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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 09/02/2026, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2062/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14496/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione PA - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00856989 77 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1066/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione PA e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
Ricorrente_1La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio. I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'1/10/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e il difetto di motivazione dell'atto, la prescrizione del tributo e la decadenza dalla pretesa.
La Regione PA controdeduce di aver ritualmente notificato l'avviso di pagamento, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione;
quindi, evidenzia che l'atto è adeguatamente motivato. Con una memoria illustrativa il ricorrente deduce la nullità della notifica dell'avviso in quanto non risulta adeguatamente identificata la persona che ha materialmente ricevuto il piego;
quindi, disconosce l'avviso di ricevimento in quanto prodotto in copia.
Il ricorso è infondato.
Priva di pregio è la doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento. Sul punto, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie la Regione PA ha documentato che l'avviso di pagamento prodromico è stato notificato in data 16/8/23 a mezzo posta.
Al riguardo, è infondata la censura del ricorrente secondo cui non risulta adeguatamente identificata la persona che ha materialmente ricevuto il piego, sottoscrivendo l'avviso di ricevimento.
Invero, l'orientamento della suprema Corte è costante nell'affermare che la notificazione della cartella può essere eseguita “anche mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dei soggetti indicati nel primo periodo del primo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 …, atteso che il secondo periodo di tale comma prevede una modalità di notificazione alternativa rispetto a quella del primo periodo e
Banca_1integralmente affidata all'agente della riscossione e all' ” (ex multis, Cassazione, nn. 7746, 8362, 11431 e 11469 del 2022). Inoltre, è stato chiarito che quando la notifica della cartella è eseguita mediante raccomandata postale “diretta” trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (tra innumerevoli, da ultimo, Cassazione n.
4820, 6820, 9989 e 12706 del 2022; n. 36403/2021) e che, di conseguenza, “non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico” (Cassazione nn. 17289, 20766, 35641, 36215 del 2021).
Pertanto, anche laddove manchino sull'avviso di ricevimento “le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato… e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1 , assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (tra le più recenti in questi termini, vedi Cassazione nn. 4160, 6041, 7746, 11461 del 2022).
Quanto, poi, alla dedotta contestazione della conformità della copia dell'avviso di ricevimento all'originale, non si può che evidenziarne la genericità in linea con il principio sancito dalla S.C. secondo cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia è validamente compiuta quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa di un originale.” (Cfr. Cass. Civ. N. 7775/14), dato che “il disconoscimento che è in grado di far perdere alla riproduzione mecanica la sua qualità di prova deve essere chiaro, esplicito e circostanziato con puntuale allegazione degli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. Civ. n. 10430/07) dato che “il disconoscimento che è in grado di far perdere alla riproduzione mecanica la sua qualità di prova deve essere chiaro, esplicito e circostanziato con puntuale allegazione degli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. Civ. n. 10430/07)
Infondata, quindi, è anche l'eccezione di prescrizione (impropriamente il ricorrente invoca anche la decadenza dalla pretesa atteso che, nel regime impositivo della tassa automobilistica, alcun termine è previsto a pena di decadenza). Infatti, la notifica dell'avviso di accertamento ha interrotto il relativo termine triennale che, quindi, alla data di notifica della cartella di pagamento (3/7/25) non era ancora decorso. Va rigettata, poi, l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto. Invero, l'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi” riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'Ente della riscossione, espressamente richiamati dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. Ciò non toglie che la motivazione costituisca elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente (cfr. Cassazione, sentenza n. 11176/2014). Tale principio generale vale anche per la cartella di pagamento, che deve contenere la chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria. Tuttavia, la pretesa impositiva trova il proprio fondamento non nella cartella stessa ma nell'avviso di pagamento già portato a conoscenza del contribuente: pertanto, è da ritenersi sufficientemente motivata la cartella che rechi la mera indicazione dell'avviso di cui si ingiunge il pagamento, senza che sia necessaria la materiale allegazione dello stesso. L'indicazione di questo dato, infatti, consente al contribuente di avere chiara consapevolezza del fondamento della pretesa impositiva e, quindi, di svolgere adeguatamente le proprie argomentazioni difensive. Questo principio è stato sancito anche dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 3417 del 8 febbraio 2017 ha ribadito che “questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073), ha avuto modo di precisare che - con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama - esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.”
Né può essere accolta la doglianza che attiene alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, atteso che questi vengono determinati dalla Regione PA (ente impositore) mediante il richiamo all'art. 17 L. 449/97, mentre gli interessi moratori sono dovuti solo a partire dalla notifica della cartella e, quindi, non sono oggetto della pretesa.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15% Così deliberato in Napoli, in data 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
MI SC
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14496/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Regione PA - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00856989 77 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1066/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione PA e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
Ricorrente_1La ricorrente si è ritualmente costituita in giudizio. I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'1/10/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e il difetto di motivazione dell'atto, la prescrizione del tributo e la decadenza dalla pretesa.
