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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/07/2024, n. 30688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30688 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AT BR n. in Albania il 10/6/1993 avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste in data 23/1/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Trieste rigettava la richiesta di riesame formulata nell'interesse di TA GA avverso il provvedimento del IP di Pordenone che, in data 8/1/24, aveva applicato nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30688 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/06/2024 carcere siccome gravemente indiziato in ordine ai delitti di rapina impropria aggravata e furto aggravato. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv.Stefania Pattarello, deducendo: 2.1 La violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al delitto di rapina impropria aggravata ascritto al capo 1) dell'incolpazione provvisoria. Il difensore lamenta l'erronea valutazione delle emergenze investigative da parte del Tribunale cautelare, sia con riguardo all'analisi dei tabulati telefonici, con particolare riferimento all'individuazione del prevenuto quale utilizzatore dell'utenza con sequenza 333 finale, che in relazione all'identificazione del "Geri", di cui parlava la madre del coimputato GE, nell'odierno prevenuto. Inoltre, l'ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, ha illogicamente argomentato in ordine alle ragioni e al significato del rientro in Italia del TA dopo che se ne era allontanato nel dicembre 2022. Quanto al rinvenimento nel berretto repertato all'interno dell'autovettura utilizzata per la fuga di residui biologici ritenuti compatibili con il profilo genetico del ricorrente, il difensore evidenzia che l'individuazione di due diversi profili fa scemare la valenza indiziante dell'accertamento mentre le ulteriori e molteplici tracce esaminate non sono risultate riconducibili all'indagato. L'esito degli accertamenti tecnici depone per l'uso del cappello rinvenuto da parte di almeno due soggetti senza, tuttavia, possibilità di identificazione dell'ultimo utilizzatore ma su tale circostanza l'ordinanza impugnata ha omesso la motivazione come pure in relazione all'emersione di tracce riferibili a soggetti reputati estranei alla consumazione del delitto. In conclusione, secondo il difensore il collegio cautelare ha ritenuto dimostrativi della partecipazione indizi che, valutati nella loro globalità, attestano il collegamento dell'indagato con gli autori del fatto ma non il concorso del prevenuto nell'illecito; 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla gravità indiziaria per i delitti di furto aggravato contestati ai capi 8) e 9) della rubrica in quanto sulle due autovetture sottratte sono state repertate tracce biologiche incompatibili con il profilo genetico del TA e i due furti riguardano autovetture parcheggiate in luoghi diversi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è infondato, per taluni aspetti ai limiti dell'inammissibilità. Il difensore censura la congruenza e logicità della motivazione con riguardo all'apprezzamento del compendio indiziario che attinge l'indagato in relazione al concorso nella rapina impropria aggravata ascritta al capo 1), reiterando censure già adeguatamente valutate in sede di ordinanza genetica, il cui apprezzamento il collegio cautelare ha espressamente richiamato e condiviso. Invero, con riferimento alle emergenze dei tabulati telefonici i giudici della cautela hanno persuasivamente argomentato la riferibilità dell'utenza cellulare 333 al prevenuto sulla base di dati di fatto con cui la difesa non si rapporta criticamente, analiticamente esposti alle 2 pagg. 4 e 5. Le risultanze acquisite attestano in particolare il contatto della cennata utenza con il quelle del coindagato GE, arrestato in flagranza per il delitto in questione, e di BA Zef, anch'egli attinto da misura cautelare quale partecipe al delitto sulla base della documentazione rinvenuta a bordo della autovettura Alfa Romeo Giulietta di colore nero con targhe non proprie utilizzata per la rapina. Emerge dall'ordinanza genetica, integralmente richiamata dal Tribunale, che l'utenza 333, intestata ad un cittadino extracomunitario inesistente, era stata acquistata ed attivata presso lo stesso esercizio e lo stesso giorno di acquisto e attivazione della scheda in possesso di GE EG e di quella con numero finale 795 inserita nel cellulare rinvenuto all'interno della PE LA