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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 24428/24 promossa da:
Avv. Raffaella CI cod. fisc. , la quale si costituisce in giudizio personalmente C.F._1 ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elegge domicilio presso il proprio studio sito in Milano, via Larga n.6
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente -Contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente in via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto professionale tra l'Avv.
Raffaella CI, quale libero professionista, nominata curatore speciale/difensore del minore e il minore
, nato a [...] il [...]; 2) accertare e dichiarare il diritto dell'avv. Persona_1
Raffaella CI a percepire il compenso professionale per l'attività prestata nel procedimento cautelare ante causam per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., iscritto al N. 21878/2022 R.G., innanzi al
Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti;
3) quantificare l'attività prestata nel procedimento cautelare ante causam per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., iscritto al N.
21878/2022 R.G., innanzi al Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti a favore del minore , nato a [...] il [...] ammesso al Patrocinio a Spese dello Persona_1
Stato - tenuto conto che il valore della causa di cui al D.M. 55/14 è di € 700.000,00, con conseguente applicazione dei compensi previsti per lo scaglione di valore da € 260.000,01 ad € 520.000,00, - in €
7.780,27 (già inclusivi del rimborso forfettario spese generali ex art. 2, II c., D.M. n. 55/2014 e successive modifiche), già ridotti alla metà in forza del Patrocinio prestato a Spese dello Stato, oltre accessori di legge ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta che si riterrà di giustizia;
4) per l'effetto condannare il , ut supra generalizzato, difeso e rappresentato, al Controparte_1 pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese in favore della parte ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato, , nato a [...] il [...], al Persona_1 pagina 1 di 5 pagamento in favore dell'avv. Raffaella CI dell'importo di € 7.780,27 (già inclusivi del rimborso forfettario spese generali ex art. 2, II c., D.M. n. 55/2014 e successive modifiche), già ridotti alla metà in forza del Patrocinio prestato a Spese dello Stato, oltre accessori di legge, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta che si riterrà di giustizia, ponendo il pagamento a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002, in forza della delibera di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
5) In via istruttoria, Si chiede l'acquisizione presso la competente Cancelleria VI Civile del Tribunale di Milano, ruolo della dott.ssa Illarietti del fascicolo recante il numero di R.G. 21878/2022 e, ove ritenuto necessario, del fascicolo presso il Tribunale di Milano, Sezione VIII Civile – Ufficio del
Giudice Tutelare, ruolo della Dottoressa Maria Rita Cordova, recante il numero di R.G. 16970 /2022
+17496/2022. 6) il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
CI Raffaella proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo che il Controparte_1 venisse condannato al pagamento del compenso professionale a lei spettante per l'attività prestata nel procedimento cautelare ante causam per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., iscritto al n. r.g.
21878/2022, innanzi al Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti.
La ricorrente rilevava che era stata nominata curatore speciale del minore Persona_1 dall'Ufficio del Giudice Tutelare nei procedimenti riuniti R.G. n. 16970 /2022 +17496/2022 presso il Tribunale di Milano il giorno 21 febbraio 2023 al fine di costituirsi in qualità di difensore del minore nel procedimento cautelare ante causam per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., iscritto al N.
21878/2022 R.G., innanzi al Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti, promosso dal padre del minore nei confronti della madre per l'adempimento Controparte_2 Parte_1 dell'obbligazione assunta nei patti divorzili in favore del minore che in particolare Persona_1 la si era obbligata a trasferire al figlio minore la nuda proprietà di un appartamento in piazza San Pt_1
Babila a Milano (ed eventualmente, a richiesta del figlio, a concederglielo anche in comodato d'uso gratuito successivamente al compimento della maggiore età dello stesso); che per contro, la Pt_1 aveva alienato a terzi la piena proprietà di detto bene;
che pertanto chiedeva, anche Controparte_2 per il figlio, il sequestro conservativo delle somme corrispondenti al valore dell'immobile, nelle more di una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni a carico della che, si costituiva nel Pt_1 procedimento, chiedendo l'accoglimento del ricorso per sequestro conservativo in favore del minore;
che la domanda di sequestro conservativo veniva accolta nell'interesse del minore ed il giudice delegato disponeva l'introduzione del procedimento di merito entro il 29 settembre 2023.
