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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IT BIANCA, Presidente
DE DOMENICO AN, Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 155/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249000357374000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249000357374000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249000357374000 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
I difensori si riportano ai rispettivi scritti che illustrano e insistono nelle conclusioni assunte.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 279/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I^ grado di Como -che ha accolto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03320249000357374/000, di Euro 180.402,57, condannando l'agenzia al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori- ha proposto appello il contribuente, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'ufficio resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 10.000,00, oltre contributo unificato, oneri di legge e accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito in giudizio l'Agenzia, rilevando ed eccependo che il giudice, in riferimento alla determinazione dei compensi degli avvocati, esercita un potere discrezionale, citando in tal senso la sentenza n. 23677/2012 della Cassazione, richiamata da Tribunale Nola, sentenza 15 gennaio 2019) e ciò in considerazione del fatto che non sussiste più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, chiedendo in conclusione infondato in fatto e in diritto l'appello del quale, in conseguenza, ne chiede il rigetto.
Con successiva memoria il contribuente controdeduceva alle affermazioni dell'agenzia evidenziando come la recente giurisprudenza della Cassazione n. 26274 del 27 settembre 2025, peraltro allegata, abbia affermato come, allorquando il giudice intenda discostarsi dai criteri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, decidendo di ulteriormente aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, sia necessaria una adeguata motivazione, tale comunque da consentire che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Premesso ciò, questa Corte è chiamata a valutare specificatamente l'unico motivo di appello, ossia la rideterminazione delle spese di giudizio di primo grado.
Questo Giudice ritiene che l'appello debba essere accolto alla luce della contraddittoria quantificazione delle spese fatta dal primo giudice.
Infatti, lo stesso Giudice, ancorché correttamente abbia evidenziato come "Le spese di lite liquidate in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario seguono la soccombenza poiché l'annullamento dell'intimazione in autotutela è avvenuta a cura della Agenzia entrate riscossione solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo", abbia poi quantificato le stesse, discostandosi sia dalla richiesta del contribuente, formalizzata nella nota spese, che dei valori medi indicati, in relazione al valore della lite, dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, senza fornire una adeguata motivazione delle ragioni di tale scostamento.
Pertanto, sulla base dei fatti e degli atti dedotti in giudizio, questa Corte ritiene che, in assenza di specifica motivazione a supporto della quantificazione delle spese di giudizio e del loro scostamento, rispetto ai criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, le stesse debbano rideterminate alla luce dei suddeti criteri previsti.
Conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, questa Corte ridetermina le spese del primo grado di giudizio, nella misura di euro 8.000,00, ossia pari alla richiesta dello stesso contribuente, formalizzata con la nota spese depositata in primo grado, oltre contributo unificato e accessori di legge, essendo tale valore coerente con i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 2014.
Infine, quanto al presente giudizio, le spese vanno quantificate in euro 2.000,00, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione delle spese di entrambi i gradi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello a parziale riforma della sentenza impugnata rideterminando come in motivazione le spese del Primo Grado del giudizio con distrazione a favore del legale antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IT BIANCA, Presidente
DE DOMENICO AN, Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 155/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249000357374000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249000357374000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249000357374000 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
I difensori si riportano ai rispettivi scritti che illustrano e insistono nelle conclusioni assunte.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 279/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I^ grado di Como -che ha accolto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03320249000357374/000, di Euro 180.402,57, condannando l'agenzia al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 1.500,00, oltre oneri accessori- ha proposto appello il contribuente, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'ufficio resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 10.000,00, oltre contributo unificato, oneri di legge e accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito in giudizio l'Agenzia, rilevando ed eccependo che il giudice, in riferimento alla determinazione dei compensi degli avvocati, esercita un potere discrezionale, citando in tal senso la sentenza n. 23677/2012 della Cassazione, richiamata da Tribunale Nola, sentenza 15 gennaio 2019) e ciò in considerazione del fatto che non sussiste più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, chiedendo in conclusione infondato in fatto e in diritto l'appello del quale, in conseguenza, ne chiede il rigetto.
Con successiva memoria il contribuente controdeduceva alle affermazioni dell'agenzia evidenziando come la recente giurisprudenza della Cassazione n. 26274 del 27 settembre 2025, peraltro allegata, abbia affermato come, allorquando il giudice intenda discostarsi dai criteri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, decidendo di ulteriormente aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, sia necessaria una adeguata motivazione, tale comunque da consentire che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Premesso ciò, questa Corte è chiamata a valutare specificatamente l'unico motivo di appello, ossia la rideterminazione delle spese di giudizio di primo grado.
Questo Giudice ritiene che l'appello debba essere accolto alla luce della contraddittoria quantificazione delle spese fatta dal primo giudice.
Infatti, lo stesso Giudice, ancorché correttamente abbia evidenziato come "Le spese di lite liquidate in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario seguono la soccombenza poiché l'annullamento dell'intimazione in autotutela è avvenuta a cura della Agenzia entrate riscossione solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo", abbia poi quantificato le stesse, discostandosi sia dalla richiesta del contribuente, formalizzata nella nota spese, che dei valori medi indicati, in relazione al valore della lite, dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, senza fornire una adeguata motivazione delle ragioni di tale scostamento.
Pertanto, sulla base dei fatti e degli atti dedotti in giudizio, questa Corte ritiene che, in assenza di specifica motivazione a supporto della quantificazione delle spese di giudizio e del loro scostamento, rispetto ai criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, le stesse debbano rideterminate alla luce dei suddeti criteri previsti.
Conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, questa Corte ridetermina le spese del primo grado di giudizio, nella misura di euro 8.000,00, ossia pari alla richiesta dello stesso contribuente, formalizzata con la nota spese depositata in primo grado, oltre contributo unificato e accessori di legge, essendo tale valore coerente con i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 2014.
Infine, quanto al presente giudizio, le spese vanno quantificate in euro 2.000,00, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione delle spese di entrambi i gradi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie l'appello a parziale riforma della sentenza impugnata rideterminando come in motivazione le spese del Primo Grado del giudizio con distrazione a favore del legale antistatario.