rubata, usata nel corso della fuga. L'utenza 333, utilizzata nel periodo 26 novembre- 4 dicembre 2022, era stata inserita nel medesimo apparecchio in precedenza utilizzato con altra scheda, sempre intestata a soggetto inesistente, con numero finale 468. Da tanto si desume, con legittima inferenza, che l'utilizzatore della scheda con numero finale 333 era in diretto contatto con due degli autori della rapina per cui si procede per motivi da ricondurre attendibilmente a fini illeciti, come emerge dalla contestuale attivazione delle utenze con ricorso ad intestazioni di fantasia. Quanto alla identificazione del TA quale possessore ed utilizzatore della scheda in discorso la valutazione dei giudici cautelari non mostra lacune o frizioni logiche, alla luce della stringente sequenza ricostruttiva riportata nell'ordinanza genetica e condivisa in sede di riesame. Le censure difensive al riguardo appaiono del tutto generiche facendo leva su un asserito uso promiscuo delle utenze incriminanti che non trova riscontro in alcuna delle risultanze scrutinate. 1.1 Analogamente destituiti di fondamento s'appalesano i rilievi relativi agli accertamenti tecnici compiuti sul berretto con visiera di colore nero dal quale, nella parte frontale, è stata estratta una traccia biologica risultata sovrapponibile al profilo genetico dell'indagato. Sebbene lo stesso IP abbia evidenziato la necessità di una miglior illustrazione del metodo di biostatistica posto a base del giudizio di "forte inclusione" espresso, a fronte di una traccia riconducibile ad almeno due contributori, non appare infatti revocabile in dubbio che, allo stato, le conclusioni attinte dalla Polizia Scientifica di Milano costituiscono un indizio idoneo a collegare direttamente l'indagato all'illecito concorsualmente attribuitogli. Le obiezioni difensive alla valutazione dei giudici cautelari hanno carattere meramente assertivo e congetturale laddove ipotizzano che il berretto sia stato lasciato sull'auto in epoca temporalmente precedente alla consumazione della rapina ovvero che l'indagato possa averlo ceduto ad uno degli autori materiali. Né si presta ad inficiare la portata indiziante dell'accertamento tecnico in discorso il rilievo circa l'assenza di ulteriori corrispondenze tra il profilo genetico del prevenuto e le altre, molteplici, tracce rilevate, risultando coerente con la evidente pianificazione dell'azione predatoria l'adozione di precauzioni intese a neutralizzare 3 La Presidente La Consigliera estensore le investigazioni di carattere scientifico, come dimostrato dal fatto che le tracce biologiche identificate con riguardo all'Alfa Romeo risultano attribuite a soggetti stranieri dimoranti in Toscana, collegati al proprietario del veicolo ma estranei al gruppo criminoso che ha operato. 2. Il secondo motivo è fondato. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la gravità indiziaria anche in relazione al furto aggravato delle vetture PE LA e FO AN di cui alle contestazioni sub 8) e 9) della rubrica, utilizzate durante la fuga. La sintetica motivazione rassegnata dal collegio cautelare è espressa in termini meramente possibilistici e non affronta il dato, di assoluto rilievo, per cui, dopo l'abbandono dell'Alfa Romeo a seguito dell'inseguimento della P.g. conclusosi con l'arresto di GE EG, i quattro complici proseguirono la fuga a piedi e, come esposto dalla stessa ordinanza impugnata ( pagg. 2/3), solo due di loro furono intercettati alle ore 03,50 del 3 dicembre 2022 da una pattuglia e costretti ad abbandonare la PE LA, sottratta nelle pertinenze di un'abitazione, a bordo della quale furono rinvenuti documenti e oggetti riferibili a BA Zef. Nelle vicinanze del luogo di abbandono della prima autovettura alle successive ore 05,00 veniva rubata la FO AN. Orbene, posto che, alla luce delle emergenze acquisite, sulla PE LA intercettata dalla P.g. viaggiavano solo due degli autori della rapina, uno dei quali deve attendibilmente identificarsi nell'indagato BA, il Tribunale non ha spiegato in base a quali elementi ha ritenuto di ascrivere a titolo di concorso i due furti di cui si discute al ricorrente, risultando la motivazione sul punto lacunosa e carente. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente ai capi 8) e 9) della rubrica provvisoria con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Trieste al fine di emendare le criticità rilevate. Le restanti censure devono essere, invece, rigettate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di furto di cui ai capi 8) e 9) e rinvia per nuovo giudizio con riguardo a detti capi al Tribunale di Trieste competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,comma iter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 12 giugno 2024