La ricorrente allegava di aver notificato alle parti il decreto di accoglimento del sequestro nonché notificava atto di sequestro alla e all'istituto bancario della stessa, atteso che il decreto di Pt_1 accoglimento del sequestro avrebbe perso efficacia se non attuato entro 30 giorni con la notifica dell'atto di sequestro;
che aveva ritenuto di fissare l'udienza di cui all'atto di sequestro al 30/11/2023 affinché , divenuto nelle more maggiorenne, avrebbe potuto autodeterminarsi circa la Persona_1 prosecuzione di detta azione esecutiva nei confronti della madre;
che per lo stesso motivo, il curatore riteneva di non introdurre il procedimento di merito conseguente al procedimento per sequestro conservativo (che andava introdotto entro il 29 settembre 2023), affinché divenuto Persona_1
pagina 2 di 5 nelle more maggiorenne, avrebbe potuto autodeterminarsi circa l'introduzione del giudizio di merito nei confronti della madre.
La ricorrente deduceva che con istanza del 19/03/2023, aveva proposto istanza per l'ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato nel procedimento di sequestro conservativo indicato nell'interesse del minore il quale veniva ammesso con delibera dall'Ordine degli Persona_1
Avvocati di Milano del 23/03/2023 e presentava istanza di liquidazione della competenze in data
27/04/2023; che tenuto conto che il valore della causa di cui al D.M. 55/14 aveva richiesto la liquidazione di € 7.780,27 (già inclusivi del rimborso forfettario spese generali ex art. 2, II c., D.M. n. 55/2014 e successive modifiche), già ridotti alla metà in forza del Patrocinio prestato a Spese dello
Stato, oltre accessori di legge;
che in data 04/05/2023 riceveva comunicazione del Giudice Dottoressa Illarietti, la quale chiedeva “di valutare la richiesta posto che le spese del cautelare vanno liquidate nel giudizio di merito”; che riproponeva istanza di liquidazione in data 10 maggio 2023; che detta istanza veniva anch'essa rigettata con provvedimento del 5 luglio 2023, così motivato:“- rilevato che la regolazione delle spese è rinviata al giudizio di merito;
che il provvedimento è stato anche oggetto di reclamo - non luogo a provvedere sulla richiesta”.
La ricorrente deduceva che il giudizio di merito non era stato mai promosso, essendo ormai ampiamente spirati i termini del giorno 29/09/2023, e che si vedeva costretta a promuovere un autonomo giudizio onde ottenere la liquidazione del proprio compenso per l'attività prestata in fase di sequestro conservativo ante causam, in quanto non vi era mai stato un Giudice competente a liquidarlo;
che il principio di rimuneratività dell'attività intellettuale prestata dal professionista a favore del proprio assistito, anche in assenza di pregresse pattuizioni espresse, tanto più in caso di accesso al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, nell'ambito del codice civile è sancito dall'art. 2233 c.c., il quale prevede che: “(1) il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. (2) In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
La ricorrente concludeva in via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto professionale tra l'Avv. Raffaella CI, quale libero professionista, nominata curatore speciale/difensore del minore e il minore accertare e dichiarare il diritto dell'avv. Persona_1
Raffaella CI a percepire il compenso professionale per l'attività prestata nel procedimento cautelare ante causam r.g.. 21878/2022; quantificare l'attività prestata nel procedimento cautelare ante causam
r.g.21878/2022 R.G a favore del minore , ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato Persona_1
- tenuto conto che il valore della causa di cui al D.M. 55/14 è di € 700.000,00, con conseguente applicazione dei compensi previsti per lo scaglione di valore da € 260.000,01 ad € 520.000,00, - in €
7.780,27 oltre accessori di legge ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta che si riterrà di giustizia;
per l'effetto condannare il , al pagamento del compenso per le Controparte_1 prestazioni professionali rese in favore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, Per_1
, al pagamento in favore dell'avv. Raffaella CI dell'importo di € 7.780,27 (già inclusivi del
[...] rimborso forfettario spese generali ex art. 2, II c., D.M. n. 55/2014 e successive modifiche), già ridotti alla metà in forza del Patrocinio prestato a Spese dello Stato, oltre accessori di legge, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta che si riterrà di giustizia, ponendo il pagamento a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002, in forza della delibera di ammissione al Patrocinio a Spese dello
Stato. pagina 3 di 5 Nessuno si costituiva per la resistente che all'udienza del 4.2.2025, veniva dichiarata contumace. Alla medesima udienza dopo la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso deve ritenersi tardivo e pertanto inammissibile non essendo stato proposto nel termine di 30 giorni dal diniego dell'istanza di liquidazione di cui dà atto la ricorrente del 5.7.2023.
Contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente per la qualificazione della domanda dalla medesima proposta non può farsi riferimento né all'art. 14 d.lgs 150/2011 né all'art. 82 d.p.r. 115/2002, bensì agli art. 84 e 170 del dpr 115/2002 atteso che una decisione in ordine alla richiesta di liquidazione inoltrata al giudice competente, vi è già stata.
Dalla narrativa della ricorrente e dalla documentazione dalla stessa prodotta emerge che la stessa presentava istanza di liquidazione della competenze in data 27/04/2023; che in data 04/05/2023 riceveva comunicazione del Giudice, la quale chiedeva “di valutare la richiesta posto che le spese del cautelare vanno liquidate nel giudizio di merito”; che riproponeva istanza di liquidazione in data 10 maggio 2023; che detta istanza veniva anch'essa rigettata con provvedimento del 5 luglio 2023, così motivato:“- rilevato che la regolazione delle spese è rinviata al giudizio di merito;
che il provvedimento è stato anche oggetto di reclamo - non luogo a provvedere sulla richiesta”.
Orbene premesso che in relazione al compenso liquidato al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio l'art. 83 co.2 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dispone che: “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”.
Rilevato altresì che “In materia di patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della natura funzionale della competenza del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività a provvedere sull'istanza di liquidazione del relativo compenso, la mancata adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di detta istanza, va equiparato al diniego, avverso il quale va dunque attivato il rimedio di cui all'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, che costituisce l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”( Cass 11431/24)
Rilevato che l'art. 84 2 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 statuisce che “Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.”
Ne consegue che era onere della ricorrente provvedere all'impugnazione ex art. 170 dpr 115/2002 e art. 15 dlgs 2001 n. 115 del decreto di rigetto in data 5.7.23 ritualmente comunicato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Giudice.
Chiarisce la Corte costituzionale con la sentenza 106 del 12 maggio 2016 nel procedimento ante riforma Cartabia promosso ex art. 702 bis c.p.c. che, onde evitare che l'opposizione sia sottratta a pagina 4 di 5 qualsiasi termine e quindi proponibile sine die, è applicabile il termine di trenta giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c. , termine che appare compatibile con le modalità di opposizione previste dalla riforma Cartabia per il procedimento in esame atteso che la sentenza che definisce il procedimento ex art. 281 duodecies c.p.c. è appellabile in 30 giorni ex art 325 c.p.c.
Un termine più lungo per l'impugnazione pari a sei mesi può ravvisarsi solo nel caso in cui il provvedimento, contrariamente a quanto emerge nel caso di specie, non sia stato comunicato (Cass
30432/22 che in caso di mancata comunicazione del provvedimento fa riferimento al termine di cui all'art. 327 c.p.c ); anche tale termine deve, in ogni caso, ritenersi già decorso.
Non avendo provveduto parte ricorrente ad effettuare opposizione al decreto di diniego della liquidazione del 5.7.23 nel termine indicato ne consegue l'inammissibilità della richiesta di liquidazione svolta in questa sede.
