell''art. 4 dell''Avviso contente le “Istruzioni Operative” della procedura e della pag. 42 del “Manuale Utilizzo Portale” se interpretati nel senso di vietare al ricorrente di limitare l''entità del contributo oggetto della domanda entro i limiti di quanto concesso dalla disciplina del Regolamento “De Minimis”;
e) dell''art. 6.2 dell''Avviso, nella parte in cui introduce la “autocertificazione antimafia” come requisito di “ricevibilità” della domanda di aiuto anziché come requisito per la concessione del finanziamento;
f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste e di Ismea – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. NO EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione per i contributi del “Fondo per l’Innovazione in Agricoltura” disciplinati dal Decreto del Ministero dell’Agricoltura 9.8.2023
e messi a bando da ISMEA con Avviso del 30.10.2023;
Rilevato che la procedura si è tuttavia conclusa con l’esclusione della ricorrente per la mancata presentazione della “autocertificazione antimafia” provvedimento impugnato con il ricorso in esame;
Rilevato che con memoria depositata in data 16 gennaio 2026 parte ricorrente ha riferito che il “Fondo per l’Innovazione in Agricoltura” del 2023 è ormai esaurito e ha conseguentemente dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Ritenuto, “attesa la complessiva considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda”, come riconosciuto dall’ordinanza n. 2350/2024, di compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
NO EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO EL | RI Caminiti |
IL SEGRETARIO