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Trieste rigettava la richiesta di riesame formulata nell'interesse di TA GA avverso il provvedimento del IP di Pordenone che, in data 8/1/24, aveva applicato nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30688 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/06/2024 carcere siccome gravemente indiziato in ordine ai delitti di rapina impropria aggravata e furto aggravato. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv.Stefania Pattarello, deducendo: 2.1 La violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al delitto di rapina impropria aggravata ascritto al capo 1) dell'incolpazione provvisoria. Il difensore lamenta l'erronea valutazione delle emergenze investigative da parte del Tribunale cautelare, sia con riguardo all'analisi dei tabulati telefonici, con particolare riferimento all'individuazione del prevenuto quale utilizzatore dell'utenza con sequenza 333 finale, che in relazione all'identificazione del "Geri", di cui parlava la madre del coimputato GE, nell'odierno prevenuto. Inoltre, l'ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, ha illogicamente argomentato in ordine alle ragioni e al significato del rientro in Italia del TA dopo che se ne era allontanato nel dicembre 2022. Quanto al rinvenimento nel berretto repertato all'interno dell'autovettura utilizzata per la fuga di residui biologici ritenuti compatibili con il profilo genetico del ricorrente, il difensore evidenzia che l'individuazione di due diversi profili fa scemare la valenza indiziante dell'accertamento mentre le ulteriori e molteplici tracce esaminate non sono risultate riconducibili all'indagato. L'esito degli accertamenti tecnici depone per l'uso del cappello rinvenuto da parte di almeno due soggetti senza, tuttavia, possibilità di identificazione dell'ultimo utilizzatore ma su tale circostanza l'ordinanza impugnata ha omesso la motivazione come pure in relazione all'emersione di tracce riferibili a soggetti reputati estranei alla consumazione del delitto. In conclusione, secondo il difensore il collegio cautelare ha ritenuto dimostrativi della partecipazione indizi che, valutati nella loro globalità, attestano il collegamento dell'indagato con gli autori del fatto ma non il concorso del prevenuto nell'illecito; 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla gravità indiziaria per i delitti di furto aggravato contestati ai capi 8) e 9) della rubrica in quanto sulle due autovetture sottratte sono state repertate tracce biologiche incompatibili con il profilo genetico del TA e i due furti riguardano autovetture parcheggiate in luoghi diversi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è infondato, per taluni aspetti ai limiti dell'inammissibilità. Il difensore censura la congruenza e logicità della motivazione con riguardo all'apprezzamento del compendio indiziario che attinge l'indagato in relazione al concorso nella rapina impropria aggravata ascritta al capo 1), reiterando censure già adeguatamente valutate in sede di ordinanza genetica, il cui apprezzamento il collegio cautelare ha espressamente richiamato e condiviso. Invero, con riferimento alle emergenze dei tabulati telefonici i giudici della cautela hanno persuasivamente argomentato la riferibilità dell'utenza cellulare 333 al prevenuto sulla base di dati di fatto con cui la difesa non si rapporta criticamente, analiticamente esposti alle 2 pagg. 4 e 5. Le risultanze acquisite attestano in particolare il contatto della cennata utenza con il quelle del coindagato GE, arrestato in flagranza per il delitto in questione, e di BA Zef, anch'egli attinto da misura cautelare quale partecipe al delitto sulla base della documentazione rinvenuta a bordo della autovettura Alfa Romeo Giulietta di colore nero con targhe non proprie utilizzata per la rapina. Emerge dall'ordinanza genetica, integralmente richiamata dal Tribunale, che l'utenza 333, intestata ad un cittadino extracomunitario inesistente, era stata acquistata ed attivata presso lo stesso esercizio e lo stesso giorno di acquisto e attivazione della scheda in possesso di GE EG e di quella con numero finale 795 inserita nel cellulare rinvenuto all'interno della PE LA rubata, usata nel corso della fuga. L'utenza 333, utilizzata nel periodo 26 novembre- 4 dicembre 2022, era stata inserita nel medesimo apparecchio in precedenza utilizzato con