Nulla sulle spese stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, Visto l'art. 281 sexies c.p.c., definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Milano, 2 maggio 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 24428/24 promossa da:
Avv. Raffaella CI cod. fisc. , la quale si costituisce in giudizio personalmente C.F._1 ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elegge domicilio presso il proprio studio sito in Milano, via Larga n.6
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente -Contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente in via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto professionale tra l'Avv.
Raffaella CI, quale libero professionista, nominata curatore speciale/difensore del minore e il minore
, nato a [...] il [...]; 2) accertare e dichiarare il diritto dell'avv. Persona_1
Raffaella CI a percepire il compenso professionale per l'attività prestata nel procedimento cautelare ante causam per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., iscritto al N. 21878/2022 R.G., innanzi al
Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti;
3) quantificare l'attività prestata nel procedimento cautelare ante causam per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., iscritto al N.
21878/2022 R.G., innanzi al Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti a favore del minore , nato a [...] il [...] ammesso al Patrocinio a Spese dello Persona_1
Stato - tenuto conto che il valore della causa di cui al D.M. 55/14 è di € 700.000,00, con conseguente applicazione dei compensi previsti per lo scaglione di valore da € 260.000,01 ad € 520.000,00, - in €
7.780,27 (già inclusivi del rimborso forfettario spese generali ex art. 2, II c., D.M. n. 55/2014 e successive modifiche), già ridotti alla metà in forza del Patrocinio prestato a Spese dello Stato, oltre accessori di legge ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta che si riterrà di giustizia;
4) per l'effetto condannare il , ut supra generalizzato, difeso e rappresentato, al Controparte_1 pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese in favore della parte ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato, , nato a [...] il [...], al Persona_1 pagina 1 di 5 pagamento in favore dell'avv. Raffaella CI dell'importo di € 7.780,27 (già inclusivi del rimborso forfettario spese generali ex art. 2, II c., D.M. n. 55/2014 e successive modifiche), già ridotti alla metà in forza del Patrocinio prestato a Spese dello Stato, oltre accessori di legge, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta che si riterrà di giustizia, ponendo il pagamento a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002, in forza della delibera di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
5) In via istruttoria, Si chiede l'acquisizione presso la competente Cancelleria VI Civile del Tribunale di Milano, ruolo della dott.ssa Illarietti del fascicolo recante il numero di R.G. 21878/2022 e, ove ritenuto necessario, del fascicolo presso il Tribunale di Milano, Sezione VIII Civile – Ufficio del
Giudice Tutelare, ruolo della Dottoressa Maria Rita Cordova, recante il numero di R.G. 16970 /2022
+17496/2022. 6) il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
CI Raffaella proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo che il Controparte_1 venisse condannato al pagamento del compenso professionale a lei spettante per l'attività prestata nel procedimento cautelare ante causam per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., iscritto al n. r.g.
21878/2022, innanzi al Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti.
La ricorrente rilevava che era stata nominata curatore speciale del minore Persona_1 dall'Ufficio del Giudice Tutelare nei procedimenti riuniti R.G. n. 16970 /2022 +17496/2022 presso il Tribunale di Milano il giorno 21 febbraio 2023 al fine di costituirsi in qualità di difensore del minore nel procedimento cautelare ante causam per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., iscritto al N.
21878/2022 R.G., innanzi al Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti, promosso dal padre del minore nei confronti della madre per l'adempimento Controparte_2 Parte_1 dell'obbligazione assunta nei patti divorzili in favore del minore che in particolare Persona_1 la si era obbligata a trasferire al figlio minore la nuda proprietà di un appartamento in piazza San Pt_1
Babila a Milano (ed eventualmente, a richiesta del figlio, a concederglielo anche in comodato d'uso gratuito successivamente al compimento della maggiore età dello stesso); che per contro, la Pt_1 aveva alienato a terzi la piena proprietà di detto bene;
che pertanto chiedeva, anche Controparte_2 per il figlio, il sequestro conservativo delle somme corrispondenti al valore dell'immobile, nelle more di una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni a carico della che, si costituiva nel Pt_1 procedimento, chiedendo l'accoglimento del ricorso per sequestro conservativo in favore del minore;
che la domanda di sequestro conservativo veniva accolta nell'interesse del minore ed il giudice delegato disponeva l'introduzione del procedimento di merito entro il 29 settembre 2023.