La Regione PA controdeduce di aver ritualmente notificato l'avviso di pagamento, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione;
quindi, evidenzia che l'atto è adeguatamente motivato. Con una memoria illustrativa il ricorrente deduce la nullità della notifica dell'avviso in quanto non risulta adeguatamente identificata la persona che ha materialmente ricevuto il piego;
quindi, disconosce l'avviso di ricevimento in quanto prodotto in copia.
Il ricorso è infondato.
Priva di pregio è la doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento. Sul punto, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie la Regione PA ha documentato che l'avviso di pagamento prodromico è stato notificato in data 16/8/23 a mezzo posta.
Al riguardo, è infondata la censura del ricorrente secondo cui non risulta adeguatamente identificata la persona che ha materialmente ricevuto il piego, sottoscrivendo l'avviso di ricevimento.
Invero, l'orientamento della suprema Corte è costante nell'affermare che la notificazione della cartella può essere eseguita “anche mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dei soggetti indicati nel primo periodo del primo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 …, atteso che il secondo periodo di tale comma prevede una modalità di notificazione alternativa rispetto a quella del primo periodo e
Banca_1integralmente affidata all'agente della riscossione e all' ” (ex multis, Cassazione, nn. 7746, 8362, 11431 e 11469 del 2022). Inoltre, è stato chiarito che quando la notifica della cartella è eseguita mediante raccomandata postale “diretta” trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (tra innumerevoli, da ultimo, Cassazione n.
4820, 6820, 9989 e 12706 del 2022; n. 36403/2021) e che, di conseguenza, “non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico” (Cassazione nn. 17289, 20766, 35641, 36215 del 2021).
Pertanto, anche laddove manchino sull'avviso di ricevimento “le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato… e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1 , assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (tra le più recenti in questi termini, vedi Cassazione nn. 4160, 6041, 7746, 11461 del 2022).
Quanto, poi, alla dedotta contestazione della conformità della copia dell'avviso di ricevimento all'originale, non si può che evidenziarne la genericità in linea con il principio sancito dalla S.C. secondo cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia è validamente compiuta quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa di un originale.” (Cfr. Cass. Civ. N. 7775/14), dato che “il disconoscimento che è in grado di far perdere alla riproduzione mecanica la sua qualità di prova deve essere chiaro, esplicito e circostanziato con puntuale allegazione degli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. Civ. n. 10430/07) dato che “il disconoscimento che è in grado di far perdere alla riproduzione mecanica la sua qualità di prova deve essere chiaro, esplicito e circostanziato con puntuale allegazione degli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. Civ. n. 10430/07)
Infondata, quindi, è anche l'eccezione di prescrizione (impropriamente il ricorrente invoca anche la decadenza dalla pretesa atteso che, nel regime impositivo della tassa automobilistica, alcun termine è previsto a pena di decadenza). Infatti, la notifica dell'avviso di accertamento ha interrotto il relativo termine triennale che, quindi, alla data di notifica della cartella di pagamento (3/7/25) non era ancora decorso. Va rigettata, poi, l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto. Invero, l'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi” riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'Ente della riscossione, espressamente richiamati dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. Ciò non toglie che la motivazione costituisca elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente (cfr. Cassazione, sentenza n. 11176/2014). Tale principio generale vale anche per la cartella di pagamento, che deve contenere la chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria. Tuttavia, la pretesa impositiva trova il proprio fondamento non nella cartella stessa ma nell'avviso di pagamento già portato a conoscenza del contribuente: pertanto, è da ritenersi sufficientemente motivata la cartella che rechi la mera indicazione dell'avviso di cui si ingiunge il pagamento, senza che sia necessaria la materiale allegazione dello stesso. L'indicazione di questo dato, infatti, consente al contribuente di avere chiara consapevolezza del fondamento della pretesa impositiva e, quindi, di svolgere adeguatamente le proprie argomentazioni difensive. Questo principio è stato sancito anche dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 3417 del 8 febbraio 2017 ha ribadito che “questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407; Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073), ha avuto modo di precisare che - con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama - esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.”
Né può essere accolta la doglianza che attiene alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi, atteso che questi vengono determinati dalla Regione PA (ente impositore) mediante il richiamo all'art. 17 L. 449/97, mentre gli interessi moratori sono dovuti solo a partire dalla notifica della cartella e, quindi, non sono oggetto della pretesa.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15% Così deliberato in Napoli, in data 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
MI SC