altra scheda, sempre intestata a soggetto inesistente, con numero finale 468. Da tanto si desume, con legittima inferenza, che l'utilizzatore della scheda con numero finale 333 era in diretto contatto con due degli autori della rapina per cui si procede per motivi da ricondurre attendibilmente a fini illeciti, come emerge dalla contestuale attivazione delle utenze con ricorso ad intestazioni di fantasia. Quanto alla identificazione del TA quale possessore ed utilizzatore della scheda in discorso la valutazione dei giudici cautelari non mostra lacune o frizioni logiche, alla luce della stringente sequenza ricostruttiva riportata nell'ordinanza genetica e condivisa in sede di riesame. Le censure difensive al riguardo appaiono del tutto generiche facendo leva su un asserito uso promiscuo delle utenze incriminanti che non trova riscontro in alcuna delle risultanze scrutinate. 1.1 Analogamente destituiti di fondamento s'appalesano i rilievi relativi agli accertamenti tecnici compiuti sul berretto con visiera di colore nero dal quale, nella parte frontale, è stata estratta una traccia biologica risultata sovrapponibile al profilo genetico dell'indagato. Sebbene lo stesso IP abbia evidenziato la necessità di una miglior illustrazione del metodo di biostatistica posto a base del giudizio di "forte inclusione" espresso, a fronte di una traccia riconducibile ad almeno due contributori, non appare infatti revocabile in dubbio che, allo stato, le conclusioni attinte dalla Polizia Scientifica di Milano costituiscono un indizio idoneo a collegare direttamente l'indagato all'illecito concorsualmente attribuitogli. Le obiezioni difensive alla valutazione dei giudici cautelari hanno carattere meramente assertivo e congetturale laddove ipotizzano che il berretto sia stato lasciato sull'auto in epoca temporalmente precedente alla consumazione della rapina ovvero che l'indagato possa averlo ceduto ad uno degli autori materiali. Né si presta ad inficiare la portata indiziante dell'accertamento tecnico in discorso il rilievo circa l'assenza di ulteriori corrispondenze tra il profilo genetico del prevenuto e le altre, molteplici, tracce rilevate, risultando coerente con la evidente pianificazione dell'azione predatoria l'adozione di precauzioni intese a neutralizzare 3 La Presidente La Consigliera estensore le investigazioni di carattere scientifico, come dimostrato dal fatto che le tracce biologiche identificate con riguardo all'Alfa Romeo risultano attribuite a soggetti stranieri dimoranti in Toscana, collegati al proprietario del veicolo ma estranei al gruppo criminoso che ha operato. 2. Il secondo motivo è fondato. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la gravità indiziaria anche in relazione al furto aggravato delle vetture PE LA e FO AN di cui alle contestazioni sub 8) e 9) della rubrica, utilizzate durante la fuga. La sintetica motivazione rassegnata dal collegio cautelare è espressa in termini meramente possibilistici e non affronta il dato, di assoluto rilievo, per cui, dopo l'abbandono dell'Alfa Romeo a seguito dell'inseguimento della P.g. conclusosi con l'arresto di GE EG, i quattro complici proseguirono la fuga a piedi e, come esposto dalla stessa ordinanza impugnata ( pagg. 2/3), solo due di loro furono intercettati alle ore 03,50 del 3 dicembre 2022 da una pattuglia e costretti ad abbandonare la PE LA, sottratta nelle pertinenze di un'abitazione, a bordo della quale furono rinvenuti documenti e oggetti riferibili a BA Zef. Nelle vicinanze del luogo di abbandono della prima autovettura alle successive ore 05,00 veniva rubata la FO AN. Orbene, posto che, alla luce delle emergenze acquisite, sulla PE LA intercettata dalla P.g. viaggiavano solo due degli autori della rapina, uno dei quali deve attendibilmente identificarsi nell'indagato BA, il Tribunale non ha spiegato in base a quali elementi ha ritenuto di ascrivere a titolo di concorso i due furti di cui si discute al ricorrente, risultando la motivazione sul punto lacunosa e carente. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente ai capi 8) e 9) della rubrica provvisoria con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Trieste al fine di emendare le criticità rilevate. Le restanti censure devono essere, invece, rigettate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di furto di cui ai capi 8) e 9) e rinvia per nuovo giudizio con riguardo a detti capi al Tribunale di Trieste competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,comma iter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 12 giugno 2024