La ricorrente allegava di aver notificato alle parti il decreto di accoglimento del sequestro nonché notificava atto di sequestro alla e all'istituto bancario della stessa, atteso che il decreto di Pt_1 accoglimento del sequestro avrebbe perso efficacia se non attuato entro 30 giorni con la notifica dell'atto di sequestro;
che aveva ritenuto di fissare l'udienza di cui all'atto di sequestro al 30/11/2023 affinché , divenuto nelle more maggiorenne, avrebbe potuto autodeterminarsi circa la Persona_1 prosecuzione di detta azione esecutiva nei confronti della madre;
che per lo stesso motivo, il curatore riteneva di non introdurre il procedimento di merito conseguente al procedimento per sequestro conservativo (che andava introdotto entro il 29 settembre 2023), affinché divenuto Persona_1
pagina 2 di 5 nelle more maggiorenne, avrebbe potuto autodeterminarsi circa l'introduzione del giudizio di merito nei confronti della madre.
La ricorrente deduceva che con istanza del 19/03/2023, aveva proposto istanza per l'ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato nel procedimento di sequestro conservativo indicato nell'interesse del minore il quale veniva ammesso con delibera dall'Ordine degli Persona_1
Avvocati di Milano del 23/03/2023 e presentava istanza di liquidazione della competenze in data
27/04/2023; che tenuto conto che il valore della causa di cui al D.M. 55/14 aveva richiesto la liquidazione di € 7.780,27 (già inclusivi del rimborso forfettario spese generali ex art. 2, II c., D.M. n. 55/2014 e successive modifiche), già ridotti alla metà in forza del Patrocinio prestato a Spese dello
Stato, oltre accessori di legge;
che in data 04/05/2023 riceveva comunicazione del Giudice Dottoressa Illarietti, la quale chiedeva “di valutare la richiesta posto che le spese del cautelare vanno liquidate nel giudizio di merito”; che riproponeva istanza di liquidazione in data 10 maggio 2023; che detta istanza veniva anch'essa rigettata con provvedimento del 5 luglio 2023, così motivato:“- rilevato che la regolazione delle spese è rinviata al giudizio di merito;
che il provvedimento è stato anche oggetto di reclamo - non luogo a provvedere sulla richiesta”.
La ricorrente deduceva che il giudizio di merito non era stato mai promosso, essendo ormai ampiamente spirati i termini del giorno 29/09/2023, e che si vedeva costretta a promuovere un autonomo giudizio onde ottenere la liquidazione del proprio compenso per l'attività prestata in fase di sequestro conservativo ante causam, in quanto non vi era mai stato un Giudice competente a liquidarlo;
che il principio di rimuneratività dell'attività intellettuale prestata dal professionista a favore del proprio assistito, anche in assenza di pregresse pattuizioni espresse, tanto più in caso di accesso al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, nell'ambito del codice civile è sancito dall'art. 2233 c.c., il quale prevede che: “(1) il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. (2) In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
La ricorrente concludeva in via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto professionale tra l'Avv. Raffaella CI, quale libero professionista, nominata curatore speciale/difensore del minore e il minore accertare e dichiarare il diritto dell'avv. Persona_1
Raffaella CI a percepire il compenso professionale per l'attività prestata nel procedimento cautelare ante causam r.g.. 21878/2022; quantificare l'attività prestata nel procedimento cautelare ante causam
r.g.21878/2022 R.G a favore del minore , ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato Persona_1
- tenuto conto che il valore della causa di cui al D.M. 55/14 è di € 700.000,00, con conseguente applicazione dei compensi previsti per lo scaglione di valore da € 260.000,01 ad € 520.000,00, - in €
7.780,27 oltre accessori di legge ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta che si riterrà di giustizia;
per l'effetto condannare il , al pagamento del compenso per le Controparte_1 prestazioni professionali rese in favore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, Per_1
, al pagamento in favore dell'avv. Raffaella CI dell'importo di € 7.780,27 (già inclusivi del
[...] rimborso forfettario spese generali ex art. 2, II c., D.M. n. 55/2014 e successive modifiche), già ridotti alla metà in forza del Patrocinio prestato a Spese dello Stato, oltre accessori di legge, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta che si riterrà di giustizia, ponendo il pagamento a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002, in forza della delibera di ammissione al Patrocinio a Spese dello
Stato. pagina 3 di 5 Nessuno si costituiva per la resistente che all'udienza del 4.2.2025, veniva dichiarata contumace. Alla medesima udienza dopo la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso deve ritenersi tardivo e pertanto inammissibile non essendo stato proposto nel termine di 30 giorni dal diniego dell'istanza di liquidazione di cui dà atto la ricorrente del 5.7.2023.
Contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente per la qualificazione della domanda dalla medesima proposta non può farsi riferimento né all'art. 14 d.lgs 150/2011 né all'art. 82 d.p.r. 115/2002, bensì agli art. 84 e 170 del dpr 115/2002 atteso che una decisione in ordine alla richiesta di liquidazione inoltrata al giudice competente, vi è già stata.
Dalla narrativa della ricorrente e dalla documentazione dalla stessa prodotta emerge che la stessa presentava istanza di liquidazione della competenze in data 27/04/2023; che in data 04/05/2023 riceveva comunicazione del Giudice, la quale chiedeva “di valutare la richiesta posto che le spese del cautelare vanno liquidate nel giudizio di merito”; che riproponeva istanza di liquidazione in data 10 maggio 2023; che detta istanza veniva anch'essa rigettata con provvedimento del 5 luglio 2023, così motivato:“- rilevato che la regolazione delle spese è rinviata al giudizio di merito;
che il provvedimento è stato anche oggetto di reclamo - non luogo a provvedere sulla richiesta”.
Orbene premesso che in relazione al compenso liquidato al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio l'art. 83 co.2 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dispone che: “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”.
Rilevato altresì che “In materia di patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della natura funzionale della competenza del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività a provvedere sull'istanza di liquidazione del relativo compenso, la mancata adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di detta istanza, va equiparato al diniego, avverso il quale va dunque attivato il rimedio di cui all'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, che costituisce l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato”( Cass 11431/24)
Rilevato che l'art. 84 2 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 statuisce che “Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.”
Ne consegue che era onere della ricorrente provvedere all'impugnazione ex art. 170 dpr 115/2002 e art. 15 dlgs 2001 n. 115 del decreto di rigetto in data 5.7.23 ritualmente comunicato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Giudice.
Chiarisce la Corte costituzionale con la sentenza 106 del 12 maggio 2016 nel procedimento ante riforma Cartabia promosso ex art. 702 bis c.p.c. che, onde evitare che l'opposizione sia sottratta a pagina 4 di 5 qualsiasi termine e quindi proponibile sine die, è applicabile il termine di trenta giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c. , termine che appare compatibile con le modalità di opposizione previste dalla riforma Cartabia per il procedimento in esame atteso che la sentenza che definisce il procedimento ex art. 281 duodecies c.p.c. è appellabile in 30 giorni ex art 325 c.p.c.
Un termine più lungo per l'impugnazione pari a sei mesi può ravvisarsi solo nel caso in cui il provvedimento, contrariamente a quanto emerge nel caso di specie, non sia stato comunicato (Cass
30432/22 che in caso di mancata comunicazione del provvedimento fa riferimento al termine di cui all'art. 327 c.p.c ); anche tale termine deve, in ogni caso, ritenersi già decorso.
Non avendo provveduto parte ricorrente ad effettuare opposizione al decreto di diniego della liquidazione del 5.7.23 nel termine indicato ne consegue l'inammissibilità della richiesta di liquidazione svolta in questa sede.
Nulla sulle spese stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, Visto l'art. 281 sexies c.p.c., definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Milano, 2 maggio 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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